Spese di pubblicità detraibili anche in caso di assenza di inerenza (Commissione Tributaria Regionale, Toscana-Firenze, sez. XXX, sentenza 19.05.2015, n. 873).

In tema di diritto alla detrazione Iva, relativa a costi di sponsorizzazione sostenuti dal contribuente, una recente pronuncia della C.T.R. della Toscana, in linea a quanto già affermato in ambito comunitario dalla Corte di Giustizia, ha osservato che “il diritto alla detrazione rimane acquisito se non vi è dimostrazione di circostanze fraudolente o abusive” imputabili al soggetto interessato.

I fatti del processo

La controversia nasceva dall’annosa questione circa il disconoscimento Iva inerente alle spese pubblicitarie ai danni di una società, per gli anni di imposta dal 2006 al 2009, poiché – secondo “la linea accusatoria” dell’Ufficio – vi era assenza del presupposto dell’inerenza e l’operazione aziendale in questione risultava antieconomica.

I giudici di prime cure respingevano il ricorso, confermando la tesi dell’Agenzia delle Entrate.

A fronte della citata decisione, il contribuente presentava appello, nel quale – oltre ad evidenziare la sussistenza dell’inerenza, nonché dell’aumento dei ricavi e dell’acquisizione di nuova clientela nei successivi periodi – osservava che, ai fini Iva, era illegittimo un disconoscimento automatico della detrazione.

La decisione

I giudici toscani, accogliendo parzialmente l’appello del contribuente sul punto in parola, hanno motivato in tal modo: “l’Ufficio mai ha contestato la reale effettuazione del costo di sponsorizzazione e poiché non vi sussistono comportamenti fraudolenti non può essere disconosciuto la detrazione Iva”.

Come noto, il diritto alla detrazione dell’Iva rappresenta uno degli elementi essenziali dell’imposta, ispirato al criterio di neutralità nei confronti dei soggetti che esercitano attività economiche.

La Corte di Giustizia ha osservato (vedi nota 1 del presente articolo) che il diritto alla detrazione “costituisce parte integrante del meccanismo dell’Iva e non può essere soggetto a limitazioni”, salvo nei casi di “frode conclamata”, in modo da garantire la neutralità dell’imposizione fiscale per tutte le attività economiche.

Non solo: il diritto alla detrazione rimane acquisito se non vi è dimostrazione di circostanze fraudolente o abusive a carico del contribuente; diversamente, il disconoscimento di tale prerogativa rappresenterebbe una grave violazione al telos del meccanismo Iva, ossia la propria neutralità (l’imposta non può costituire un costo “a valle” senza possibilità del contribuente di “recuperare” la spesa sostenuta senza la presenza di alcuna irregolarità tributaria).

Ebbene, proprio sul punto in parola, si rammenta un consolidato orientamento giurisprudenziale comunitario (il quale rappresenta una fonte del diritto vincolante anche per il nostro ordinamento), in cui è stato sancito che per negare il diritto alla detrazione, grava sull’Amministrazione finanziaria l’onere della prova di dimostrare (con elementi certi) che il contribuente abbia partecipato alla frode fiscale a danno dell’Erario (cfr. Corte di Giustizia, n° 285/11, n° 80/11 e n° 142/11).

Le motivazioni addotte dalla Corte UE, nelle vertenze processuali affrontate, sono estremamente chiare (ed avulse da qualsivoglia interpretazioni capziose): il diniego alla detrazione è un’eccezione all’applicazione del principio fondamentale in materia di Iva.

Su tale interpretazione si è allineata anche la Corte di Cassazione, n° 18466/2012.

Ma non solo: una recente pronuncia sempre della Corte di Giustizia (C-18/2013) ha confermato lo stesso orientamento, ossia è inammissibile la detrazione Iva per prestazioni “realmente ricevute” (su tale punto, ossia sulla veridicità dell’evento sponsorizzato, l’Agenzia delle Entrate mai ha sollevato alcuna contestazione di merito), in quanto il meccanismo del diritto alla detrazione costituisce di fatto il “cuore” dell’Iva, salvo che l’A.F. dimostri con “elementi oggettivi” che l’operazione si inserisce in un’evasione fiscale suffragata da prove valide.

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