Tamponamento multiplo: veicoli in movimento e veicoli fermi (Corte di Cassazione, Sezione III Civile, Sentenza 19 febbraio 2013, n. 4021).

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SEGRETO Antonio – Presidente –

Dott. VIVALDI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. AMBROSIO Annamaria – Consigliere –

Dott. CARLUCCIO Giuseppa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 13930/2007 proposto da:

I.P. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI MONTI PARIOLI 51, presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS) con studio in (OMISSIS) giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

AURORA ASSICURAZIONI S.P.A. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato <…> giusta delega in atti;

C.V. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, V.LE(OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS) giusta delega  in atti;

– controricorrenti –

e contro

M.F., S.R., R.F.,

COOP. Sss Ggg, ITALIA ASSICURAZIONI S.P.A., Q. G., MA.MA., GEAS ASSICURAZIONI S.P.A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 143/2006 della CORTE D’APPELLO di MESSINA, depositata il 16/03/2006, R.G.N. 419/2002 (cui è riunita al n. 666/2002);

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/12/2012 dal Consigliere Dott. ROBERTA VIVALDI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. VELARDI Maurizio, che ha concluso per l’accoglimento del quarto

motivo di ricorso p.q.r. rigetto degli altri.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

I.P. convenne, davanti al tribunale di Messina, M.F., R.F. e la spa Savoia Assicurazioni, nelle rispettive qualità di proprietario, conducente e compagnia assicuratrice dell’autotreno Fiat 180; nonchè C. V., la Coop. Sss Ggg a r.l. e la società assicuratrice Assicarlotta (poi Bavaria), nelle qualità di conducente, proprietaria e compagnia assicuratrice dell’autotreno Fiat 160, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti nell’incidente a catena verificatosi in data (OMISSIS) sull’autostrada ME – CT.

Nell’incidente erano stati coinvolti anche l’autotreno Fiat 690 di proprietà della Coop. III Trasporti, e condotto da I.P. – assicurato dalla Compagnia di Firenze (poi Geas Assicurazioni ed oggi Commercial Union), e la Fiat 126 di proprietà di S.R., condotta da T.A. ed assicurata dalla Savoia Assicurazioni (oggi Aurora Assicurazioni spa).

La ricostruzione dell’incidente, nella sentenza impugnata era riportato come segue.

L’autotreno Fiat 180 condotto dal R., procedendo verso (OMISSIS), all’altezza di una curva a largo raggio e ad andamento sinistrorso, si era fermato per un guasto meccanico. In assenza di fonte luminosa il conducente, il proprietario M. ed i meccanici chiamati dal R. per eseguire la riparazione, avevano deciso di porre la fiat 126 davanti all’autocarro con gli abbaglianti accesi per illuminare la parte interessata dal guasto.

Verso le ore 23,50 era sopraggiunto l’autotreno guidato dall’ I. che aveva investito da dietro l’autocarro e l’autovettura e, successivamente, anche l’autocarro condotto dal C. aveva violentemente tamponato l’autotreno dell’ I. che lo precedeva.

Nel sinistro avevano riportato lesioni personali T.A., conducente della Fiat 126; i meccanici Q.G. e Ma.Ma.; I.P. e C.V..

Nel giudizio intervennero anche il Q. ed il Ma. per chiedere il risarcimento dei danni.

Definite stragiudizialmente alcune posizioni, il tribunale dichiarava, in ordine alle stesse, cessata la materia del contendere, ovverosia tra il M., la S., il Q., il Ma. e la Commercial Union spa e le parti da essa direttamente od indirettamente assicurate (Coop. III Trasporti ed I.).

Con la stessa sentenza del 25.6.2001, il primo giudice, ritenuta la responsabilità paritaria dei conducenti dei mezzi coinvolti nel sinistro, condannò la Winterthur spa e la Bavaria spa al risarcimento dei danni in favore dell’ I. come quantificati in sentenza, nei limiti del massimale, dichiarando tenuti il M., il R., la Coop. III Trasporti ed il C. al pagamento del residuo, come indicato nella stessa sentenza.

