Twitta frasi denigratorie nei confronti della propria azienda: licenziamento legittimo (Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, Ordinanza 30 gennaio 2019, n. 2679).

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. CURCIO Laura – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – rel. Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20009/2017 proposto da:

ENI S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, LARGO LEOPOLDO FREGOLI 8, presso lo studio dell’avvocato ROSARIO SALONIA, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente principale –

contro

V.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ORAZIO 3, presso lo studio dell’avvocato VITO BELLINI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARIA LUISA BELLINI;

– controricorrente – ricorrente incidentale –

nonché da:

ENI S.P.A., C.F. (OMISSIS);

– ricorrente principale – controricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 5364/2016 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 24/02/2017, r.g.n. 1474/2013.

Svolgimento del processo

1. che, il Tribunale di Roma aveva respinto l’impugnativa proposta da V.F. avverso il licenziamento intimatogli il 29 settembre 2011 a seguito di contestazione riferita alla ricezione, da parte della SAIPEM s.p.a., di una lettera anonima inoltrata per competenza all’ENI s.p.a., a seguito della quale quest’ultima aveva accertato che erano stati postati su una pagina di twitter alcuni articoli ritenuti denigratori per l’azienda, in relazione ai quali era stata disposta la sospensione cautelare dal servizio del lavoratore;

2. la Corte di appello, riformando la decisione di primo grado, dichiarava illegittimo il licenziamento intimato al V. ed ordinava all’ENI s.p.a. di reintegrarlo nel posto di lavoro, condannando la società a corrispondere al predetto l’indennità corrispondente alla retribuzione globale di fatto fino alla data dell’effettiva reintegra, nonchè al versamento dei contributi previdenziali, detratto l’aliunde perceptum;

3. rilevava la Corte che, a seguito di verifiche effettuate dopo la ricezione della lettera anonima, la società aveva accertato e contestato al V. di avere, nel mese di marzo 2011, postato sulla sua pagina personale cinque articoli pubblicati su siti internet, nonchè, sul suo microblogging, altri due articoli pubblicati da diverse testate giornalistiche, in violazione degli obblighi di diligenza e fedeltà, oltre che dei doveri previsti dall’art. 55 del c.c.n.l., contestazione riferita a fatti considerati dal lavoratore come di nessun intento denigratorio per le scarsissime dedotte partecipazioni al blog e notorietà degli articoli;

4. il lavoratore aveva paventato un precostituito disegno persecutorio ordito in suo danno, in quanto il provvedimento era stato adottato in concomitanza con il tentativo dell’Eni di collocarlo in differente posizione di lavoro, dopo il suo rientro in SAIPEM, dapprima imponendogli di usufruire di giorni di ferie, trascorsi i quali era stato posto, fino al 9.9.2011, per un ulteriore periodo, in posizione di esonero retribuito, al culmine del quale il “problema” della sua collocazione era stato risolto con il provvedimento disciplinare;

5. il Collegio riteneva che l’istruttoria esperita non aveva consentito di escludere con assoluta certezza la possibilità, quantomeno tecnica, che terzi avessero potuto introdursi nel blog del ricorrente e che tale possibilità, di carattere eccezionale per la stessa ipotizzabilità di realizzazione, induceva ad escludere che tutte le condivisioni sul microblogging personale del V. potessero essere avvenute ad opera di terzi, in tale scenario assumendo, invece, rilevanza dirimente l’aspetto connesso alla inidoneità dei post, con particolare riferimento a quelli meno recenti, a configurare un intento denigratorio da parte del predetto nei confronti della società datoriale, e quindi una loro incidenza sul vincolo fiduciario;

6. non vi era stato, secondo il giudice del gravame, alcun danno concreto per la società ed il giudizio di proporzionalità era correlato all’ininfluenza del blog privato rispetto alla già avvenuta diffusione in rete internet e sulla stampa degli articoli in considerazione, ciò che aveva trovato conferma nel rilievo significativo che nessuno dei diciotto testi escussi addotti dalla resistente aveva riferito di avere avuto notizia e/o di avere mai visto gli articoli in questione sul blog del V. prima della contestazione; inoltre, non solo gli articoli condivisi sin dagli inizi di marzo erano stati notati dall’ambiente ENI solo a settembre 2011, a seguito di accertamenti mirati eseguiti dalla società, ma il ricorrente collaborava nell’attività di monitoraggio delle fonti antagoniste e due delle notizie rinvenute sul blog personale erano state dallo stesso inviate al responsabile della sicurezza;

alla luce di ciò, il tutto, a giudizio della Corte, era inquadrabile nell’esercizio, da parte del lavoratore, del diritto di critica nei confronti del datore, con modalità rientranti nei limiti di continenza sostanziale e formale e senza pregiudizio economico in termini di caduta dell’immagine e di perdita di commesse per la società; in definitiva, dovevano ritenersi insussistenti i presupposti legittimanti la più grave sanzione disciplinare;

