Risarcita, da un genitore, una professoressa dopo che ne è stata screditata l’immagine e la reputazione (Corte di Cassazione, Sezione III Civile, Sentenza 12 aprile 2018, n. 9059).

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA

sul ricorso 28008-2015 proposto da:

R.S., elettivamente domiciliata in ROMA, LARGO DEI LOMBARDI 4, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO TURCO, rappresentata e difesa dall’avvocato GAETANO VICICONTE giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

M.R., elettivamente domiciliato in ROMA, V.LE G. MAZZINI 55, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO MASTROSANTI, rappresentato e difeso dall’avvocato ALBERTO FOGGIA giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1729/2014 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 21/10/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/02/2018 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PELLECCHIA.

Svolgimento del processo

 

che: 1. Nel settembre del 1998 R.S. convenne dinanzi al Tribunale di Pisa M.R., chiedendone la condanna al risarcimento dei danni da lei patiti a seguito della condotta gravemente diffamatoria ripetutamente tenuta dal convenuto nei suoi confronti.

1.1. Espose l’attrice:

che, nella sua qualità di insegnante di scuola elementare, era stata ingiustificatamente e violentemente contestata da alcuni genitori, e in particolare dal convenuto, nel corso dell’anno scolastico 1993-94;

che, tra l’altro, era stata descritta da quest’ultimo come “un mostro” al cospetto degli altri genitori nel corso di una riunione indetta nel settembre del 1993;

che il M. aveva poi inviato numerose lettere alla direttrice didattica dell’Istituto, attribuendo all’attrice comportamenti particolarmente gravi nei confronti dei bambini, tanto che, in conseguenza delle sue reiterate affermazioni diffamatorie, ella era stata addirittura sottoposta a valutazione psichiatrica medico-legale;

che, sempre a seguito, tra l’altro, della condotta del M., era stata sottoposta procedimento penale per i reati di cui agli artt. 572 e 582 c.p. dal Procuratore della Repubblica di Pisa – reati da cui sarebbe stata poi assolta per insussistenza del fatto;

che, nel corso di tale procedimento, era stata sottoposta alla misura interdittiva della sospensione dal pubblico servizio;

che, sempre a causa di tali vicende, cui era stato dato ampio risalto anche da parte della stampa locale, era stata trasferita d’ufficio in un’altra sede.

Si costituì il convenuto contestando la fondatezza della domanda attrice e concludendo per il rigetto della stessa.

Il Tribunale di Pisa, con sentenza n. 366/2006, rigettò la domanda, ritenendo carente la prova del comportamento illecito, lesivo della reputazione dell’attrice, attribuito al convenuto.

Ritenne, in particolare, il primo giudice che, “non avendo l’attrice intimato i testi ammessi, gli unici indizi erano desumibili dagli atti del procedimento penale instaurato nei confronti della stessa insegnante”, opinando poi che, da tali atti, non fossero emersi indizi gravi precisi e concordanti relativamente al comportamento del M., e in particolare:

che non potessero ritenere “sufficienti” gli indizi volti a dimostrare che quest’ultimo, nella fase organizzativa della riunione indetta presso l’istituto scolastico, avesse pronunciato frasi offensive nei confronti dell’insegnante, definendola “mostro” e comunque “soggetto poco raccomandabile”;

che i fatti lamentati in ordine all’applicazione della misura interdittiva della sospensione dal pubblico servizio e del trasferimento d’ufficio “dovevano collocarsi tra il giugno del 1994 e l’aprile del 1997, e quindi “ad una notevole distanza dalla riunione in questione” (che risaliva al settembre del 1993);

che le due lettere inviate dal M. alla direttrice didattica “risalivano a ottobre 1994 e a febbraio 1995”, la prima “esaurendosi nella narrazione di un avvenimento e nella richiesta di un chiarimento in contraddittorio con la maestra (senza alcuna frase offensiva)”, la seconda “limitandosi all’esposizione di alcuni episodi, ma senza alcuna valutazione negativa sull’insegnante”.

