Spese rifacimento balconi, il riparto millesimale si fa sulla tabella generale (Corte di Cassazione, Sezione II civile, Sentenza 21 agosto 2017, n. 20218).

Ai fini della ripartizione delle spese condominiali, «i valori proporzionali desumibili dalla tabella generale di proprietà sono utilizzati anche per derivarne tabelle ulteriori, utili a ripartire le spese per beni e servizi comuni in relazione all’uso di ciascun condomino».

Per cui, con riguardo al rifacimento di balconi, non viola le regole del riparto millesimale il pagamento da parte della società proprietaria di appartamenti con e senza ballatoi che preveda una quota corrispondente soltanto ai millesimi degli appartamenti in cui tali affacci sono presenti, derivata dalla «tabella generale».

Lo ha stabilito la Corte di cassazione, sentenza 21 agosto 2017 n. 20218, giudicando sul ricorso di un condominio contro la decisione della Corte di appello di Taranto parzialmente favorevole al condomino.

Secondo la Corte territoriale, infatti, essendo la s.r.l. proprietaria non solo di appartamenti al primo e al secondo piano dotati di balconi, ma anche di locali al piano terra e al piano scantinato che ne erano privi, «gli oneri per rifacimento dei balconi dovevano essere computati, come affermato dal tribunale, sui soli millesimi di proprietà corrispondenti alle unità munite di tali accessori».

Proposto ricorso, la Cassazione lo ha ritenuto inammissibile in quanto il condominio (anche in appello) avrebbe dovuto impugnare l’intera delibera condominiale che comprendeva anche altre spese (sostituzione serbatoi acqua e porte di accesso, lavori di pitturazione facciata e compensi professionali, oltre al ripristino balconi) e non concentrarsi sulla questione specifica degli oneri relativi al rifacimento dei balconi.

Tuttavia, e «solo per completezza», la Cassazione ha chiarito che «non risulta condivisibile la critica all’impugnata sentenza sotto l’angolo visuale per cui, nell’addossare alla s.r.l. un onere di contribuzione proporzionato ai 112 millesimi figuranti nella tabella millesimale generale della proprietà in relazione alle unità dotate di balcone, esentandola per le ulteriori unità prive di balconi con 90 millesimi, avrebbe lasciato scoperta una parte della spesa in quanto il totale delle unità dotate di balconi assommerebbe a un numero di millesimi inferiore a mille».

Infatti, prosegue la Corte, come è noto, dalla tabella generale, per via proporzionale, si possono derivare ulteriori tabelle per ripartire le spese relative, come nel caso di specie, a «lavori su parti esclusive ordinariamente non curati dall’amministrazione condominiale».

Tali tabelle d’uso, infatti, «per loro natura contemplano un totale di millesimi inferiore, a mille, rendendo possibile – per comodità – un ragguaglio proporzionale a mille del totale, e quindi dei singoli valori millesimali, in applicazione del principio di proporzionalità».

Corte di Cassazione Sezione II Civile