Supermercato vende pomodori con muffa e patate in stato di putrefazione (Cassazione penale sez. III, sentenza 24.06.024, n. 27413).

1. – Con sentenza del 19 novembre 2012, il Tribunale di Torino – sezione distaccata di Ciriè ha assolto, per non aver commesso il fatto, F.R., amministratore di una società esercente l’attività di commercio di generi alimentari e gerente un supermercato, e ha invece condannato alla pena dell’ammenda M. P.E., quale responsabile del punto vendita di detto supermercato, per avere detenuto per la vendita pomodori con muffa e patate in stato di putrefazione (L. n. 283 del 1962, art. 5, lett. d e art. 6; fatto commesso il (OMISSIS)).

2. – Avverso la sentenza l’imputata M.P. ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, deducendo:

a) la manifesta illogicità della motivazione, sul rilievo che le funzioni di ispezione del punto vendita erano state delegate da F., amministratore della società, ad altro soggetto, con particolare riferimento alla qualità e alla conservazione degli alimenti, e nonostante ciò il Tribunale aveva ritenuto responsabile l’imputata, in quanto nominata verbalmente “capo negozio”;

b) la violazione di legge, sul duplice rilievo che la delega di funzioni deve essere conferita per iscritto e che la nomina verbale dell’imputata a “capo negozio” non mutava sostanzialmente il suo ruolo di semplice commessa;

c) l’erronea applicazione della L. n. 283 del 1962, art. 19, perchè le confezioni di alimenti erano state acquistate da pochi giorni ed erano state poste in vendita chiuse, senza alterazioni visibili.

Considerato in diritto

3. – I primi due motivi di ricorso sono fondati, con conseguente assorbimento del terzo.

La difesa muove i suoi rilievi sulla base di due dati, che emergono entrambi dalla sentenza impugnata: a) le funzioni di ispezione del punto vendita, con particolare riferimento alla qualità e alla conservazione degli alimenti, erano state delegate per iscritto a un soggetto diverso dall’imputata; b) il Tribunale ha ritenuto responsabile l’imputata, in quanto nominata verbalmente “capo negozio”, affermando che a tale qualifica conseguiva l’obbligo di verificare lo stato di conservazione degli alimenti.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, la delega di funzioni nell’esercizio di un’attività di impresa esonera il titolare dalla responsabilità penale connessa alla posizione di garanzia se è conferita per iscritto al delegato, essendo inidonea l’attribuzione in forma orale (sez. 3, 17 ottobre 2012, n. 16452, rv. 255394; sez. 3, 19 gennaio 2011, n. 6872, rv. 249536).

Ne consegue, ai fini della configurazione di una eventuale responsabilità del delegato, che questa deve essere esclusa nel caso in cui vi sia l’attribuzione meramente verbale di una qualifica, non accompagnata dalla specifica individuazione delle funzioni e delle responsabilità che a tale qualifica conseguono (argomento ex sez. 3, 4 dicembre 2013, n. 6621/2014).

Nel caso di specie, il Tribunale non ha fatto corretta applicazione di tali principi, perchè si è limitato a osservare che l’imputata era stata nominata verbalmente capo negozio e che dal verbale di sequestro risultava quale “responsabile del punto vendita”, e ha dedotto da tali elementi – oltre che dal richiamo a un non meglio precisato “documento di formazione ed addestramento del personale in materia di igiene alimentare” il cui contenuto non è stato riportato in sentenza neanche in forma riassuntiva – che l’imputata stessa fosse tenuta alla vigilanza sulla conservazione e la qualità dei prodotti, pur in presenza di un diverso soggetto che era stato delegato per iscritto e in modo specifico e circostanziato a tali incombenze nell’ambito dello stesso punto vendita.

Ne deriva che la sentenza deve essere annullata, con rinvio al Tribunale di Torino, perchè proceda a nuovo giudizio, rivalutando la configurabilità di una posizione di garanzia dell’imputata alla luce dei principi di diritto sopra esposti.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata, con rinvio al Tribunale di Torino.

Così deciso in Roma, il 4 marzo 2014.

Depositato in Cancelleria il 24 giugno 2014