Sebbene abbia ottenuto l’autorizzazione amministrativa, rilasciatagli per diffondere musica all’esterno del suo locale, veniva condannato per molestie e disturbo alle persone (Corte di Cassazione, Sezione III Penale, Sentenza 2 maggio 2018, n. 18522).

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAMACCI Luca – Presidente

Dott. CERRONI Claudio – Consigliere

Dott. ANDREAZZA Gastone – Consigliere

Dott. LIBERATI Giovan – Rel. Consigliere

Dott. SEMERARO Luca – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), nato a (OMISSIS);

avverso la sentenza del 18/4/2017 del Tribunale di Sondrio;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Liberati Giovanni;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott.ssa Marinelli Felicetta, che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso;

udito per il ricorrente l’avv. (OMISSIS), in sostituzione dell’avv. (OMISSIS), che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 18 aprile 2017 il Tribunale di Sondrio ha condannato (OMISSIS) alla pena di Euro 300,00 di ammenda, in relazione al reato di cui all’articolo 659 c.p. (ascrittogli perche’, abusando ripetutamente di strumenti sonori, all’interno e all’esterno del locale denominato (OMISSIS), in Comune di (OMISSIS), disturbava il riposo e le occupazioni delle persone).

2. Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.

2.1. Con un primo motivo ha denunciato violazione dell’articolo 659 c.p., richiamando il consolidato orientamento interpretativo della giurisprudenza di legittimita’ secondo cui, per la configurabilita’ del reato di cui all’articolo 659 c.p., e’ necessario che i rumori, gli schiamazzi e le altre fonti sonore indicate dalla disposizione superino la normale tollerabilita’ e abbiano, anche in relazione alla loro intensita’, l’attitudine a propagarsi e a disturbare un numero indeterminato di persone; poiche’ nel caso in esame soltanto una ristretta cerchia di persone aveva descritto la sussistenza del rumore, doveva essere esclusa la sussistenza del reato.

2.2. Con un secondo, collegato, motivo ha denunciato l’insufficienza della motivazione riguardo alla idoneita’ dei rumori a disturbare un numero indeterminato di persone, sia per la apoditticita’ della relativa affermazione contenuta nella sentenza, sia per la mancata considerazione di quanto riferito dai testimoni della difesa, che avevano escluso il carattere fastidioso o molesto della musica proveniente dal locale dell’imputato.

2.3. Con un terzo motivo ha denunciato violazione della L. 26 ottobre 1995, n. 447, articolo 10, per non essere stato adeguatamente considerato il rilascio a favore del ricorrente della autorizzazione amministrativa a tenere aperto il proprio locale in ora notturna e ad utilizzare strumenti musicali e di diffusione sonora, giacche’ cio’ avrebbe dovuto indurre a qualificare l’attivita’ svolta dal ricorrente come mestiere rumoroso, con la conseguente configurabilita’ dell’illecito amministrativo di cui alla L. 26 ottobre 1995, n. 447, articolo 10, anziche’ del reato di cui all’articolo 659 c.p..

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ inammissibile.

2. Il primo e il secondo motivo, che possono essere esaminati congiuntamente, essendo entrambi volti a censurare l’affermazione del Tribunale circa la diffusivita’ dei rumori provenienti dal locale dell’imputato e la loro idoneità a disturbare il riposto e le occupazioni di un numero indeterminato di persone, tendono, in realtà, attraverso la deduzione di violazioni di legge e di vizi della motivazione, a conseguire una rivisitazione degli elementi di fatto a disposizione, che sono, invece, stati considerati in modo logico dal Tribunale, cosicché non ne e’ consentita una rivalutazione nel giudizio di legittimità.

Alla Corte di cassazione e’, infatti, preclusa la possibilità non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l’apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall’esterno (tra le altre, Sez. U., n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260; Sez. 2, n. 20806 del 5/05/2011, Tosto, Rv. 250362).

Resta, dunque, esclusa, pur dopo la modifica dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera e), la possibilita’ di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch’essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilita’ delle fonti di prova (Sez. 3, n. 12226 del 22/01/2015, G.F.S., non massimata; Sez. 3, n. 40350, del 05/06/2014, C.C. in proc. M.M., non massimata; Sez. 3, n. 13976 del 12/02/2014, P.G., non massimata; Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Mnervini, Rv. 253099; Sez. 2, n. 7380 in data 11/01/2007, Messina ed altro, Rv. 235716).

