Un maresciallo ed un appuntato dei Carabinieri percuotono un sedicenne con schiaffi e un calcio all’addome apostrofandolo … pezzettino di merda.

(Corte di Cassazione penale, sez. V, sentenza 14 marzo 2016, n. 10763)

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VESSICHELLI Maria – Presidente –
Dott. CATENA Rossell – Consigliere –
Dott. SCARLINI E. – rel. Consigliere –
Dott. DEMARCHI ALBENGO Paolo – Consigliere –
Dott. LIGNOLA F. – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

M.G. N. IL (OMISSIS);

L.G. N. IL 27/01/1966;

avverso la sentenza n. 1661/2013 CORTE APPELLO di FIRENZE, del 10/12/2013;

visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 21/12/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI;

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Delehaye Enrico, che ha concluso per l’inammissibilità;

udito, per la parte civile, Avv. Cariello Antonio;

udito il difensore avv. Mezzani Franco.

Ritenuto in fatto;

M.G. e L.G., a mezzo del comune difensore, presentano ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze del 10 dicembre 2013 che aveva riformato la sentenza del Tribunale di Pistoia del 16 luglio 2012 solo sulla pena accessoria riducendola a giorni 10.

Il Tribunale di Pistoia aveva ritenuto i ricorrenti responsabili dei delitti, realizzati in concorso, di lesioni (giudicate guaribili in giorni 15) ed ingiuria (apostrofandolo con l’espressione “pezzettino di merda”) a danno di D.S.G. (di anni 16), consumati in (OMISSIS) ed aggravati dall’avere agito con abuso di poteri, essendo i due dei militari dell’arma dei Carabinieri, condannando ciascuno alla pena di Euro 2.300,00 di multa, oltre al risarcimento dei danni a favore del D.S., con una provvisionale di Euro 1.800,00.

Con la pena accessoria, prevista dall’art. 31 c.p. dell’interdizione dai pubblici uffici per la durata di mesi 2.

La Corte territoriale aveva ritenuto provati gli addebiti in considerazione della attendibile ricostruzione offerta dalla persona offesa come riscontrata dalla indicazioni ricavabili dal certificato medico e dalle precisazioni fornite dal sanitario che l’aveva redatto, S.C., dalle quali si evinceva che il giovane D. S. aveva patito delle contusioni multiple con limitazione funzionale al collo, degli ematomi sul trapezio in corrispondenza del passaggio cervico-dorsale, esiti pienamente compatibili con la dinamica riferita.

Dichiarazioni, quelle del giovane D.S., che trovavano indiretta ma solida conferma anche nella deposizione del padre di costui che aveva riferito di essersi recato in caserma per pretendere dai militari spiegazioni su quanto gli aveva riferito il figlio G.. Avendone peraltro, come risposta, la negazione dei fatti.

I ricorrenti articolano le comuni doglianze in tre motivi.

1 – Con il primo lamentano la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione in relazione alle lesioni patite dalla persona offesa, come le stesse emergevano dai documenti sanitari acquisiti.

E ciò posto che L., appuntato dei carabinieri, e M., maresciallo dell’Arma, erano stati accusati dal D. S. di averlo, il primo, percosso al collo nella regione del trapezio, ed il secondo, colpito con tre schiaffi al volto e di avergli sferrato un calcio all’addome, cogliendolo, però, solo di striscio, mentre il certificato medico attestava la “presenza di contusioni multiple con limitazione funzionale al collo, ematomi sul trapezio a sin in corrispondenza del passaggio cervico dorsale”.

Se ne ricava pertanto che non era rimasto impresso alcun segno sul corpo del D.S. per gli schiaffi che il M. gli avrebbe inferto, come avrebbe dovuto essere per confermare l’accusa che aveva ipotizzato che anche da tali gesti erano conseguite delle lesioni. Sul punto la Corte si era poi contraddetta affermando che avrebbero potuto causare un arrossamento passeggero, così, però, ammettendo l’assenza di postumi concretanti una reale “malattia”.

Erano state poi travisate le dichiarazioni del medico curante, la dottoressa S., che aveva confermato la sede delle rilevate contusioni solo nella zona latero-cervicale sinistra e sulla parete addominale.

Sulle lesioni all’addome la motivazione era contraddittoria perchè a fronte delle dichiarazioni della teste S. che aveva riferito appunto di un’alonatura all’addome nulla era stato rilevato nel certificato medico e pertanto quel calcio attribuito al M. non avrebbe causato alcuna lesione.

Nè poteva avere rilievo il fatto che il padre del D.S., nel corso di un incontro in caserma per avere dal M. spiegazioni in ordine a quanto riferitogli dal figlio, avesse riscontrato la contusione e avesse riferito di avere contestato il fatto al militare che peraltro aveva negato di aver percosso il giovane.

Sugli ematomi il consulente tecnico degli imputati aveva spiegato che, dalla visione delle foto, i segni sul collo e sul dorso non costituivano degli ematomi, come indicato dalla S., ma solo delle ecchimosi; era poi un segno determinato da un’unica azione, la pressione esercitata sul D.S. per impedirne la fuga.

2 – Con il secondo motivo si censura il difetto di motivazione in ordine alla attendibilità della persona offesa, costituitasi parte civile.

