Sono sanzionabili le proteste per deficienze funzionali delle strutture operative indirizzate direttamente dal funzionario della Polizia di Stato ai massimi organi della stessa, senza passare per il tramite del proprio superiore gerarchico.

(T.A.R. Potenza, (Basilicata), sez. I, sentenza 14 febbraio 2014, n. 128)

Il rispetto dell’ordine gerarchico, che caratterizza tutte le manifestazioni dell’attività lavorativa alle dipendenze della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri e/o delle Forze Armate, costituisce un elemento imprescindibile dei relativi assetti organizzativi, in quanto tali delicate attività lavorative, per essere efficaci, vanno eseguite in modo accentuatamente ordinato, al fine di garantire perfettamente le irrinunciabili esigenze di coesione che stano alla base di tutte le discipline speciali di qualsiasi Corpo, posto a presidio della tutela dell’ordine pubblico.

Di conseguenza sono sanzionabili le proteste aventi ad oggetto le deficienze funzionali delle strutture operative indirizzate direttamente dal funzionario della Polizia di Stato ai massimi organi della stessa, senza passare per il tramite del proprio superiore gerarchico, con automatiche ripercussioni di tipo negativo per l’efficienza della sicurezza pubblica, che giustifica la sanzione del richiamo orale comminato all’autore di un comportamento solo sotto il profilo riprovevole.