Rapina di un’autovettura Audi Q7 e ricettazione di una Porsche Cayenne.

Sentenza

sul ricorso proposto da: V.N., nato a B. il ….

avverso la sentenza del 13/11/2014 della Corte di Appello di Bari; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Marco Maria Alma;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Carmine Stabile, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;

udito il difensore, avv. Giancarlo Chiariello, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.

Ritenuto in fatto

1. Con sentenza in data 13 novembre 2014 la Corte di Appello di Bari, per la parte che in questa sede interessa ha confermato la sentenza emessa all’esito di giudizio abbreviato dal Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Bari in data 30 ottobre 2012 con la quale N.V.e era stato dichiarato colpevole dei reati di concorso in rapina di un’autovettura Audi Q7 (capo B della rubrica delle imputazioni), di ricettazione di un’autovettura Porsche Cayenne (capo F), di furto di un apparato bancomat e del suo contenuto di denaro (capo G), di ricettazione di due autovetture Audi (capo H) e di furto di un navigatore satellitare (capo 3) e, previa unificazione di tutti i predetti reati sotto il vincolo della continuazione, condannato a pena ritenuta di giustizia.

2. Ricorre per Cassazione avverso la predetta sentenza il difensore dell’imputato, deducendo:

2.1. Vizi di motivazione della sentenza impugnata ex art. 606, lett. e), in relazione agli artt. 192, 533 e 546, lett. e), cod. proc. pen. con riguardo al reato di cui al capo B della rubrica delle imputazioni.

Dopo un excursus giurisprudenziale sui criteri di valutazione della prova, rileva parte ricorrente che i Giudici di merito avrebbero nel caso in esame accreditato una ricostruzione accusatoria assolutamente implausibile ed inverosimile ritenendo di identificare il “Nicola” menzionato in atti nell’odierno imputato.

La decisione di condanna qui impugnata sarebbe, inoltre, fondata su di un travisamento della prova nella parte in cui si sostiene che dalle rilevazioni del GPS risulterebbe la perfetta compatibilità con la commissione della rapina contestata, mentre, in realtà, orari e località non combaciano con la ricostruzione dei fatti. Ancora: nelle conversazioni ambientali registrate i soggetti parlanti fanno riferimento ad una valigia piena di soldi trovata all’interno dell’autovettura sottratta e della somma di mille euro sottratta alla vittima della rapina, ma la persona offesa Carmine Pizzi non ha mai fatto menzione di quest’ultima circostanza.

2.2. Vizi di motivazione della sentenza impugnata ex art. 606, lett. e), in relazione agli artt. 192, 533 e 546, lett. e), cod. proc. pen. con riguardo ai reati di cui ai capi F, G e J della rubrica delle imputazioni.

Anche in questo caso parte ricorrente contesta la valutazione degli elementi probatori rilevando come la decisione di condanna sarebbe fondata su mere illazioni e presunzioni e sostiene che non vi è prova che il Vavalle abbia consumato i reati per i quali è intervenuta la condanna dello stesso.

2.3. Mancanza di motivazione in ordine alla ritenuta aggravante delle più persone riunite in relazione al reato di rapina contestato al capo B della rubrica delle imputazioni.

Evidenzia la difesa del ricorrente che la predetta circostanza aggravante non è stata contestata in fatto ma solo attraverso l’indicazione della norma violata.

2.4. Difetto di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio.Ci si troverebbe, secondo parte ricorrente, in presenza di una motivazione non congrua ed addirittura superficiale laddove la Corte di appello ha affermato di non poter escludere la recidiva che in realtà non era mai stata contestata e neppure ritenuta a carico dell’imputato e ciò vizierebbe anche tale profilo della sentenza impugnata.

Considerato in diritto

1. I primi due motivi di ricorso appaiono meritevoli di trattazione congiunta in relazione alle problematiche segnate dagli stessi ed appaiono manifestamente infondati.

Va detto subito che la sentenza impugnata risulta congruamente motivata proprio sotto i profili dedotti da parte ricorrente. Inoltre detta motivazione, non è certo apparente, né “manifestamente” illogica e tantomeno contraddittoria.

Per contro deve osservarsi che parte ricorrente, sotto il profilo del vizio di motivazione nella valutazione del materiale probatorio, tenta in realtà di sottoporre a questa Corte di legittimità un nuovo giudizio di merito.

Al Giudice di legittimità è infatti preclusa – in sede di controllo della motivazione – la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti e del relativo compendio probatorio, preferiti a quelli adottati dal giudice del merito perché ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa.

