Scrive un post su internet: questo suo ultimo lavoro da chi l’avrà copiato? E’ diffamazione.

(Tribunale Vicenza, sentenza 15.02.2016, n. 302)

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VICENZA

Il Giudice Istruttore in funzione di giudice monocratico, Dott.ssa An. Na.,

ha pronunziato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta a ruolo il 17.04.2012 e segnata al numero 2672/2012 del Ruolo Generale, promossa da:

M.L. c.f. (omissis…), elettivamente domiciliato presso l’avv. Angelo Bazzea in Vicenza Contrà S. Silvestro n. 2, difeso dall’avv. Romito Rodolfo
ATTORE

CONTRO

B.T. c.f. (omissis…), elettivamente domiciliato presso l’avv. Mario Zuliani in Schio Via (omissis…), difeso dall’avv. Giuseppe Chiocchetti
CONVENUTO

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE

La causa tratta della vicenda accaduta ai frequentatori del sito cimeetrincee.it; con atto di citazione M.L. esponeva di essere uno studioso ed appassionato degli eventi della prima guerra mondiale e di storia militare in genere, di essere particolarmente preparato sul punto svolgendo attività specifica come direttore di comitato scientifico e vicedirettore di una fondazione e dirigendo presso una casa editrice una collana specifica nella materia (Le Sentinelle di Pietra).

Sulla materia in particolare il 29 dicembre 2009 si apprestava a presentare la sua ultima opera “Altipiani di fuoco” un volume edito dall’Istituto per la storia dei risorgimento italiano sull’offensiva austriaca nel maggio-giugno 1916 in Trentino. In occasione di tale presentazione veniva fatto oggetto e vittima di attacchi personali da parte di persone che gravitavano nell’ambiente degli studiosi di storia militare.

Una persona c. 1 nickname “quel che resta” sul forum cimeetrincee.it, in data 21/12/2009 sull’evento che sarebbe seguito il 29, presentava tale evento e un altro partecipante al forum “Tiziano47” postava sul blog scrivendo “e questo suo ultimo lavoro da chi l’avrà copiato? un saluto T.”

Ne seguiva un dibattito tra i frequentatori del forum, in particolare intervenendo con nickname “girox1”, l’attore contestava l’affermazione del B.T., responsabile dell’archivio fotografico del museo della guerra di Rovereto che si qualificava come autore di un libro sul Monte Baldo.

Veniva presentata denuncia querela presso il Tribunale di Rovereto; il convenuto ammetteva di essere autore della frase incriminata in giudizio e opponeva l’improcedibilità per mancata mediazione; opponeva che sarebbe dovuta apparire una exceptio veritatis con riguardo all’attribuita qualifica di plagio del lavoro di M. e infine svolgeva domanda di risarcimento danni a carico dell’attore per una pretesa diffamazione. Le parti erano inviate in mediazione che non veniva esperita per l’intervenuta pronuncia della Corte Costituzionale del 2012 e l’impossibilità a svolgere tale attività, vista l’esclusione dell’obbligatorietà.

La causa è stata istruita a mezzo interrogatorio formale del convenuto che ha riconosciuto di aver scritto quanto indicato in atti e che Tiziano47 era il suo nickname, si è dichiarato collaboratore esterno del museo della guerra di Rovereto dal 1992 con il compito di riordinare la fototeca. Veniva poi escusso il teste D.F. che esclude di aver parlato della questione con altre persone e il teste G. che ricorda la discussione nell’ambito della associazione.

Si è dimostrato che pronuncia ritenuta diffamatoria è riferibile al convenuto che ha pacificamente ammesso di aver postato la frase e il messaggio riferitamente alla presentazione del libro “Altipiani di fuoco” ritenendo quindi che lo stesso fosse stato oggetto di copiatura; a norma dell’articolo 2059 c.c. è prevista la risarcibilità del danno non patrimoniale quando si configura un illecito anche senza che vi sia effettivo reato ma quand’è astrattamente previsto come tale e nel caso di specie il comportamento appare diffamatorio in quanto lesivo della professionalità e della serietà dell’attore, reso in un contesto specifico, di persone che hanno un determinato interesse, una determinata preparazione e una qualifica dal punto di vista storico perché appassionati e comunque interessati in vari ambiti in fondazioni e musei o associazioni specifiche e pertanto lesivo della credibilità e serietà dell’attore in un ambito ristretto qual è quella degli appassionati della storia della prima guerra mondiale e quindi anche nei confronti di un pubblico non certo vasto che possa apprezzare o considerare lo scritto che è stato dichiarato non di paternità all’autore.

Il convenuto ha assunto fosse stato copia di scritti di altri e in particolare il contegno diffamatorio ha leso l’interesse morale della persona intesa come bene giuridico tutelato con il quale il singolo si presenta agli altri e in tale contesto così specifico e ristretto la reputazione della serietà e credibilità dell’ambito letterario storico dell’attore è stata minata ancor più perché l’affermazione giunge da un soggetto e qualificato cosi come si è identificato il convenuto, connesso al Museo storico di Rovereto.