Che “meritava un approfondimento”, invece, “la valutazione del fax trasmesso dal M. per conto del figlio G.”: osserverà, in proposito, il giudice di prime cure che, “pur essendo pacifico che lo stesso potesse essere idoneo alla lesione alla reputazione dell’attrice e non rispettoso dei limiti di continenza”, tale comportamento “era purtuttavia inidoneo a giustificare il risarcimento del danno morale in quanto penalmente irrilevante ai sensi dell’art. 599 c.p.c., comma 2.

Che, inoltre, “la trasmissione di detto fax risaliva al marzo 1995, epoca in cui la situazione di tensione di conflitto all’interno della scuola tra la maestra e un gruppo di alunni e di corrispondenti genitori costituiva a Volterra un fatto notorio ed era perciò inidoneo ad aggiungere elementi diversi ed ulteriori rispetto a quelli già emersi in quella realtà locale”.

2. La decisione è stata confermata dalla Corte di Appello di Firenze, con sentenza n. 1729 del 21 ottobre 2014.

2.1. Il giudice territoriale ha, in limine litis, ritenuto legittima la declaratoria, pronunciata in prime cure, di decadenza della R. dalla prova testimoniale ammessa “per non essere stati poi citati ritualmente i testi per l’udienza del 20 ottobre 2004”, trattandosi “di vizio processuale rilevabile d’ufficio alla stregua del combinato disposto dell’art. 104 disp. att. c.p.c. e dell’art. 208 c.p.c. come modificato dalla L. n. 353 del 1990, art. 26”.

Nel merito, la Corte ha ritenuto, in pressochè assoluta consonanza (salvo quanto di qui a breve si dirà) con quanto già opinato dal Tribunale:

che, dagli atti del procedimento penale, emergesse non un “contesto” offensivo della reputazione dell’insegnante, quanto piuttosto “l’esistenza di due fronti contrapposti tra i genitori”, a favore o contrari ai metodi educativi dell’insegnante, oltre ad atteggiamento fortemente critico non solo del M., ma anche di altri genitori;

che, quanto alle missive inviate dall’odierno resistente, pur esprimendo dissenso e disappunto per i metodi adottati dall’insegnante, esse non trascendessero comunque nella diffamazione;

che il contenuto del fax scritto dal figlio del M., ma evidentemente riconducibile a quest’ultimo (scritto con il quale il bambino accuserà la maestra di avergli dato del pazzo, di averlo umiliato di fronte agli altri bambini, di essere bugiarda e di dire le parolacce), poteva dirsi idoneo a ledere la reputazione dell’insegnante, tenuto conto delle modalità di trasmissione del comunicato e dei superati limiti di continenza, avendo il giudice di primo grado errato nell’escludere il diritto al risarcimento del danno in applicazione della scriminante di cui all’art. 599 c.p., volta che l’esistenza di detta scriminante non era idonea ad escludere la configurabilità della fattispecie di cui all’art. 2043 c.c., ma che, ciò nonostante, non dovesse pur tuttavia pervenirsi ad un giudizio di inammissibilità delle censure mosse in parte qua alla sentenza di primo grado;

che il giudizio di inammissibilità dell’appello era la conseguenza della “omessa impugnazione della duplice ratio decidendi” adottata dal Tribunale”: a detta della Corte territoriale, la R. non avrebbe contestato l’argomentazione, autonomamente fondante la decisione di rigetto da parte del Tribunale, secondo cui la trasmissione del fax sarebbe stata irrilevante perchè avvenuta quando la vicenda aveva raggiunto già il massimo clamore nella realtà locale di Volterra.

3. Avverso tale decisione propone ricorso in Cassazione, sulla base di tre motivi, la professoressa R.S..

3.1. Resiste con controricorso M.R..

Motivi della decisione 

 

che:

4. Con il primo motivo, si lamenta, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione dell’art. 104 disp. att. c.p.c..

