Ufficiale dell’Esecito viene beccato, da un superiore, mentre in un bar era alticcio e giocava a videopoker.- L’accertatore inizierà a ricevere messaggi minatori e il processo sfocerà in Cassazione.

(Corte di Cassazione penale, sez. V, sentenza 23 giugno 2016, n. 21379)

Sentenza

sul ricorso proposto da:
V.A., N. IL (OMISSIS);

avverso la sentenza n. 2041/2013 CORTE APPELLO di MESSINA, del 25/02/2015;

visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 15/03/2016 la relazione fatta dal Consigliere Dott. FIDANZIA ANDREA;

Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, Dott. ORSI Luigi ha concluso per l’annullamento senza rinvio perchè il fatto di ingiuria non è più previsto dalla legge come reato e rigetto in ordine al reato di minaccia con rideterminazione della pena.

L’avv. VINCI Carmelo per la parte civile si è riportato alle conclusione che ha depositato con nota spese.

Ritenuto in fatto

1. Con sentenza emessa in data 25 febbraio 2015 la Corte d’Appello di Messina confermava la sentenza di primo grado con la quale V. A. era stato condannato alla pena di giustizia per i reati di molestie, minacce ed ingiurie ai danni di C.D..

2. Con atto sottoscritto dal proprio difensore ha proposto ricorso per cassazione l’imputato affidandolo ad un unico motivo.

2.1. E’ stata dedotta la illogicità della motivazione nonchè la mancanza di prova sull’esistenza dei messaggi telefonici.

Lamenta il ricorrente che nessuna prova è stata raccolta sia nelle indagini preliminari che in dibattimento in ordine all’esistenza degli sms riferiti dal C. nella sua querela, non essendo stato acquisito il suo telefonino ed esaminati i messaggi molesti o minacciosi.

Nè è stata dimostrata l’attribuibilità di tali messaggi al V., il cui contenuto non è stato neppure trascritto o copiato o verbalizzato.

Considerato in diritto

La sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente al capo c) perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato.

A seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 7 del 2016, art. 1, lett. c) il delitto di ingiuria è stato depenalizzato, costituendo un illecito civile soggetto a sanzione pecuniaria a norma dell’art. 4 Legge cit..

Con riferimento al reato di cui al capo b) (minaccia), il ricorso non è fondato e va quindi rigettato.

In primo luogo, assolutamente destituita di fondamento è l’allegazione difensiva secondo cui gli sms molesti e minacciosi inviati dall’imputato alla persona offesa non siano stati documentati, avendo la Corte territoriale evidenziato che all’atto della denuncia sporta dal tenente colonnello C. i Carabinieri della Stazione C.C. di Messina avevano visionato il cellulare in uso al denunciante riscontrando il contenuto dei messaggi allo stesso inviati.

D’altra parte, nessun dubbio può sussistere in ordine alrattribuibilità di tali sms alla persona offesa sia perchè, sulla base delle deposizioni raccolte in giudizio, è emersa la loro provenienza da un’utenza mobile intestata al ricorrente, sia in relazione allo stesso contenuto dei messaggi.

A tal proposito, dalla ricostruzione dei giudici di merito emerge, che poco tempo prima dell’inizio dei messaggi minatori, la persona offesa, Ufficiale di Polizia Militare, era intervenuto, unitamente ad un suo Luogotenente, a seguito della segnalazione del questore di Messina, in un bar dove si trovava l’imputato, ufficiale dell’esercito che si presentava “alticcio” e giocava a videopoker.

Quella vicenda ebbe strascichi di natura disciplinare a carico del ricorrente che volle vendicarsi.

Orbene, in alcuni messaggi inequivocabile è il riferimento al Luogotenente (messaggio del 13.4.2009) o alla testimonianza che il V. avrebbe dovuto rendere davanti al Magistrato.

In conclusione, entrambe le sentenze di merito hanno evidenziato con dovizia di particolari gli elementi di prova a carico dell’imputato le cui censure si appalesano palesemente generiche, non confrontandosi con il contenuto delle stesse sentenze.

Non avendo il giudice d’appello, nel determinare la pena, individuato il reato più grave e l’aumento per la continuazione, stabilendo una pena complessiva per entrambi i reati, deve disporsi il rinvio ad altra Sezione della Corte d’Appello di Messina affinchè ridetermini la pena per il delitto non depenalizzato (minaccia).

Le spese di costituzione di parte civile del grado saranno determinate dal giudice di rinvio all’esito di tale giudizio anche con riferimento a questo grado.

P.Q.M.

La Corte annulla la sentenza impugnata senza rinvio limitatamente all’imputazione di cui al capo c) perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato e con rinvio ad altra sezione della Corte d’Appello di Messina per la rideterminazione della pena in ordine al residuo reato.

Rigetta il ricorso nel resto.

Così deciso in Roma, il 15 marzo 2016.

Depositato in Cancelleria il 23 maggio 2016