7. di tale decisione ha domandato la cassazione l’ENI s.p.a. con ricorso affidato a cinque motivi, cui ha resistito, con controricorso, il V., che ha, a sua volta, spiegato ricorso incidentale; l’Eni ha depositato proprio controricorso avverso il ricorso incidentale;

8. entrambe le parti hanno depositato memorie, ai sensi dell’art. 380 bis 1 c.p.c..

Motivi della decisione

1. che, con il primo motivo, la società ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 2119, 2697 e 2729 c.c., e della L. n. 604 del 1966, art. 5, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, sostenendo che il giudice del gravame, a fronte della prova che il fatto era ascrivibile al dipendente, sia nella sua materialità, che sotto il profilo dell’elemento psicologico, piuttosto che escludere la riferibilità al V. dei post datati 14.7 e 21.7.2011, avrebbe, di contro, dovuto confermare, facendo applicazione di principi in materia di ripartizione dell’onere probatorio, l’ascrivibilità in capo al dipendente anche di tali post, in ragione del mancato raggiungimento della prova, gravante sul lavoratore, relativa all’esimente invocata da controparte (dimostrazione della non imputabilità dell’inadempimento); assume che, anche laddove fosse stata rispettata la regola della corretta ripartizione degli oneri probatori, la sentenza sarebbe viziata per violazione dell’art. 2729 c.c., per avere la Corte fatto malgoverno dei principi in materia di presunzioni, non avendo considerato che indizi quand’anche singolarmente sforniti di valenza indiziaria, ove valutati nella loro sintesi, potevano trarre vigore l’uno dall’altro, come ritenuto dal giudice di primo grado, il quale aveva attribuito rilievo determinante all’argomento logico sotteso alla rilevata contestualità della pubblicazione sul microblogging di due articoli (del marzo 2011) ed all’invio di due mail al collega Silvestri, responsabile della security per l’Italia;

2. che, con il secondo motivo, la ricorrente principale lamenta omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione alla circostanza, prospettata come decisiva ai fini del giudizio, che, in occasione della pubblicazione del post del 21 luglio 2011, il V. abbia accompagnato la pubblicazione sul proprio microblogging Twitter con proprio commento, ciò che comproverebbe in modo incontrovertibile la condivisione, da parte dello stesso, dei contenuti dell’articolo pubblicato, palesemente denigratorio nei confronti dell’ENI; osserva, poi, che la Corte d’appello, nel valutare la gravità della condotta contestata al V., si era limitata ad esaminare i soli cinque post risalenti al marzo 2011;

3. che, con il terzo motivo, la società si duole della violazione e falsa applicazione degli artt. 2119, 2105, 1175 e 1375 c.c., dell’art. 55 c.c.n.l. energia e petrolio, censurando l’operazione valutativa compiuta dal giudice del merito nell’applicare le norme elastiche come quelle della sussistenza della giusta causa del licenziamento, con riferimento, in particolare, alla ritenuta assenza di un danno concreto per la società, per essere gli articoli già stati in precedenza pubblicati da altre fonti; assume come disattesi i principi giurisprudenziali consolidati in tema di giusta causa, per avere il giudice del gravame attribuito rilevanza ad un fatto che non poteva considerarsi decisivo ed omesso, invece, di considerare che il V. aveva una professionalità caratterizzata da elevata specializzazione nel campo della sicurezza in ambito informatico e che lo stesso, oltre ad avere contribuito alla diffusione di pubblicazioni suscettibili di ledere l’immagine dell’azienda, preordinatamente e consapevolmente ne aveva asseverato il contenuto avvalendosi della qualifica professionale e degli specifici ruoli rivestiti in ambito aziendale, provvedendo a presentare una denunzia contro ignoti rei, che, a sua insaputa, avrebbero postato gli articoli; ciò doveva rilevare maggiormente, secondo la ricorrente principale, quale ulteriore negazione degli obblighi del dipendente, che aveva consentito una divulgazione virale degli stessi articoli, con effetto moltiplicatore creato dalla serie successiva di condivisioni e dal rilancio sul proprio blog di articoli denigratori del proprio datore di lavoro; non costituiva, poi, circostanza pacifica che il V., all’epoca dei fatti, nel 2011, collaborasse alle attività di monitoraggio delle fonti antagoniste e, peraltro, anche le giustificazioni rese si erano rivelate all’evidenza inconciliabili, per i loro contenuti, con il fatto che i post fossero collegati all’attività lavorativa dal medesimo svolta;