La dichiarazione di decadenza dall’assunzione dei mezzi di prova pronunciata dal Giudice di prime cure e confermata dalla Corte di appello sarebbe, a detta di parte ricorrente, palesemente illegittima.

In caso di omessa intimazione dei testimoni ad opera della parte interessata, difatti, affinchè il giudice possa legittimamente dichiararla decaduta dalla relativa prova, sarebbe necessario, da un canto, che l’omessa intimazione sia eccepita dalla parte interessata nella stessa udienza alla quale si riferisce l’inattività, e, dall’altro, che tale udienza non sia di mero rinvio.

Nella specie, invece, non ricorrerebbe nessuna delle suddette condizioni: 1) l’udienza nella quale vi era stata la mancata intimazione dei testimoni era stata tenuta non dal giudice titolare del procedimento, bensì da un G.O.T., e pertanto celebrata al solo scopo di procedere ad un mero rinvio officioso della causa; 2) la controparte, nella medesima udienza, non aveva sollevato alcuna eccezione di decadenza.

4.1.2. La censura è fondata.

4.1.3. Essa resta, peraltro, di fatto assorbita nell’accoglimento dei motivi che seguono, per le ragioni che di qui a breve si esporranno.

4.1.4. Con riferimento al caso di specie, deve essere comunque affermato il principio di diritto secondo il quale la mancata intimazione dei testi non comporta la decadenza dal diritto di assunzione della prova tutte le volte che la relativa udienza abbia avuto il solo scopo di rinviare ex officio la causa (nella specie, per assenza del giudice istruttore titolare del procedimento).

L’art. 104 disp. att. c.p.c., comma 1 nell’attuale formulazione (applicabile ai giudizi instaurati dopo la data di entrata in vigore della L. 18 giugno 2009, n. 69), prevede che “se la parte senza giusto motivo non fa chiamare i testimoni davanti al giudice, questi la dichiara, anche d’ufficio, decaduta dalla prova, salvo che l’altra parte dichiari di avere interesse all’audizione”.

Prima della modifica legislativa, il testo della norma recitava: “se la parte senza giusto motivo non fa chiamare i testimoni davanti al giudice, questi la dichiara decaduta dalla prova”.

Con riferimento a giudizi instaurati prima dell’entrata in vigore della novella del 2009 (come quello in esame), si rinvengono, nella giurisprudenza di questa Corte, due opposti orientamenti:

– da un lato (Cass. 3690/2004, richiamata dalla sentenza impugnata), si ritiene che la norma andrebbe interpretata nel senso che il giudice dichiara la decadenza di ufficio, senza necessità di preventiva istanza della controparte, dovendosi, per ragioni di coerenza, ritenere applicabile a tale ipotesi lo stesso meccanismo previsto dall’art. 208 c.p.c. per l’ipotesi di non comparizione del difensore che ha intimato i testi.

– dall’altro, Cass. 24/11/2004, n. 22146,13-08-2004, n. 15759, 09-081997, n. 7436, affermano che la sanzione di decadenza dalla prova di cui all’art. 104 disp. att. c.p.c. è predisposta non per ragioni di ordine pubblico ma nell’interesse delle parti, e la norma in esame, da interpretarsi in coordinazione sistematica con l’art. 250 c.p.c., deve essere intesa nel senso che la decadenza dalla prova, nel caso di omessa citazione dei testi, senza giusto motivo, per l’udienza fissata per il raccoglimento della prova, deve essere pronunziata quando tale omissione venga posta in essere in relazione all’udienza nella quale la prova deve essere assunta e deve essere eccepita dalla parte interessata nella stessa udienza alla quale si riferisce la inattività, che ne costituisce il presupposto di fatto, salvo che sussista un valido motivo per rinviare all’udienza successiva la proposizione dell’eccezione.

