Rapinatrici fuggono. I poliziotti su segnalazione le inseguono e le arrestano: arresto non convalidato.

(Corte di Cassazione, II Penale, sentenza 11 – 24 marzo 2016, n. 12492)

Ritenuto in fatto

1. Con ordinanza del 21/6/2014 il Giudice per le indagini preliminari dei Tribunale di Lodi non convalidava l’arresto di K.S. e L.R. eseguito in data 20/6/2014 in relazione al delitto di tentata rapina rigettando altresì la richiesta di misura cautelare avanzata nei confronti degli stessi dal P.M..

2. Avverso tale provvedimento propone ricorso per Cassazione il P.M. presso il Tribunale di Lodi, sollevando il seguente motivo di gravame: erronea applicazione della legge penale, ai sensi dell’art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 380 e 382 cod. proc. pen., per non essere stato ritenuto sussistente lo stato di quasi flagranza posto a base dell’arresto.

Considerato in diritto

3. Il ricorso deve essere rigettato, per essere infondato l’unico motivo proposto.

Difatti il Giudice ha fatto corretta applicazione dei principi di diritto affermati da questa Corte di legittimità ed in particolare dalle sezioni unite con la decisione adottata all’udienza del 24/11/2015 (R.G. 34098/2014 PM C/Ventrice Carmelo – motivazione non ancora depositata).

Segnatamente è stata correttamente esclusa la ricorrenza dello stato di quasi flagranza nell’ipotesi in cui l’inseguimento dell’indagato da parte della P.G. sia stato iniziato per effetto e solo dopo l’acquisizione di informazioni da parte di terzi, dovendosi escludere che gli organi di PG. abbiano avuto diretta percezione del reato.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.