4. che, con il quarto motivo, ascrive alla sentenza impugnata violazione o falsa applicazione degli artt. 112 e 99 c.p.c., in relazione alla questione del legittimo esercizio del diritto di critica, come rilevabile dalle doglianze formulate in appello, riportate dallo stesso giudice del gravame e dal contenuto del ricorso di primo grado (doc. 4 ricorso V.); assume che le avverse difese, basate sulla negazione che il V. abbia pubblicato i post oggetto di contestazione e che lo stesso abbia inteso condividerne, appaiano logicamente incompatibili con la richiesta dell’esimente del diritto di critica;

5. che, il quinto motivo si fonda sulla deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., e della L. n. 604 del 1966, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, assumendosi che era stata reiterata la domanda subordinata di procedere alla conversione in licenziamento per giustificato motivo soggettivo per l’idoneità della condotta a giustificare comunque il recesso;

6. che, le censure formulate nel primo motivo sono ultronee e non pertinenti rispetto alla ratio decidendi, che è quella della mancanza di intento denigratorio e della inidoneità del comportamento del V. ad incidere sul vincolo fiduciario: il giudice del gravame ha, in realtà, attribuito portata dirimente all’aspetto concernente la inidoneità dei post, con particolare riferimento a quelli meno recenti per i quali non poteva dubitarsi della attribuibilità al V. -, a configurare un intento denigratorio da parte del lavoratore nei confronti della società (in realtà la sentenza del primo giudice si riferiva ai post del mese di marzo, di cui era ritenuta pacifica la riferibilità al V., anche se per quelli di luglio aveva ugualmente opinato che, tramite il protocollo https, era possibile accedere ad internet dalle postazioni SAIPEM anche fisse e che il ricorrente non era riuscito a fornire la prova di essere stato in riunione con il collega M. al momento dell’invio dell’articolo-così il passo della sentenza di I grado riportato in ricorso -);

7. che, quanto alla violazione delle norme in tema di presunzioni di cui all’art. 2729 c.c., la denunciata mancata applicazione di un ragionamento presuntivo che si sarebbe potuto e dovuto fare, ove il giudice di merito non abbia motivato alcunchè al riguardo (e non si verta nella diversa ipotesi in cui la medesima denuncia sia stata oggetto di un motivo di appello contro la sentenza di primo grado, nel qual caso il silenzio del giudice può essere dedotto come omissione di pronuncia su motivo di appello), non è deducibile come vizio di violazione di norma di diritto, bensì solo ai sensi e nei limiti dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, cioè come omesso esame di un fatto secondario (dedotto come giustificativo dell’inferenza di un fatto ignoto principale), purchè decisivo (Cass. 6.7.2018 n. 17720). Nella specie, l’invio di alcune delle notizie rinvenute sul blog personale del V. al responsabile della sicurezza Eni sul territorio nazionale, e da quest’ultimo riscontrato con e.mail di ringraziamento, viene valorizzato a livello presuntivo come indice di una piena collaborazione e di adempimento, da parte del lavoratore, dei propri doveri nei confronti della società, incompatibile con l’asserita violazione degli obblighi di diligenza e fedeltà assunta come base del licenziamento. Rispetto a tale motivazione non si assume che il giudice di merito abbia sussunto erroneamente sotto i tre caratteri individuatori della presunzione (gravità, precisione e concordanza) fatti concreti che non sono invece rispondenti a quei requisiti, ciò che avrebbe reso il relativo ragionamento censurabile in base all’art. 360, n. 3 (Cass. 19485/2017);

