Tre soggetti si oppongono, facendo muro, per non far accedere due militari all’interno dell’abitazione di un soggetto agli arresti domiciliari. E’ resistenza.

(Corte di Cassazione, Sez. VI, sentenza 3 giugno 2016, n. 23270)

…, omissis …

sentenza;

sul ricorso proposto da:

1. A.A., nato a (OMISSIS);

2. AC.Te., nata a (OMISSIS);

3. AM.Da., nata a (OMISSIS);

avverso la sentenza del 30/03/2015 della Corte di appello di Lecce;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Antonio Corbo;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. DI LEO Giovanni, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità dei ricorsi;

udito l’avvocato Gianvito Lillo, anche in sostituzione dell’avvocato Vincenzo Blandolino, quale difensore di fiducia degli imputati.

Svolgimento del processo

1. Con sentenza emessa il 30 marzo 2015, la Corte di appello di Lecce, per quanto di interesse in questa sede, riformando solo in punto di trattamento sanzionatorio la decisione emessa dal Tribunale di Lecce, sezione distaccata di Maglie, ha confermato la dichiarazione di colpevolezza di A.A., Ac.Te. e Am.Da. per il reato di resistenza a un pubblico ufficiale, commesso il (OMISSIS), per essersi i tre opposti ai Carabinieri che stavano procedendo al controllo del primo, sottoposto agli arresti domiciliari, impedendo ai militari di entrare nell’abitazione in cui era eseguita la misura custodiale, e ha irrogato al primo la pena di mesi otto di reclusione, applicando l’aumento per la recidiva, e alle due donne quella di mesi quattro di reclusione, previo riconoscimento alle stesse delle circostanze attenuanti generiche.

2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso la precisata sentenza l’avvocato Gianvito Lillo per A.A. e per A. D., e l’avvocato Vincenzo Blandolino per Ac.Te..

2.1. Il ricorso proposto nell’interesse di A.A. è articolato in un unico motivo, nel quale si lamenta inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 337 e 393 bis c.p. e vizio di motivazione, a norma dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e).

Si deduce che la sentenza impugnata ha valorizzato “aprioristicamente la portata dimostrativa delle dichiarazioni rese in dibattimento dai due militari intervenuti” ed ha omesso di valutare i dati fattuali emersi nel corso dell’istruttoria. In particolare, i Carabinieri erano entrati nel cortile dell’abitazione dell’ A. senza citofonare; inoltre, uno di essi aveva guardato all’interno dell’abitazione dell’imputato, così violandone il domicilio; questa condotta “costituisce, oggettivamente per offensività e soggettivamente per vessatorietà, atto arbitrario del pubblico ufficiale”. Di conseguenza, il comportamento posto in essere dall’ A. è qualificabile come reazione legittima ex art. 393 bis c.p..

2.2. Il ricorso presentato nell’interesse della Ac. è sviluppato in tre motivi.

Nel primo motivo, si lamenta violazione di legge in relazione all’art. 337 c.p. e vizio di motivazione, a norma dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e).

Si deduce che dagli atti emerge chiaramente come l’imputata avrebbe usato solo frasi censurabili, ma non di contenuto minatorio – queste le parole: “sei contento che mio figlio è stato arrestato, stai godendo… guai a te se fai qualcosa a mio figlio” -, e solo successivamente al compimento del controllo da parte dei Carabinieri;

inoltre, non vi erano elementi per ritenere configurabile il dolo specifico necessario, anche perchè i militari non avevano esternato la loro intenzione di effettuare un più approfondito controllo all’interno dell’abitazione.

Le condotte poste in essere dalla Ac. potevano essere considerate come semplice sfogo di sentimenti ostili o di disprezzo, e quindi, qualificate come di oltraggio a pubblico ufficiale.

Nel secondo motivo, si lamenta violazione di legge in relazione all’art. 393 bis c.p. e vizio di motivazione, a norma dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e).

Si deduce che il comportamento dell’imputata costituiva una reazione all’atto imprevisto del luogotenente S., il quale si era recato a guardare dentro l’abitazione senza preavvertire gli imputati e cogliendo di sorpresa gli stessi: per questa ragione, però, l’atto del militare era illegittimo e, quindi, arbitrario, o comunque percepibile come arbitrario; andava perciò quanto meno riconosciuta la putatività della scriminante, o comunque esclusa la sussistenza del dolo specifico.

Nel terzo motivo, si lamenta la mancata applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis c.p..

La motivazione dei giudici di merito ed il comportamento esclusivamente verbale dell’imputata, invero, sono indicativi della particolare tenuità del fatto.

2.3. Il ricorso presentato nell’interesse di Am.Da. si articola in due motivi.

Nel primo motivo, si lamenta inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 337 e 393 bis c.p. e vizio di motivazione, a norma dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e).

Il motivo è identico all’unico motivo contenuto nel ricorso di A.A., e, sostanzialmente, al secondo motivo del ricorso della Ac..

Nel secondo motivo, si lamenta la mancata applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis c.p..

