Serata musicale al bar. Non serve autorizzazione.

Il Tar analizzando l’articolo 68 del Tulps chiarisce che tale fattispecie, che impone un’apposita autorizzazione, «ricorre nel caso in cui lo spettacolo costituisca l’attività primaria esercitata dall’intrattenitore, desunta da elementi sintomatici quali il pagamento di un biglietto all’ingresso e/o la maggiorazione del costo della consumazione, l’utilizzo di apparecchiature tecniche particolarmente complesse, la pubblicizzazione dell’evento, ecc.».

Per contro, tale previsione non è applicabile nel caso di semplice messa in onda di brani musicali come mero accompagnamento all’attività principale, che rimane quella di somministrazione di bevande.

Nel caso di specie, la mancanza di un qualsiasi riferimento agli indici sintomatici dell’attività di intrattenimento impongono l’annullamento del provvedimento.

Cosa dice il Testo Unico Leggi Pubblica Sicurezza all’art. 68 (con relative modifiche):

Il decreto legge 91/2013, convertito in Legge 7 ottobre 2013, n. 112, ha modificato gli articoli 68-69 T.U.L.P.S., introducendo la SCIA per gli eventi fino a 200 persone.

Al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 68, primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti e che si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio, la licenza è sostituita dalla segnalazione certificata di inizio attività di cui all’articolo 19 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, presentata allo sportello unico per le attività produttive o ufficio analogo»;
b) all’articolo 69, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti e che si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio, la licenza è sostituita dalla segnalazione certificata di inizio attività di cui all’articolo 19 della legge n. 241 del 1990, presentata allo sportello unico per le attività produttive o ufficio analogo»;
c) all’articolo 71, dopo la parola: «licenze» sono inserite le seguenti: «e le segnalazioni certificate di inizio attività».

Ovviamente occorrerà verificare l’applicazione in concreto della novella.

Parrebbe cauto ritenersi che non sia comunque sufficiente la sola SCIA sic et simpliciter considerando il disposto dell’art. 80 sempre del TULPS ai sensi del quale “l’autorità di pubblica sicurezza non può concedere la licenza per l’apertura di un teatro o di un luogo di pubblico spettacolo, prima di aver fatto verificare da una commissione tecnica la solidità e la sicurezza dell’edificio e l’esistenza di uscite pienamente adatte a sgombrarlo prontamente nel caso di incendio. Le spese dell’ispezione e quelle per i servizi di prevenzione contro gli incendi sono a carico di chi domanda la licenza”.

Sembrerebbe quindi opportuno corredare la SCIA con la relazione tecnica di un professionista.

Tale lettura, oltre ad essere più prudente, non striderebbe con l’art. 141 del regolamento al TULPS che, al comma 2, prevede: “Per i locali e gli impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, le verifiche e gli accertamenti (…) sono sostituiti, ferme restando le disposizioni sanitarie vigenti, da una relazione tecnica di un professionista iscritto nell’albo degli ingegneri o nell’albo degli architetti o nell’albo dei periti industriali o nell’albo dei geometri che attesta la rispondenza del locale o dell’impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell’interno”.

Così ragionando, si sarebbe di fronte ad una SCIA asseverata che consentirebbe di godere delle scorciatoie burocratiche previste dai “nuovi” artt. 68-69 del TULPS in un’ottica coerente col quadro complessivo delineato dalla normativa in subiecta materia.