Rapina in tabaccheria: la proprietaria urla e lui fugge. Non è ravvedimento. E’ solo paura: condannato.

(Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 1 aprile 2016, n. 13121)

Ritenuto in fatto

Con sentenza in data 4/6/2015 la Corte di Appello di Reggio Calabria ha confermato la sentenza emessa in data 2/7/2014 dal locale Tribunale con la quale M.A. era stato dichiarato colpevole (oltre ad altro e per la parte che in questa sede interessa) del reato di concorso in tentata rapina aggravata ai danni di F.P. e S.I., titolari di un negozio di rivendita di tabacchi e condannato a pena ritenuta di giustizia. I fatti risalgono al 9/6/2012.

Ricorre per Cassazione avverso la predetta sentenza il difensore dell’imputato, deducendo con motivo unico la violazione dell’art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 56 cod. pen. e 192 cod. proc. pen.

Si duole la difesa del ricorrente del mancato riconoscimento all’imputato della “desistenza volontaria” di cui all’art. 56, comma 3, cod. pen. avendo la Corte di appello ritenuto provato il fatto che il M. si è determinato ad allontanarsi dalla tabaccheria a seguito dell’allarme suscitato in capo alla persona offesa P. F..

In realtà, osserva la difesa dei ricorrente, l’imputato si sarebbe trattenuto all’interno della tabaccheria (ove si era incontestabilmente recato per compiere una rapina) per soli 5 secondi dopodiché ne era uscito ma era stato bloccato da persone presenti in loco (tra le quali S.I.) fino all’arrivo della polizia.

La Corte di appello avrebbe errato allorquando ha ritenuto l’impossibilità di configurare la situazione di cui all’art. 56, comma 3, cod. proc. pen. atteso che l’azione dell’imputato sarebbe stata indotta da un fattore esterno (per l’appunto le urla o la richiesta di aiuto della F.) e non ha tenuto in conto il fatto che la scontata e prevedibile reazione della persona offesa non poteva certo assurgere ad ostacolo nella prosecuzione dell’azione del M..

Nessuna motivazione sarebbe stata prodotta al riguardo e non si sarebbe tenuto conto del fatto che per ravvisare l’ipotesi di cui al comma 3 dell’art. 56 cod. pen. l’azione dei soggetto agente deve essere operata in una situazione di libertà interiore che nel caso in esame sussisteva non essendo stato chiarito come l’azione posta in essere dalla persona offesa era impeditiva della prosecuzione dell’azione stessa.

Considerato in diritto

Il ricorso è infondato.

La Corte di appello con una motivazione ampia e logica, oltre che assolutamente corretta in diritto, ha spiegato le ragioni per le quali nell’azione dell’imputato non può ravvisarsi una desistenza volontaria.

Sul presupposto non contestato che il M. ebbe ad entrare armato e travisato nella tabaccheria allo scopo di consumare una rapina e che la titolare dell’esercizio commerciale non appena lo vide si mise ad urlare richiedendo aiuto, dopodiché l’imputato si diede subito alla fuga per essere poi bloccato nell’immediatezza da alcuni passanti e dal parente della vittima (Ivan S.), va ricordato il principio secondo il quale “l’idoneità degli atti, richiesta per la configurabilità del reato tentato, deve essere valutata con giudizio “ex ante”, tenendo conto delle circostanze in cui opera l’agente e delle modalità dell’azione, mentre la desistenza volontaria presuppone la costanza della possibilità di consumazione del delitto, per cui, qualora tale possibilità non vi sia più, ricorre, sussistendone i presupposti, l’ipotesi del tentativo” (Cass. Sez. 2, sent. n. 44148 del 07/07/2014, dep. 23/10/2014, Rv. 260855).

A ciò si aggiunga che “in tema di desistenza dal delitto, la volontarietà non deve essere intesa come spontaneità, per cui la scelta di non proseguire nell’azione criminosa deve essere non necessitata, ma operata in una situazione di libertà interiore, indipendente da fattori esterni idonei a menomare la libera determinazione dell’agente” (Cass. Sez. 2, sent. n. 7036 del 29/01/2014, dep. 13/02/2014, Rv. 258791).

