Sinistro stradale: anche se l’altro veicolo è contromano, la velocità non esclude la responsabilità.

Le prescrizioni attinenti ai limiti di velocità, sono preordinate, oltre che al fine di non creare pericolo nel normale andamento della circolazione, anche al fine di consentire al conducente di prevenire e porre rimedio alle imprudenze altrui che si dovessero presentare.

E’ quanto precisato dalla Corte di Cassazione con la sentenza del 6 maggio 2013, n. 19384 che sottolinea altresì che ogni conducente ha, tra gli altri, anche l’obbligo di prevedere le eventuali imprudenze o trasgressioni degli altri utenti della strada e di cercare di prepararsi a superarle senza danno altrui.

Confermata dunque la sentenza della corte d’appello, avverso la quale proponeva ricorso per Cassazione l’imputato.
Infatti i giudici di merito di Venezia, pur riconoscendo un rilevante concorso di colpa della vittima, fondavano l’addebito di responsabilità mosso all’imputato sulla velocità (di 83 km orari) tenuta dallo stesso, superiore a quella imposta dal limite stradale (70 km h), inadeguata alle condizioni di tempo e di luogo, oltre che sugli esiti della disposta perizia, la quale aveva accertato che, tenendo una velocità inferiore, anche se non si sarebbe potuto evitare l’impatto (essendo a tal fine necessario il contenimento della velocità in 30 km orari, in concreto non esigibile), l’urto sarebbe stato meno violento e non avrebbe avuto conseguenze letali.