Proposero appelli principale ed incidentali la spa Commercial Union Insurance, I.P., Q.G., Ma.

M., C.V. e la Winterthur .

La Corte d’Appello, con sentenza del 16.3.2006, in parziale riforma della sentenza di primo grado, riconobbe ulteriori somme in favore dell’ I., del Q. e del Ma., confermando nel resto le statuizioni di primo grado.

Ha proposto ricorso per cassazione affidato ad otto motivi illustrati da memoria I.P..

Resistono con controricorso Aurora Assicurazioni spa e C. V..

Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va, in primis, ribadito un principio assolutamente pacifico nella giurisprudenza della Corte di legittimità con riferimento al quale saranno esaminati i motivi di ricorso.

Il principio è il seguente: In materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli, la ricostruzione dell’incidente, la valutazione della condotta dei conducenti, l’accertamento delle rispettive responsabilità e della relativa loro incidenza nella produzione del sinistro, sono devoluti al giudice del merito, il quale è tenuto a sorreggere la sua sentenza con motivazione esauriente e immune da vizi di logica e di diritto.

Conseguentemente, la decisione del giudice del merito è censurabile in Cassazione? solo nelle ipotesi di: a) – mancata, effettiva, considerazione degli elementi che, se valutati, avrebbero potuto portare a una diversa definizione della controversia; b) – obiettiva deficienza del procedimento logico che ha condotto il giudice al suo convincimento; c) – violazione delle specifiche norme del codice della strada.

In tutti gli altri casi, la decisione è sottratta al sindacato della Corte di Cassazione, non potendo attribuirsi alcuna rilevanza alla diversità degli apprezzamenti di fatto del giudice del merito rispetto a quelli formulati dalla parte (v. per tutte, da ultimo, Cass. 25.1.2012 n. 1028).

Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli, art. 2043 c.c., art. 2054 c.c., artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 5 ; mancante, insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia.

Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2043 c.c., art. 2054 c.c., artt. 115 e 116 c.p.c. in relazione all’art. 360, n. 5; mancante, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia.

I due motivi, che attengono alla ricostruzione del sinistro, sono esaminati congiuntamente e riguardando accertamenti di merito correttamente e congruamente motivati, sono, per le ragioni più sopra indicate, inammissibili.

Con il terzo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2043 c.c., art. 2054 c.c., artt. 115 e 116 c.p.c. in relazione all’art. 360, n. 5; mancante, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia.

Il motivo non è fondato.

Nel tamponamento a catena di autoveicoli in movimento – come nella specie – diversamente da quel che sembra ritenere l’odierno ricorrente, trova applicazione l’art. 2054 c.c., comma 2, con conseguente presunzione iuris tantum di colpa in eguale misura in entrambi i conducenti di ciascuna coppia di veicoli (tamponante e tamponato), fondata sull’inosservanza della distanza di sicurezza rispetto al veicolo antistante, qualora non sia fornita la prova liberatoria di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno.

Nel caso, invece, di scontri successivi fra veicoli facenti parte di una colonna in sosta, unico responsabile delle conseguenze delle collisioni è il conducente che le abbia determinate tamponando da tergo l’ultimo dei veicoli della colonna (Cass. 29.5.2003 n. 8646;Cass. 3.7.2008 n. 18234).

Ne deriva che erronea è la tesi sostenuta dal ricorrente per cui, trattandosi di tamponamento a catena, la responsabilità sarebbe stata dell’ultimo conducente.

Con il quarto motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 1219 c.c., comma 2, n. 1, art. 1223 c.c., art. 1224 c.c., art. 2043 c.c., art. 2056 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5; mancante, insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia.

Il motivo è inammissibile.

La censura riguarda la mancata motivazione del rigetto della domanda di rivalutazione.

