Rimborso parziale del prezzo del biglietto in caso di sistemazione del passeggero in una classe inferiore su un volo – Nozioni di “biglietto” e di “prezzo del biglietto” – Calcolo del rimborso dovuto al passeggero.

(Corte Giustizia Europea, sentenza 22 giugno 2016, n. EU:C:2016:472, C-255/15)

Il combinato disposto degli art.10 c. 2 e 2 Lett.F. regolamento (CE) n. 261/2004 (compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato, abrogante il regolamento (CEE) n. 295/91, deve essere interpretato nel senso che, in caso di sistemazione di un passeggero in classe inferiore su un volo (downgrading), il prezzo da prendere in considerazione per determinare il rimborso dovuto al passeggero interessato è il prezzo del volo sul quale questi è stato sistemato in una classe inferiore, a meno che tale prezzo non sia riportato sul biglietto che gli dà diritto al trasporto su detto volo, nel qual caso occorre fondarsi sulla parte del prezzo del biglietto corrispondente al quoziente della distanza del volo in questione e della distanza totale del trasporto cui il passeggero ha diritto.

Più precisamente il prezzo che deve considerato ai fini del calcolo dell’importo del rimborso dovuto al passeggero, in questo caso, è esclusivamente quello del volo stesso, ad esclusione delle tasse ed imposte indicate sul biglietto, a condizione che né l’esigibilità né l’importo di queste dipendano dalla classe per la quale il medesimo biglietto è stato acquistato.

La ratio del Regolamento è dare ampia tutela al consumatore che deve essere risarcito di tutti i disagi subiti dall’overbooking, dal downgrading etc.

I principi sottesi alla fattispecie e soprattutto alla seconda massima, sono stati esplicati nella nota alla EU:C:2014:2232 nel quotidiano del 18/9/14 e dalle EU:C:2011:732 e 2008:400.