In sostanza, in tema di tentativo, ricorre l’ipotesi di desistenza volontaria solo qualora l’agente abbia ancora l’oggettiva possibilità di consumare il reato in quanto ancora nel pieno dominio dell’azione in atto (cfr. in tal senso Cass. Sez. 6, sent. n. 40678 del 11/10/2011, dep. 09/11/2011, Rv. 251058) e ciò perché per aversi desistenza volontaria dall’azione delittuosa occorre che la determinazione del soggetto agente sia stata libera e non coartata e, cioè, che la prevalenza dei motivi di desistenza su quelli di persistenza nella condotta criminosa si sia verificata al di fuori delle cause che abbiano impedito il proseguimento dell’azione o l’abbiano reso assolutamente vano (Cass. Sez. 1, sent. n. 46179 del 02/12/2005, dep. 19/12/2005, Rv. 233355).

Naturalmente quando si fa riferimento alla “oggettiva possibilità di consumare il reato” tale espressione non la si deve intendere in modo assoluto, poiché in una situazione come quella in esame è indubbio che il M. ben avrebbe potuto oggettivamente proseguire nel proprio intento criminoso ulteriormente minacciando od aggredendo fisicamente la F. al fine di ottenere la consegna del denaro, ma deve essere intesa, come sopra evidenziato, nell’assenza di un fattore esterno che si ponga come ostacolo (ancorché relativo) al compimento dell’azione delittuosa.

Così come è indubbio che chi va a fare una rapina possa immaginare di potersi trovare di fronte ad una resistenza della persona offesa.

Tuttavia – è doveroso ribadirlo – tale desistenza e ravvisabile, quindi, solo se sia chiara conseguenza di una scelta libera, volontaria; quando, cioè, il colpevole abbandoni l’azione criminosa intrapresa per avvenuta resipiscenza non suggerita da cause esterne sopravvenute o, comunque, per un atto di sua libera volontà non influenzato da fattori esterni, non già quando egli abbandoni l’opera divisata, che altrimenti continuerebbe, per il sopraggiungere di cause esterne che, influendo sulla sua volontà, lo inducano a mutare consiglio e lo convincano, con la rappresentazione di difficolta e pericoli, a desistere dal portare a compimento il disegno criminoso al quale si era accinto.

Ora, nel caso in esame, è di tutta evidenza che proprio il fattore esterno – costituito dalle urla e dalla richiesta di aiuto della persona offesa (“allarmatasi” come si legge nella sentenza impugnata) tale da evidenziare che da un lato la F. non avrebbe accondisceso supinamente alla richiesta di consegna del denaro e, dall’altro, che proprio le urla e la richiesta di aiuto avrebbero attratto (come di fatto è avvenuto) l’attenzione di altre persone così rendendo più agevole l’individuazione e la cattura del rapinatore – costituisce quel quid che, inseritosi nell’azione criminosa in corso, ha determinato il repentino arretramento ed il tentativo di fuga di quest’ultimo.

La perdita del pieno controllo dell’azione da parte del rapinatore ha correttamente determinato i Giudici di merito a non ritenere la sussistenza di una desistenza volontaria nel senso richiesto dal comma 3 dell’art. 56 cod. pen.

Del resto il panorama giurisprudenziale di questa Corte Suprema è costellato di pronunce relative all’intervento di fattori esterni tali da escludere la desistenza volontaria in situazioni di delitti tentati e tra essi, fin da tempi remoti, sono stati indicati le urla e le invocazioni di aiuto delle persone offese (cfr. Cass. Sez. 1, sent. n. 306 del 29/03/1971, dep. 30/09/1971, Rv. 119122; Sez. 1, sent. n. 743 dei 19/05/1967, dep. 06/11/1967, Rv. 105839). Tali principi non possono che essere ribaditi anche in questa sede.

Da quanto sopra consegue il rigetto del ricorso in esame, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.