Ma nello specifico, non si tratta di difetto di motivazione e di rigetto della domanda di rivalutazione, quanto di omessa pronuncia sulla stessa, posto che manca in merito alla richiesta di rivalutazione ogni decisione.

Ne deriva che la censura doveva essere proposta non ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, ma ai sensi del n. 4 per violazione dell’art. 112 c.p.c.; e ciò perchè la Corte di merito non si era pronunciata su di uno specifico motivo di appello.

Di qui l’inammissibilità del motivo (v. per tutte Cass. 18.5.2012 n. 7871; Cass. 11.5.2012 n. 7268).

Con il quinto motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 1219 c.c., comma 2, n. 1, art. 1223 c.c., art. 1224 c.c., art. 2043 c.c., art. 2056 c.c., art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5; mancante, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia.

Il motivo non è fondato.

La denuncia di mancata liquidazione del danno patrimoniale da invalidità temporanea non sussiste.

La Corte di merito non ha liquidato tale danno perchè non provato.

Ha, infatti, al punto c) escluso il danno patrimoniale da invalidità temporanea richiesto dall’appellante per non essere stata fornita “prova di eventuali decurtazioni di reddito eziologicamente collegate all’evento ed essendo state, per converso, adeguatamente quantificate in sentenza le voci relative al danno biologico anche da inabilità temporanea assoluta e parziale..”.

Nè può essere censurata la stessa Corte che, nel sua discrezionalità, ha ritenuto di non avvalersi di pretese presunzioni sollecitate dall’attuale ricorrente.

Con il sesto motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 1219 c.c., comma 2, n. 1, art. 1223 c.c., art. 1224 c.c., art. 2043 c.c., art. 2056 c.c., art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5; mancante, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia.

Il motivo non è fondato.

La correttezza della liquidazione del danno operata dal primo giudice con riferimento ai criteri risarcitori applicati dal tribunale di Milano, fatta propria dalla Corte di merito, come riportato nella illustrazione del motivo, tolgono pregio alla censura che, al di là del difetto di motivazione, pretenderebbe, in sostanza, una diversa e più favorevole quantificazione del danno subito.

Con il settimo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5; mancante, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia.

L’ottavo motivo è del seguente tenore “Errò pertanto la Corte a compensare le spese anche del secondo grado”.

Entrambi i motivi che – al di là della anomala e criptica formulazione dell’ottavo motivo come riportata – attengono al tema delle spese, in considerazione delle conclusioni in precedenza raggiunte, sono infondati.

Conclusivamente, il ricorso è rigettato.

Le conclusioni di rigetto del ricorso per cassazione proposto rendono superflua la concessione del termine, richiesto in memoria dal ricorrente, al fine di rinnovare la notificazione del presente ricorso nei confronti di alcuni dei resistenti – proprietari o conducenti di veicoli coinvolti nel sinistro – contumaci nei precedenti gradi di giudizio.

Ciò nel rispetto del principio di ragionevole durata del processo che impedisce al giudice di adottare provvedimenti che, senza utilità per il diritto di difesa o per il rispetto del contraddittorio, ritardino inutilmente la definizione del giudizio (S.U. ord. 22.3.2010 n. 6826; Cass. 18.1.2012 n. 690; v. anche Cass. 6.8.2010 n. 18375).

Le spese seguono la soccombenza e, liquidate come in dispositivo in favore delle resistenti, sono poste a carico del ricorrente.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese in favore delle resistenti che liquida, in favore di ciascuna, in complessivi Euro 2.200,00, di cui Euro 2.000,00 per compensi; il tutto oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 14 dicembre 2012.

Depositato in Cancelleria il 19 febbraio 2013.

_______//

La Sesta Sezione Civile, della Suprema Corte, in data 15 giugno 2018, ha depositato sentenza n. 15788 che, sostanzialmente, riprende la decisione ut supra;

Corte di Cassazione Sezione VI Civile Sentenza 15 giugno 2018 n. 15788.pdf