Tale modo di procedere trasformerebbe, infatti, la Corte nell’ennesimo giudice del fatto, mentre questa Corte Suprema, anche nel quadro della nuova disciplina introdotta legge 20 febbraio 2006 n. 46, è – e resta – giudice della motivazione.

In sostanza, in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che “attaccano” la persuasività, l’inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell’attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, Rv. 262965).

Nel caso di specie va, poi, ulteriormente ricordato che con riguardo alla decisione in ordine all’odierna parte ricorrente ci si trova dinanzi ad una c.d. “doppia conforme” e cioè doppia pronuncia di eguale segno per cui il vizio di travisamento della prova (come nel caso in esame si sostiene in relazione alla valutazione dei dati GPS od alla lettura ed interpretazione delle conversazioni intercettate) può essere rilevato in sede di legittimità solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti (con specifica deduzione) che l’argomento probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione della motivazione del provvedimento di secondo grado. Il vizio di motivazione può infatti essere fatto valere solo nell’ipotesi in cui l’impugnata decisione ha riformato quella di primo grado nei punti che in questa sede ci occupano, non potendo, nel caso di c.d. “doppia conforme”, superarsi il limite del “devolutum” con recuperi in sede di legittimità, salvo il caso in cui il giudice d’appello, per rispondere alle critiche dei motivi di gravame, abbia richiamato atti a contenuto probatorio non esaminati dal primo giudice (Sez. 4, n. 19/10/2009, Buraschi, Rv. 243636; Sez. 1, n. 24667 del 15/6/2007, Musumeci, Rv. 237207; Sez. 2, n. 5223 del 24/1/2007, Medina, Rv 236130; Sez. 4, n. 5615 del 13/11/2013, dep. 2014, Nicoli, Rv. 258432).

Nel caso in esame, invece, il giudice di appello ha esaminato lo stesso materiale probatorio già sottoposto al tribunale e, dopo aver preso atto delle censure dell’appellante, è giunto, con riguardo alla posizione dell’imputato, alla medesima conclusione della sentenza di primo grado.

2. Inammissibile tout court è, poi, il terzo motivo di ricorso relativo alla circostanza aggravante del numero delle persone nel reato di rapina trattandosi di questione che non risulta essere stata oggetto di gravame in sede di appello.

Dalla lettura dell’atto di appello e dei motivi aggiunti detta doglianza non emerge, così come la stessa non emerge dal riassunto dei motivi di appello contenuto nella sentenza impugnata, né parte ricorrente ha altrimenti precisato dove e quando tale questione è stata sottoposta alla Corte territoriale.

Al riguardo va ricordato che secondo l’orientamento di questa Corte, condiviso dall’odierno Collegio, «in tema di ricorso per cassazione, la regola ricavabile dal combinato disposto degli artt. 606, comma terzo, e 609, comma secondo, cod. proc. pen. – secondo cui non possono essere dedotte in cassazione questioni non prospettate nei motivi di appello, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o di quelle che non sarebbe stato possibile dedurre in grado d’appello – trova la sua “ratio” nella necessità di evitare che possa sempre essere rilevato un difetto di motivazione della sentenza di secondo grado con riguardo ad un punto del ricorso, non investito dal controllo della Corte di appello, perché non segnalato con i motivi di gravame.» (Sez. 4, n. 10611 del 04/12/2012, dep. 2013, Bonaffini, Rv. 256631).

3. Manifestamente infondato è, infine, anche il quarto motivo di ricorso relativo al trattamento sanzionatorio. La Corte di appello ha congruamente motivato sul punto (cfr. pag. 34 della sentenza impugnata) facendo richiamo alla gravità dei fatti, all’intensità del dolo ed al particolare ruolo rivestito dal V., gravato anche da precedenti penali specifici. Il richiamo meramente incidentale alla “mancata esclusione della recidiva” non presenta alcuna rilevanza nel trattamento sanzionatorio adottato atteso che la recidiva non era stata contestata ed appare frutto di un mero refuso nella scritturazione della sentenza ragionevolmente indotto da un errore nel quale era caduta in primo luogo la difesa dell’imputato che aveva, per l’appunto, chiesto l’esclusione della recidiva (cfr. pag. 6 dei motivi di appello a firma avv. Sassanelli).

Per il resto deve solo essere evidenziato che la pena irrogata all’imputato non è illegale e che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 – 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che – nel caso di specie – non ricorre.

4. Per le considerazioni or ora esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di C 1.500,00 (millecinquecento) a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di millecinquecento euro alla Cassa delle ammende.

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