Quali sono i parametri per escludere che un’intercettazione sia arbitraria, abusiva e violi la Cedu?

Assegnato direttamente alla GC (11/3/14). La lite riguarda la denuncia contro tre gestori della telefonia mobile fatta da un redattore di una casa editrice, di una rivista e presidente di un’autorità autonoma per la libertà e l’indipendenza della stampa: gli operatori ex lege trasmettevano, facevano ascoltare e registrare i dati dai servizi segreti e dalle agenzie statali. Vano ogni ricorso interno.

Inserita nei factsheets: Protection of personal data e New technologies. Per la CEDU le intercettazioni ed il controllo a distanza delle comunicazioni perseguono fini leciti (tutela della sicurezza nazionale e pubblica, degli interessi economici del paese e prevenzione dei reati penali), ma lo Stato deve assicurare alcune garanzie per bilanciare questi interessi con quelli dei titolari dei dati acquisiti e tutelarli contro eventuali abusi.

Per essere lecite devono: tenere conto delle circostanze che hanno portato le autorità pubbliche ad autorizzarle, della necessarietà, delle procedure di autorizzazione, controllo, distruzione e conservazione dei dati. Infine queste misure devono avere una durata chiara e limitata nel tempo.

Nella fattispecie la legge russa, anche in considerazione del regime vigente e delle pesanti limitazioni di alcune libertà, non ha garantito nessuno di questi parametri, sì che è carente di tutele effettive ed adeguate risultando arbitraria, abusiva, in netto contrasto con una società democratica e con l’art.8 Cedu (le doglianze sull’art.13 risultano assorbite).

Si sono registrate opinioni divergenti tra i giudici della CEDU. Risarcito con complessivi €. 40000.00

Per approfondire l’ampia sezione sulla prassi in materia (EU:C:2014:238, C-293 e 594/12 e EU:C:2015: 650, C-362/15, in rassegna e nei quotidiani del 9, 16 e 19/10/15; Dragojevic c. Croazia del 15/1/15- nella rassegna del 23/1/15- Von Hannover c. Germania n.2 [GC] del 7/2/12 e Kennedy c. Regno Unito del 18/5/10) e sulla normativa del COE (Convenzione del COE sulla tutela dei dati personali n.108/81, Protocollo addizionale n.181/01, Risoluzione del Consiglio dei Ministri del COE n.87/15) e dell’UE (Risoluzione del Consiglio n.9194/01, Direttiva 2006/24/CE).