Responsabilità dei genitori (ex art. 2048 c.c.).

Ai sensi dell’articolo 2048, il padre e la madre, o il tutore sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone soggette alla tutela, che abitano con essi. La stessa disposizione si applica all’affiliante.

I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un’arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza.

Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto.

L’articolo 2048 fa riferimento a due figure di responsabilità.

La prima è quella dei genitori e dei tutori per i danni commessi dal minore o dalla persona soggetta alla tutela; la seconda è quella dei precettori e dei maestri d’arte. Sono precettori gli insegnanti della scuola pubblica e privata, di qualunque ordine e grado.

In questa voce ci occupiamo della prima figura, con la precisazione che useremo la parola genitore sottintendendo che il riferimento vale anche per il tutore.

I genitori sono titolari di un ufficio di diritto privato nei confronti dei figli, che comprende diritti e doveri; tra questi doveri vi è quello di educare il minore; vi sono altresì poteri che, se non correttamente esercitati, giustificano la loro responsabilità per i danni cagionati dal minore.

Proprio in considerazione del fatto che la responsabilità di cui all’articolo in esame si fonda su questo particolare legame che sussiste tra rappresentante e rappresentato, si giustifica l’opinione secondo cui la norma non è applicabile per analogia ad ipotesi diverse da quelle in essa previste.

Non si dubita comunque che la norma sia applicabile ai genitori adottivi.

Natura della responsabilità

Secondo parte della dottrina la norma contempla un caso di responsabilità per colpa, e precisamente di colpa in educando. Poiché il genitore ha il dovere di educare il figlio, se costui cagiona un danno la colpa del genitore consiste proprio nel non avergli impartito un’educazione adeguata. In questo senso talvolta è anche la giurisprudenza (Cass. 9556/2009 e 3242/2012).

Tale responsabilità sarebbe da ascrivere, dunque, nell’ambito della responsabilità diretta per fatto proprio e non della responsabilità per fatto altrui.

Secondo altri autori, invece, la norma contempla un’ipotesi di responsabilità oggettiva e indiretta. Non si risponde, infatti, per il fatto proprio, ma per quello del minore.

Si è anche detto che in virtù della norma in esame esisterebbe a carico del genitore un obbligo legale di garanzia verso i terzi, che nasce dalla relazione intercorrente fra lui e il figlio.

Secondo alcuni autori leggendo la giurisprudenza, le applicazioni della norma operate dai Tribunali avvalorano la tesi della responsabilità oggettiva; infatti, quando il figlio minore commette un danno, la prova di non aver potuto impedire il fatto è resa praticamente impossibile.

Spesso infatti viene affermato che il genitore potrebbe provare la sua mancanza di colpa dimostrando di aver dato un’educazione adeguata al figlio (Cass. 2413/2014 e 3964/2014), ma fornire tale tipo di prova è pressoché impossibile.

Si trova spesso affermato, infatti, che, non potendo provarsi, in positivo, quale tipo di educazione i genitori hanno fornito al figlio, la prova può essere fornita in negativo, nel senso che dalle stesse modalità del fatto illecito si può risalire all’educazione da costui ricevuta, desumibile dall’immaturità del danneggiante.

Come dire: se un figlio è stato ben educato non causa danni; se li causa vuole dire che non è stato ben educato e quindi i genitori sono da considerare responsabili.

Tale lettura – in chiava oggettiva – della giurisprudenza, però, non è sempre corretta; infatti, non mancano casi (anche se più rari) in cui effettivamente il genitore è riuscito a dimostrare di aver dato al figlio un’educazione sufficientemente corretta, tale da escludere che il danno cagionato possa essere ascritto alla cattiva educazione impartitagli.

In realtà, nell’applicare la norma la giurisprudenza non adotta un criterio uniforme, ma interpreta l’espressione “non aver potuto impedire il fatto” adeguandola alle situazioni concrete. Il che rende impossibile stabilire a priori se la responsabilità in questione sia considerata dai giudici di tipo oggettivo o soggettivo.

La coabitazione

Presupposto necessario perché trovi applicazione la norma in esame è la coabitazione con il rappresentante legale. Perché la responsabilità venga meno è necessario che il minore abbia stabilmente abbandonato la propria dimora, e non è sufficiente che se ne sia transitoriamente allontanato (per esempio per andare in vacanza dagli zii, per ragioni di studio o di svago).

Tuttavia il concetto di coabitazione deve essere ben inteso, e comunque non vale in determinati casi particolari.

Ad esempio, è certamente corretto ritenere che la convivenza venga meno se il minore si allontana stabilmente, come accade per chi presta servizio militare (ma se il fatto illecito è commesso nel periodo della licenza la breve coabitazione che si instaura in quel periodo vale a ripristinare il rapporto di cui all’articolo 2048). Non viene meno, invece, nei casi in cui il minore venga abbandonato, perché in questi  casi si ritiene che i genitori conservano comunque un obbligo legale di educare, sorvegliare e mantenere il figlio.

Ci pare allora che il requisito fondamentale perché sussista la responsabilità in oggetto non sia tanto la coabitazione, quanto l’esistenza dei doveri imposti dall’articolo 147 c.c.

Il rapporto tra gli articoli 2047 e 2048

L’articolo 2048, in base al quale i genitori sono responsabili del fatto illecito commesso dal minore, deve essere coordinato con il precedente articolo 2047, secondo cui dei danni commessi dall’incapace (e quindi anche dai minori) risponde il sorvegliante. Il problema, cioè, è questo: quando un minore incapace commette un danno mentre si trova sotto la sorveglianza di un estraneo (ad esempio, la maestra) deve rispondere il sorvegliante (ex articolo 2048) o il genitore (ex articolo 2047)?

Secondo la dottrina prevalente il coordinamento va inteso in questo senso (tenendo presente che un minore può essere incapace di intendere e di volere oppure può essere capace):

  • se il minore è incapace di intendere e di volere si applica l’articolo 2047, e responsabile sarà comunque il sorvegliante, sia esso il genitore oppure un’altra persona. Con la conseguenza che del danno cagionato dal minore in potestà nel momento in cui, ad esempio, era a scuola, risponderà la scuola e non il genitore;
  • se il minore è capace di intendere e di volere allora si applica l’articolo 2048 e la responsabilità ricade solo sui genitori.

La giurisprudenza, invece, talvolta si è espressa in senso diverso, sostenendo che genitori e sorveglianti sono responsabili in solido.

La responsabilità del genitore

I due genitori rispondono del fatto del minore in solido tra loro.

Se il minore è incapace di intendere e di volere saranno responsabili solo i genitori.

Se il minore è capace di intendere e di volere risponderà in proprio del danno con il proprio patrimonio, ma in solido coi genitori. Ed è stato altresì affermato che la responsabilità tra genitori e minore si ripartirebbe secondo le rispettive colpe.

Tale soluzione – secondo alcuni autori – si giustifica perché se il minore è capace di intendere e di volere ha commesso un illecito, anche se violando una norma di condotta diversa rispetto a quella violata dai genitori: questi ultimi hanno violato la regola che impone di educare il figlio in modo tale che non arrechi danni ad altri, mentre il figlio ha violato la regola generale del neminem laedere.

La responsabilità del minore capace di intendere e di volere si estende anche al risarcimento dei danni non patrimoniali e morali.