Nel caso in esame il Tribunale di Sondrio ha ritenuto configurabile la contravvenzione contestata all’imputato sulla base di quanto riferito dai denuncianti, firmatari di un esposto al Sindaco di (OMISSIS), a proposito della sistematica e prolungata propagazione di musica a volume elevato dall’impianto di amplificazione installato all’esterno del locale dell’imputato, della conseguente difficolta’ di riposare e di dormire, della necessita’ di chiudere gli infissi per attenuare il rumore, della impossibilita’ di utilizzare i balconi per leggere o riposare, ritenendo ininfluente quanto riferito dai testimoni della difesa, circa l’assenza di disturbo e la tollerabilita’ del volume della misura, alla luce di quanto riferito da un gruppo di persone riguardo alla verificazione di un disturbo al loro riposo e alle loro occupazioni.

Mediante il primo e il secondo motivo di ricorso l’imputato ha proposto una non consentita rivisitazione di tale accertamento, che e’ stato illustrato con motivazione che non e’ manifestamente illogica, essendo stati indicati gli elementi sulla base dei quali e’ stato ritenuto sussistente il disturbo delle occupazioni e del riposo di un numero indeterminato di persone e irrilevante quanto riferito dai testimoni della difesa.

In particolare il ricorrente ha affermato che le emissioni sonore provenienti dall’impianto di amplificazione dell’imputato erano inidonee a disturbare un numero indeterminato di persone, perché avevano arrecato disturbo solo ai denuncianti, costituenti una ristretta cerchia di persone, evidenziando le dichiarazioni di segno contrario dei testimoni indicati dalla difesa e la contraddittorieta’ di quelle dei testi a carico: si tratta di doglianze non consentite nel giudizio di legittimita’, perche’ sono volte a rivalutare gli elementi a disposizione, onde escludere il disturbo alle occupazioni e al riposo di un numero indeterminato di persone, elementi che sono, invece, stati considerati in modo logico dal Tribunale, che ha sottolineato la rilevanza di quanto riferito dai denuncianti (traendone il disturbo al riposto e alle occupazioni di un gruppo non esiguo di persone) e la non decisivita’ di quanto dichiarato dai testi della difesa (alla luce di quanto deposto dai testi a carico), con la conseguente inammissibilita’ delle doglianze formulate con il primo e il secondo motivo di ricorso.

3. Il terzo motivo e’ manifestamente infondato, perche’ con esso il ricorrente ha prospettato la configurabilita’ dell’illecito amministrativo di cui alla L. 26 ottobre 1995, n. 447 articolo 10, alla luce della autorizzazione amministrativa rilasciatagli a diffondere musica all’esterno del suo locale, non essendo stato considerato il superamento delle normali modalita’ di esercizio, conseguente a quanto riferito dai denuncianti circa il disturbo loro cagionato dalla musica proveniente dall’impianto di amplificazione installato dall’imputato all’esterno del suo locale (cfr. Sez. 3, n. 5735 del 21/01/2015, Giuffre’, Rv. 261885; conf. Sez. 3, n. 8351 del 24/06/2014, dep. 25/02/2015, Calvarese, Rv. 262510), e la conseguente configurabilita’ del reato di cui al primo comma dell’articolo 659 c.p..

4. Il ricorso deve, in conclusione, essere dichiarato inammissibile, essendo stato affidato a doglianze non consentire nel giudizio di legittimita’ e manifestamente infondate.

Inammissibilità originaria del ricorso esclude il rilievo della eventuale prescrizione verificatasi successivamente alla sentenza impugnata, giacche’ detta inammissibilità impedisce la costituzione di un valido rapporto processuale di impugnazione innanzi al giudice di legittimità, e preclude l’apprezzamento di una eventuale causa di estinzione del reato intervenuta successivamente alla decisione impugnata (Sez. un., 22 novembre 2000, n. 32, De Luca, Rv. 217266; conformi, Sez. un., 2/3/2005, n. 23428, Bracale, Rv. 231164, e Sez. un., 28/2/2008, n. 19601, Niccoli, Rv. 239400; in ultimo Sez. 2, n. 28848 del 8.5.2013, Rv. 256463; Sez. 2, n. 53663 del 20/11/2014, Rasizzi Scalora, Rv. 261616).

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex articolo 616 c.p.p., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost. sentenza 7 – 13 giugno 2000, n. 186), l’onere delle spese del procedimento, nonche’ del versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende, che si determina equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di Euro 2.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.