Sommarie informazioni testimoniali – Confessione della propria compartecipazione a reato – Immediata interruzione – Necessità – Omissione – Conseguenze – Inutilizzabilità erga omnes.

In caso di sommarie informazioni testimoniali, la confessione del dichiarante è elemento auto indiziante di evidenza tale da imporre la immediata interruzione dell’esame con conseguente inutilizzabilità delle dichiarazioni ad essa successive non solo nei confronti del dichiarante ma anche dei chiamati in correità.

Nel senso che è inutilizzabile “erga omnes” quella parte della dichiarazione resa da soggetto, legittimamente sentito in origine come testimone o come persona informata sui fatti, dopo la confessione della propria compartecipazione al reato oggetto del giudizio, già Prima Sezione, n. 25834/12, CED 253019.

Quanto alla individuazione della veste che può assumere il dichiarante, nel senso che spetta al giudice il potere di verificare al di là del riscontro di indici formali – come l’eventuale già intervenuta iscrizione nel registro delle notizie di reato – l’attribuibilità allo stesso della qualità di indagato nel momento in cui le dichiarazioni stesse vengano rese, con accertamento che si sottrae, se congruamente motivato, al sindacato di legittimità, Seconda Sezione, n. 51840/13, CED 258069.