La sua affermazione ha creato effettivamente il dubbio e ha fatto calare la stima nell’ambiente ristretto degli appassionati storici cui entrambi appartengono.

L’offesa, come in questo caso, può non essere aperta e diretta ma può anche semplicemente determinare la sua efficacia diffamatoria producendo il seme del dubbio o quantomeno della leggerezza o poca serietà nell’operato dell’attore. E’ stato infatti posto il dubbio che non si trattasse di uno scritto proveniente dall’autore, ma che lo stesso fosse stato copiato da altri.

La Corte di Cassazione ha recentemente valutato che la diffamazione possa avvenire anche a mezzo Internet in quanto la affermazione postata in Internet produce una massiva pubblicità dell’offesa arrecata e può avvenire con qualsiasi mezzo di pubblicità e quindi il mezzo telematico peraltro espone a un numero molto ampio di interlocutori; la pubblicazione del post e la diffusione dello sfesso integra il reato di diffamazione aggravato come una diffusione tramite posta elettronica o uno strumento che comunque indirizzato a una vastità di destinatari (vd. Cassazione 29221/2011) Nel caso di specie la pubblicazione del post è avvenuta all’interno di una discussione tra appassionati in un forum tra specialisti della materia e se anche non è stata un’affermazione diretta di plagio ma quasi ironica o comunque scherzosa ha comunque minato e la credibilità dell’attore anche in mancanza di prova di quanto affermato dal convenuto.

Parte attrice ritiene grave l’offesa proprio perché pone in crisi il lavoro scientifico dell’attore che è stato bollato di copiatura. Il teste G. ha identificato il forum cimetrincee.it come frequentato da 400/500 persone e poi la circostanza che fosse stato oggetto di discussione all’interno dell’associazione. In internet comunque il blog può essere riportato ad altri interlocutori e se anche quelli diretti non sono molti, potrebbero esserlo quelli possibili.

Si ritorna però sulla circostanza che l’affermazione del convenuto sua giunta a persone qualificate e specialisti della materia e quindi le stesse persone a cui la pubblicazione di fatto era indirizzata; le affermazioni di controparte hanno creato un elemento di delusione e umiliazione da un punto di vista soggettivo e dal punto di vista del decoro professionale, hanno portato discredito in una realtà di piccole dimensioni qual è appunto quella degli specialisti della storia militare ne consegue che venga accolta la richiesta di risarcimento del danno così come quantificato.

La domanda riconvenzionale svolta non pare fondata in quanto rimasta priva di prova e in ogni caso le affermazioni dell’attore nella chat non hanno un carattere offensivo in quanto tale; le stesse infatti si limitano a invitare a un’analisi più specifica di quanto detto e di avere prima fondamento o argomentazioni da poter esporre e sicuramente l’espressione dell’attore sottende uno stato emotivo prodotto dal convenuto dovuto a quanto dallo stesso postato ma al tempo stesso non può essere considerata come affermazione diffamatoria in quanto non è stato etichettato come invece ha fatto il convenuto di aver svolto una determinata azione, contraria a quella che è l’espressione di originalità portata nella pubblicare il testo ma semplicemente è stato criticato il post del convenuto dichiarando che prima di fare un’affermazione era giusto informarsi, cosa che non pareva aver fatto e quindi alcun danno può essere risarcito dall’attore e quindi subito dal convenuto in quanto non è stato additato e specificatamente indicato lui diversamente dall’attore che era additato con nome cognome quindi bene chiaramente identificabile ad opera di terzi.

Per quantificare il danno l’istruttoria non porta alcun risultato in quanto non è stato prodotto alcun documento e non è stato provato a mezzo prova testimoniale che l’attore abbia effettivamente subito un danno materiale e parte convenuta identifica gli eventi come modestissima scaramuccia e quindi dal nulla ai € 15.000,00 chiesti da parte attrice.

Il giudice ritiene di dover operare secondo equità e considerare che se è pur vero che l’evento è accaduto nell’ambito di un cerchio ristretto di persone specialista della materia è pur vero che tutta quell’attività che viene svolta da entrambe le parti si svolge all’interno di questa cerchia ristretta e quindi il i danno è esponenzialmente più grande e proprio perché le poche persone interessate alla materia sono venute a conoscenza di questo battibecco e quindi il dubbio è stato instillato in questi soggetti.

In via equitativa si ritiene di poter quantificare il danno nella somma di € 5000,00 che parte convenuta è chiamata a corrispondere a parte attrice oltre alla pagamento delle spese di lite.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sulla causa promossa M.L., nei confronti di B.T., ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:

accoglie la domanda attorea e condanna il convenuto a risarcire il danno equitativamente stimato in € 5.000,00 oltre interessi e rivalutazione del 21 dicembre 2009 sino al saldo effettivo; interessi al tasso legale e rivalutazione dal dovuto al saldo effettivo.

condanna B.T. a rimborsare all’attore le spese di lite che si liquidano in € 406,00 per spese e € 4800,00 per competenze, oltre accessori di legge.

Così deciso in Vicenza, il 22 gennaio 2016.

Depositata in Cancelleria il 15 febbraio 2016.