Il Collegio intende dare continuità al secondo orientamento, che appare largamente prevalente, osservando ancora che, nel caso di udienza di mero rinvio, costituisce, a tacer d’altro, regola improntata ad un ineludibile “garbo” istituzionale e ad una elementare etica processuale quella che consenta di evitare ai testi chiamati a deporre (i quali, in ipotesi, potrebbero dover sottoporsi a lunghi, defatiganti e costosi spostamenti) una convocazione finalizzata al solo scopo di comunicar loro l’inutilità della loro presenza, volta che l’udienza nella quale ne era stata prevista la deposizione non potrebbe comunque essere celebrata.

4.2. Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio”.

La Corte territoriale avrebbe omesso di valutare tanto la documentazione prodotta a sostegno della domanda risarcitoria, quanto la molteplicità di azioni che, nel loro insieme, avevano screditato l’immagine e la reputazione della professoressa R., dalle quali invece emergerebbe il complessivo disegno diffamatorio posto in essere dall’odierno ricorrente.

4.3. Con il terzo motivo, la ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, la “violazione dell’art. 100 c.p.c. e dell’art. 595 c.p.”.

Contrariamente a quanto affermato dalla Corte di appello, il Tribunale avrebbe ritenuto irrilevante, ai fini risarcitori, la condotta del convenuto consistente nell’invio del fax a firma del figlio unicamente in virtù del riconoscimento della scriminante di cui all’art. 599 c.p., ma avrebbe poi erroneamente affermato l’inammissibilità della censura per mancata impugnazione della (presunta) seconda ratio decidendi espressa dalla sentenza di primo grado.

5. I motivi sono manifestamente fondati.

5.1. Il relativo contenuto deve essere preliminarmente valutato alla luce del principio della specificità delle censure, ex art. 366 c.p.c., n. 4, a mente del quale il ricorso deve esporre “i motivi per i quali si chiede la cassazione, con l’indicazione delle norme di diritto su cui si fondano”.

Deve ritenersi ius receptum presso questa Corte regolatrice il principio secondo il quale il requisito della specificità dei motivi non deve essere inteso quale assoluta necessità di una formale, circoscritta ed acribica indicazione delle ipotesi, tra quelle elencate nell’art. 360 c.p.c., comma 1, cui si ritenga di ascrivere il vizio lamentato, nè quale tassativa esigenza di precisa ed infungibile individuazione – nei casi di deduzione di violazione o falsa applicazione di norme sostanziali o processuali – delle norme codicistiche o di altri testi normativi, comportando invece l’esigenza di una chiara esposizione, nell’ambito del motivo, delle ragioni per le quali la censura sia stata formulata e del tenore della pronunzia caducatoria richiesta, tali da consentire al giudice di legittimità di individuare l’effettivo intento del ricorrente per poi stabilire se esso, così come esposto nel mezzo di impugnazione, contenga la corretta deduzione di un vizio di legittimità sostanzialmente, ma inequivocamente, riconducibile ad alcuna delle tassative ipotesi di cui all’art. 360 codice di rito.

5.2. Nel caso di specie, si desume dal testo dei motivi – che possono formare oggetto di esame congiunto attesane l’intrinseca connessione, e che superano tout court, a giudizio del collegio, il preliminare vaglio di ammissibilità – che la ricorrente abbia voluto dedurre e lamentare, sotto molteplici aspetti, la violazione dell’art. 115 c.p.c., in relazione alla quale valgano, in premessa, le seguenti e più generali considerazioni.

