Responsabilità per colpa del 118. Sottovalutata la situazione di emergenza e l’ambulanza arriva in ritardo.

(Corte di Cassazione – Sezione IV penale – sentenza 27 settembre 2016, n. 40036)

Un uomo viene colto da grave crisi epilettica così da far precipitare la madre al telefono per chiamare il 118.

La donna nella circostanza spiega quali fossero i sintomi in maniera piuttosto dettagliata. Ma dall’altra parte si è sentita rispondere di non preoccuparsi perché la crisi sarebbe passata da sola (testuali parole: “Allora ascolti la crisi fra qualche minuto passa da sola … Capito? Quindi … se vedete che non passa lo portate in ospedale eventualmente, … sicuramente ne ha avute altre … sicuramente passerà adesso da sola … comunque voi …valutate. Eventualmente ci richiamate”).

A fronte di questa risposta il sanitario omette totalmente di prendere informazioni. Ma a stretto giro la madre ha richiamato in funzione del peggioramento delle condizioni di salute del ragazzo.

E all’ennesima chiamata la donna si è sente rispondere testualmente (“Ancora! Mi dà l’indirizzo per favore?”).

Il sanitario così con grave ritardo invia un’ambulanza peraltro priva di un medico che con ragionevole probabilità avrebbe potuto salvare la vita dell’uomo.