8. che, la censura mira, diversamente, a contestare l’applicazione del ragionamento presuntivo da parte del giudice del gravame, assumendo la corretta attribuzione di rilievo determinante, da parte del primo giudice, all’argomento logico sotteso alla rilevata contestualità della pubblicazione sul microblogging di due articoli (del marzo 2011) e l’invio di due mail al collega Silvestri, responsabile della security per l’Italia: ma ciò era stato considerato dal giudice di primo grado ai fini della esclusione della riconducibilità dei post a terzi estranei e non nella prospettiva considerata dal giudice del gravame e comunque la censura, per come articolata, rifluisce in una contestazione che attiene al merito, come tale inammissibile nella presente sede di legittimità;

9. che, quanto al secondo motivo, in realtà il giudice del gravame pone in evidenza in particolare l’inidoneità dei post più risalenti a configurare l’intento denigratorio, ma non omette di considerare anche gli altri nella complessiva valutazione che attiene al merito, sicchè deve ritenersi connotato da completezza ed esaustività il giudizio compiuto in ordine alla condotta contestata nella sua integralità;

10. che, con riferimento ai rilievi di cui al terzo motivo, ammessa come circostanza pacifica che gli articoli postati erano stati veicolati all’esterno indipendentemente dalla conoscenza da parte dell’azienda, resa possibile a mezzo di lettera anonima, è stata esclusa la sussistenza dell’elemento intenzionale di divulgare notizie denigratorie o pregiudizievoli per la società attraverso un giudizio di merito fondato sulla considerazione di elementi incompatibili con tale finalità: ciò ha inciso nel senso di escludere la proporzionalità della sanzione irrogata rispetto alla condotta addebitata al lavoratore con riferimento a tutte le circostanze del caso concreto, secondo un apprezzamento di fatto che non è rinnovabile in sede di legittimità;

11. che, quanto ai rilievi di dedotta violazione, tra gli altri, dell’art. 2119 c.c., l’attività di integrazione del suddetto precetto normativo, (norma c.d. elastica) compiuta dal giudice di merito – ai fini della individuazione della giusta causa di licenziamento – è sindacabile in cassazione a condizione che la contestazione del giudizio valutativo operato in sede di merito non si limiti ad una censura generica e meramente contrappositiva, ma contenga, invece, una specifica denuncia di non coerenza del predetto giudizio rispetto agli “standards”, conformi ai valori dell’ordinamento, esistenti nella realtà sociale (cfr. in tali termini, da ultimo, Cass. 26.4.2012 n. 6498, conf. a Cass. 5095/2011, Cass. n. 9266 del 2005, nonchè Cass. 9299/2004): una denunzia di tal genere non è contenuta nel motivo di ricorso, vertendo, piuttosto, la doglianza sulla prospettazione di una diversa ricostruzione e valutazione delle circostanze di fatto emerse in istruttoria, senza che si evidenzino vizi logici o elementi di contraddittorietà aventi carattere di decisività ai fini di una diversa soluzione della controversia, sicchè il motivo di ricorso va disatteso per la sua inidoneità a determinare la necessità di un nuovo esame dei fatti alla luce di criteri logico giuridici, che nella specie risultano già correttamente applicati e posti in maniera coerente a sostegno della decisione oggetto di impugnazione;

12. che, in particolare, sono stati anche esaminati i limiti della continenza formale e sostanziale in tema di esercizio del diritto di critica da parte del lavoratore, escludendosene il superamento con una valutazione che ha avuto riguardo ai principi affermati da questa Corte, secondo cui il comportamento del lavoratore può costituire giusta causa di licenziamento, pur in mancanza degli elementi soggettivi ed oggettivi costitutivi della fattispecie penale della diffamazione, ove siano superati i limiti della continenza formale e sostanziale (cfr., per utili riferimenti sull’estensione del diritto di critica, Cass. 18.9.2013 n. 21362, Cass. 6.6.2018 n. 14527, Cass. 18.7.2018 n. 19092, Cass. 18.10.2018 n. 21965, quest’ultima per un’ipotesi di mancato superamento dei limiti, Cass. 14527/18, tutte attente al bilanciamento di valori costituzionalmente garantiti, da una lato artt. 21 e 39 Cost. e, dall’altro, art. 2 Cost., a presidio della tutela della persona umana);