5.3. La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. può essere imputata al giudice del merito sotto due distinti profili: da un lato, ove, nell’esercizio del suo potere discrezionale quanto alla scelta ed alla valutazione degli elementi probatori – donde la mancanza d’uno specifico dovere d’esame di tutte le risultanze e di confutazione dettagliata delle singole argomentazioni svolte dalle parti, – egli ometta la valutazione di quelle risultanze delle quali la parte abbia espressamente dedotto la decisività (salvo ad escluderne la rilevanza in concreto indicando, sia pure succintamente, le ragioni del suo convincimento), il difetto della quale indicazione ridonda, peraltro, in vizio della motivazione; dall’altro, ove, in contrasto con i principi della disponibilità e del contraddittorio delle parti sulle prove, ponga a base della decisione o fatti ai quali erroneamente attribuisca il carattere della notorietà o la propria scienza personale, così dando ingresso a prove non fornite dalle parti e relative a fatti dalle stesse non vagliati nè discussi ai quali non può essere riconosciuto, in legittima deroga ai richiamati principi, il carattere dell’universalità della conoscenza e, quindi, dell’autonoma sussumibilità nel materiale probatorio utilizzabile ai fini della decisione. E’, dunque, l’esorbitanza da tali limiti ad essere suscettibile di sindacato in sede di legittimità per violazione dell’art. 115 c.p.c..

5.4. Sul medesimo piano generale di valutazione della prova, va affermato il principio secondo il quale, al cospetto di una pluralità di fatti storici, ciascuno portatore di una propria, singola valenza indiziaria, il giudice non può procedere alla relativa valutazione attraverso un procedimento logico di scomposizione atomistica di ciascuno di essi, per poi svalutarne, singolarmente e frammentatamente, la relativa efficacia dimostrativa.

5.4.1. La concordanza indiziaria di ciascuno dei fatti acquisiti al processo ne postula, difatti, la imprescindibile necessità di una compiuta analisi di tipo sintetico, all’esito di un ragionamento probatorio complesso e sincronico, non potendo evidentemente predicarsi alcuna “concordanza” di ciascun indizio a se medesimo, se la valutazione non segue il necessario percorso logico dell’analisi per sintesi e non per somma (per di più, inammissibilmente scomposta).

5.5. In tale errore di diritto è incorso il giudice di appello, adottando, conseguentemente, una motivazione la cui insanabile ed intrinseca contraddittorietà è destinata a dissolversi oltre il limite dell’apparenza.

5.5.1. La corretta applicazione della regola probatoria dianzi esposta, difatti, avrebbe inevitabilmente condotto all’approdo di una ben diversa decisione, volta che la condotta denigratoria ascritta all’odierno resistente ebbe diacronicamente a dipanarsi attraverso una serie di atti e comportamenti univocamente e pervicacemente intesi a ledere l’onore, il prestigio e la stessa dignità dell’insegnante.

5.6. A tale evidente conclusione avrebbe dovuto condurre una più attenta e approfondita valutazione dei fatti di causa, svolta secondo un procedimento logico-induttivo fondato sulla complessiva sinergia dimostrativa e sulla necessaria sintesi dei fatti di causa.

5.6.1. Le conseguenze, gravissime, della condotta tenuta (anche) dell’odierno resistente – l’essere stata l’insegnante sottoposta a visita psichiatrica; l’essere stata imputata di gravi reati; l’essere stata sospesa dal servizio; l’essere stata trasferita ad altra sede – le cui accuse si sono poi dissolte in una pronuncia del giudice penale di insussistenza dei fatti contestati non sono scriminate nè sminuite, come erroneamente mostra di ritenere il giudice d’appello, nella scia del convincimento del tribunale, nè dalla circostanza che anche altri, insieme al M., avrebbero contribuito alla verificazione degli eventi (tale affermazione ponendosi in evidente e irredimibile contrasto con il dettato dell’art. 41 c.p., in tema di con-causalità dell’evento), nè dalla accertata diacronia delle condotte – il cui dipanarsi nel tempo costituisce non una scriminante ma, di converso, un aggravante della condotta stessa – nè tantomeno “dall’ormai conclamata dimensione collettiva e pubblica” dei fatti, ovvero dalla “autonoma risonanza” che la vicenda avrebbe assunto con lo scorrere del tempo.