Si deduce che sono state riconosciute le attenuanti generiche, che l’imputata è incensurata, che la condotta dalla stessa posta in essere è “meramente secondaria rispetto a quella serbata dal fratello”, e che l’episodio si è connotato esclusivamente per “una esternazione verbale di ostilità e disprezzo nei confronti dei due militari appartenenti all’Arma dei Carabinieri”.

Motivi della decisione

1. I ricorsi sono infondati per le ragioni di seguito precisate.

2. Sprovvisti di fondamento sono l’unico motivo di ricorso di A. A., il secondo motivo di ricorso di Ac.Te. ed il primo motivo di ricorso di Am.Da., che lamentano la mancata applicazione della causa di non punibilità prevista dall’art. 393 bis c.p., perchè la condotta da essi posta in essere stata causata dall’atteggiamento dei Carabinieri, i quali avrebbero ecceduto con atti arbitrati i limiti delle loro attribuzioni.

La sentenza impugnata, anche richiamando quella di primo grado, ha evidenziato che i Carabinieri S. e Se. si erano recati ad effettuare il controllo di A.A., sottoposto agli arresti domiciliari, e che, all’atto dell’accertamento, i tre ricorrenti, nel cortile antistante la casa, avevano congiuntamente “opposto le proprie persone, facendo muro (una barriera, secondo l’espressione dello S.) per non far accedere i due militari all’interno dell’abitazione dell’ A.”.

La Corte d’appello ha anche precisato che il controllo, a detta del maresciallo S., la cui deposizione deve ritenersi pienamente credibile, “comportava sempre un ulteriore visita all’interno dell’abitazione”, e che questa modalità di verifica non solo non costituiva una novità ne per il detenuto, ne per i familiari, in quanto in corso da mesi, ma, lungi dall’essere arbitraria, era (è) funzionale all’esigenza da realizzare, poiché nella dimora di una persona sottoposta agli arresti domiciliari non può recarsi e sostare chiunque.

La condotta così come ricostruita integra pacificamente la sussistenza del fatto previsto dall’art. 337 c.p. ed esclude la configurabilità della causa di non punibilità di cui all’art. 393 bis c.p..

Invero, le censure dedotte in parte implicano una rilettura del fatto non consentita in sede di legittimità, a fronte di una motivazione non apodittica, nè contraddittoria, nè manifestamente illogica, e per di più valorizzando circostanze del tutto irrilevanti, come l’ingresso dei Carabinieri nel cortile dell’abitazione senza previa citofonata.

Per altra parte, poi, laddove lamentano l’arbitrarietà della condotta dei militari, non tengono conto che, a norma dell’art. 284 c.p.p., comma 4, “il pubblico ministero o la polizia giudiziaria, anche di propria iniziativa, possono controllare in ogni momento l’osservanza delle prescrizioni imposte dall’imputato” sottoposto agli arresti domiciliari, e che, nel prevedere tale attività di controllo, la legge non può non autorizzare, per evidenti necessità logiche, i “controllanti” ad accedere nel luogo in cui la misura deve essere applicata.

3. Estraneo alle tipologie previste dall’art. 606 c.p.p., comma 1, è il primo motivo formulato dalla Ac., nel quale si rappresenta che la donna avrebbe esternato solo frasi espressive di sentimenti ostili, e senza la consapevolezza che i militari volevano effettuare un controllo all’interno dell’abitazione.

Si è appena indicato in precedenza che, secondo la ricostruzione accolta nella sentenza impugnata, tutti e tre i ricorrenti, quindi anche la Ac., avevano congiuntamente opposto le proprie persone, facendo muro per non far accedere i due militari all’interno dell’abitazione occupata da A.A., che il controllo in questione comportava sempre un ulteriore visita all’interno dell’abitazione, e che questa modalità di verifica non costituiva una novità nè per il detenuto, nè per i familiari, in quanto in corso da mesi.

Di conseguenza, la critica sollevata nel motivo in esame, in quanto diretta a contrapporre una diversa ricostruzione dei fatti a quella accolta dalla Corte d’appello, senza neanche indicare specifici vizi logici ascrivibili alla sentenza, integra una censura diversa da quelle consentite dalla legge.

4. Infondati, infine, sono il terzo motivo di ricorso di Ac. T. ed il secondo motivo di ricorso di Am.Da., che lamentano la mancata applicazione della causa di non punibilità prevista dall’art. 131 bis c.p..

E’ vero, infatti, che entrambe le imputate sono state condannate al minimo della pena e con piena concessione delle circostanze attenuanti generiche.

Tuttavia, la sentenza impugnata non compie alcun riferimento ad una assoluta tenuità del fatto, ed anzi la vicenda, per come descritta in entrambe le decisioni di merito, si caratterizza per una condotta posta in essere da più persone riunite e con efficacia tale da indurre i Carabinieri ad allontanarsi dal luogo in cui stavano effettuando il controllo.

Ne consegue che non sussistono i presupposti per annullare la sentenza della Corte di appello di Lecce neanche in relazione a questo profilo.

5. All’infondatezza dei motivi, segue il rigetto dei ricorsi e la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 6 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 3 giugno 2016