13. che, nella specie è stato conferito risalto alla circostanza della pubblicazione sul proprio blog (pur se il twitter era configurato in modalità aperta) di articoli già pubblicati su altre testate, relativi a presunti scandali che avrebbero coinvolto l’ENI, e pertanto la valutazione circa il superamento dei limiti su enunciati è stata compiuta e le critiche non scalfiscono in alcun modo il fondamento argomentativo della decisione;

14. che, il motivo si incentra, invero, sulla non decisività della ritenuta mancanza di un danno per l’azienda e sulla preordinata utilizzazione del proprio ruolo da parte del V. per diffondere notizie lesive dell’immagine della società, come si desume dalla portata del motivo seguente che nega che il contraddittorio si sia svolto anche sul legittimo esercizio del diritto di critica e sui limiti di tale diritto, assumendo al riguardo l’ultrapetizione; in ogni caso attinge il merito, salvo il profilo della esclusione del danno che, pur non potendo ritenersi decisivo, non rappresenta l’unica motivazione a sostegno del decisum;

15. che, quanto alla configurabilità della dedotta ultrapetizione in rapporto all’esame di questione non devoluta, è sufficiente il richiamo al principio già affermato da questa Corte, secondo cui “l’interpretazione della domanda spetta al giudice del merito, per cui, ove questi abbia espressamente ritenuto che una certa domanda era stata avanzata ed era compresa nel “thema decidendum”, tale statuizione, ancorchè erronea, non può essere direttamente censurata per ultrapetizione, atteso che, avendo comunque il giudice svolto una motivazione sul punto, dimostrando come una certa questione debba ritenersi ricompresa tra quelle da decidere, il difetto di ultrapetizione non è logicamente verificabile prima di avere accertato che quella medesima motivazione sia erronea. In tal caso, il dedotto errore del giudice non si configura come “error in procedendo”, ma attiene al momento logico relativo all’accertamento in concreto della volontà della parte” (Cass. 13.8.2018 n. 20718 e 27/01/2016 n. 1545);

16. che, infine, l’ultimo motivo pecca di specificità, non essendo precisato in che termini sia stata reiterata in appello la domanda subordinata di conversione del licenziamento in recesso per giustificato motivo soggettivo: è stato affermato che, in ipotesi di deduzione di un vizio processuale, il potere-dovere del giudice di legittimità di esaminare direttamente gli atti processuali sia condizionato, a pena di inammissibilità, all’adempimento da parte del ricorrente dell’onere di indicarli compiutamente, non essendo legittimato il suddetto giudice a procedere ad una loro autonoma ricerca, ma solo ad una verifica degli stessi (cfr. Cass. 4.7.2014 n. 15367).

17. Il Ricorso incidentale:

denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 1218, 2697 e 2087 c.c., artt. 32 e 37 Cost., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, sostenendo che era stata dedotta la connessione dello stato di salute con le vicende lavorative e che la situazione psicofisica era stata certificata come condizionata dal licenziamento, con la conseguenza che la sentenza erroneamente non aveva riconosciuto i danni di natura non patrimoniale;

18. il motivo di ricorso palesa un’insuperabile genericità, preclusiva di una mirata disamina, e le censure prospettate si pongono in contrasto con il principio, reiteratamente affermato da questa Corte, secondo cui il carattere ingiurioso del licenziamento, che, in quanto lesivo della dignità del lavoratore, legittima un autonomo risarcimento del danno, non si identifica con la sua illegittimità, bensì con le particolari forme o modalità offensive del recesso (cfr. Cass. 19.11.2015 n. 23686; Cass. 12.3.2014 n. 5730), forme e modalità che non sono state oggetto di richiesto specifico accertamento; in ogni caso le critiche avanzate mirano a sollecitare una rivalutazione della documentazione prodotta, già esaminata dal giudice del merito, che ne aveva rilevato la inidoneità a provare sia il nesso di causalità dei dedotti danni non patrimoniali con l’asserito illegittimo comportamento datoriale, sia la entità;

19. entrambi i ricorsi vanno pertanto respinti;

20. la reciproca soccombenza giustifica la integrale compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio di legittimità;

21. sussistono le condizioni di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, per entrambe le parti.

P.Q.M.

la Corte rigetta entrambi i ricorsi e compensa tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale e del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale e per il ricorso incidentale a norma dell’art. 13, comma 1 bis, del citato D.P.R..

Così deciso in Roma, il 22 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2019.