5.6.2. Non vengono, difatti, per altro verso disattese, in sentenza, le conclusioni raggiunte dal giudice penale, nè viene sottoposta a revisione critica la decisione con la quale la signora R. verrà assolta da tutti gli addebiti per insussistenza dei fatti (così che nessuna rivalutazione sarebbe più consentita in parte qua, essendo calato, sul punto, il giudicato interno).

6. Ciò che risulta del tutto omessa, nel decisum del giudice di appello, è pertanto la valutazione necessariamente diacronica e complessivamente sintetica dei fatti di causa, secondo un percorso ricostruttivo condotta-causalità-evento-danno che non avrebbe potuto che concludersi nella certa affermazione della responsabilità risarcitoria dell’odierno resistente per aver violato la reputazione, l’onore, la stessa dignità dell’insegnante, così ledendo valori e principi di rango sia costituzionale che sovranazionale.

6.1. Quanto, in particolare, all’ulteriore affermazione secondo cui la trasmissione del fax del marzo 1995 – evidentemente non riconducibile all’autonoma iniziativa di un bambino, come ritenuto dalla stessa Corte territoriale, e pur contenente, a detta di entrambi i giudici di merito, affermazioni lesive della reputazione dell’insegnante – non potesse ritenersi “idonea ad aggiungere elementi diversi ed ulteriori rispetto a quelli già emersi in quella realtà locale” (onde la sua irrilevanza ai fini dell’affermazione della sussistenza della illiceità e della offensività della condotta del M.), essa, alla luce dei principi suesposti, deve ritenersi viziata da insanabile contraddittorietà logica, tale da relegarne la portata dimostrativa nella non redimibile dimensione dell’inesistenza.

6.2. Non risulta, pertanto, conforme a diritto il convincimento espresso dalla Corte territoriale nella parte in cui essa mostra di ritenere “sorretta da una duplice ratio decidendi” l’affermazione del primo giudice, poichè tale affermazione, oltre a non costituire in alcun modo una reale ratio decidendi destinata a sorreggere il complessivo decisum (essendo di converso limitata all’analisi di un singolo fatto storico, secondo il già evidenziato procedimento di scomposizione degli elementi indiziari non conforme a diritto), deve ritenersi tamquam non esset (onde la evidente non necessità di una specifica impugnazione), alla luce di quanto sinora esposto.

7. Non è certo compito della giurisdizione sindacare, sul piano etico e sociale, il comportamento dei consociati in una determinata epoca storica, poichè il processo civile (e in particolare quello avente ad oggetto vicende di responsabilità civile) è funzionale ad offrire precise risposte, rigorosamente circoscritte al piano del diritto, a singole vicende che riguardano singole persone che chiedono tutela al giudice.

Ma, specularmente, il giudice civile, nella valutazione e liquidazione del quantum debeatur, non può e non deve ignorare, – quasi che la dimensione della giurisdizione si collochi entro un asettico territorio di pensiero tanto avulso dal reale, quanto insensibile ai mutamenti sociali e culturali in cui essa viene esercitata (in argomento, tra le altre, Cass. 21619/2007, che discorre di “dimensione storica” dei criteri di causalità; Cass. 5146/2018, che ricostruisce espressamente il risarcimento da perdita di chance in termini di scelta “di politica del diritto”) – il preoccupante clima di intolleranza e di violenza, non soltanto verbale, nel quale vivono oggi coloro cui è demandato il processo educativo e formativo delle giovani e giovanissime generazioni.

8. Alla stregua del così compiuto accertamento dell’an debeatur, da ritenersi provato alla luce di quanto sinora esposto, sarà compito del giudice del rinvio procedere alla liquidazione del danno sul piano equitativo, valutando tutte le circostanze emerse nel corso del giudizio, che hanno inevitabilmente cagionato un grave e duraturo sentimento, sul piano sia emotivo che relazionale, di disistima, di vergogna e di sofferenza nel soggetto leso.

P.Q.M.


la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio, alla Corte di Appello di Firenze in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 14 febbraio 2018.

Depositato in Cancelleria il 12 aprile 2018.