In particolare l’unico elemento di prova della espressione ingiuriosa indicata in imputazione erano le affermazioni della persona offesa D.S., la cui attendibilità era dubbia anche considerando che, nell’occasione, egli conduceva un ciclomotore privo di targa, bollo ed assicurazione. Era quindi ovvio che tentasse di sottrarsi a quel controllo che i due militari dell’Arma, sull’autovettura di servizio, avevano deciso di compiere, vedendo il ciclomotore privo della targa.

L’imputato, inoltre, non aveva riferito il vero quando aveva affermato di essersi fermato, dopo la segnalazione dei carabinieri, nel primo slargo, visto che l’imputato M. l’aveva smentito asserendo che D.S. aveva interrotto la corsa solo in un momento successivo.

3 – Con il terzo motivo si deduce l’erronea applicazione della legge penale ed in particolare della L. 24 novembre 1999, n. 468, art. 16, titolo secondo del D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274 in riferimento alla applicazione delle pene accessorie nel processo davanti al giudice di pace: a ciò in quanto nell’apparato sanzionatorio previsto dal D.Lgs. n. 74 del 2000 non è prevista la possibilità di applicare alcuna pena accessoria.

Considerato in diritto.

Il primo ed il secondo motivo del ricorso degli imputati sono infondati ma il decorso di oltre 7 anni e 6 mesi (a cui si aggiungono i giorni di sospensione del termine) dall’accaduto ha causato l’estinzione dell’addebito per prescrizione fin dal 20 marzo 2014.

Il terzo motivo è quindi assorbito dalla caducazione di tutte le statuizioni penali, pur dovendosi dare conto della sua originaria fondatezza.

Questa, unita all’infondatezza degli atri motivi, comporta, però, il rigetto del ricorso in ordine alle statuizioni civili.

1 – Il primo motivo è infondato posto che non si ravvisa alcuno dei lamentati profili di illogicità del percorso motivazionale della sentenza impugnata, nè emerge che la Corte abbia travisato il portato di alcuna delle prove assunte.

Va infatti sottolineato come la Corte, in base alle prove assunte, abbia ritenuto del tutto fondata la ricostruzione peraltro già offerta dal primo giudice e che confermava l’ipotesi di accusa.

Si era pertanto accertato che i due militari, M. e L., avevano deciso di sottoporre a controllo il giovane D. S., avendolo scorto alla guida di un motorino privo di targa.

Fermatolo, non si erano limitati a contestare le ipotesi contravvenzionali in cui il ragazzo era incorso ma avevano, invece, adottato comportamenti di chiara sopraffazione. In modo del tutto ingiustificato, visto che non hanno mai lamentato il fatto che il giovane li avesse, in ipotesi, ingiuriati o avesse consumato atti di violenza a loro danno.

L’avevano così colpito, nel medesimo contesto spazio-temporale, L., con un colpo al collo, e, M., dandogli degli schiaffi e calciandolo all’addome.

Corretta era pertanto la conclusione dei giudici del merito di ritenere i due responsabili, in concorso fra loro, della complessiva, ed unica, aggressione consumata, da entrambi (l’uno che spalleggiava l’altro), ai danni del D.S..

Così che del tutto infondata in fatto è la pretesa della difesa di scindere le singole percosse per verificare se da ciascuna, e se ad opera di ciascuno dei militari, fosse stata cagionata alla persona offesa quella malattia che consente di qualificare il fatto come lesione piuttosto che come percossa.

La Corte territoriale, poi, aveva potuto, senza alcun vizio logico, dedurre dal certificato medico e dalle precisazioni fornite dal teste S., la cui imparzialità rispetto al consulente della difesa era fuor di dubbio, la conferma del racconto del giovane D.S. (ripetuto de relato dal padre), circa i colpi ricevuti al collo, ove era presenti chiari segni di lesione, ed all’addome, ove erano stati rilevati altri segni.

Ed aveva potuto concludere che la malattia (la cui prognosi era stata quantificata in giorni 15) che ne era complessivamente conseguita era attribuibile all’azione combinata e concorsuale di entrambi gli imputati.

Di ben poco momento risulta poi la distinzione suggerita dal consulente della difesa fra ematomi ed ecchimosi posto che anche le seconde costituiscono una, sia pur limitata, alterazione funzionale dell’organismo, e sono pertanto riconducibili alla nozione di malattia ed integrano pertanto il reato di lesione personale (Cass. Sez. 6, n. 10986 del 13/01/2010, Rv. 246679, imp. Apicella).

2 – Anche il secondo motivo è infondato posto che la Corte aveva, con motivazione congrua e priva di vizi logici, ritenuto l’attendibilità del giovane D.S. in considerazione dei riscontri individuabili nelle dichiarazioni de relato del padre (seppure si tratti di un riscontro non autonomo dalla fonte) e, soprattutto, dai certificati medici in atti, e dalle spiegazioni fornite dal medico S., che confermavano come lo stesso fosse stato colpito più volte in diverse sedi corporee, così, nel contempo, smentendo la versione degli imputati, che, non potendo smentire i segni lasciati sul corpo della persona offesa, inattendibilmente li attribuivano ad un’unica trattenuta volta a fermarne la corsa.

Del tutto irrilevante, come ha correttamente ritenuto la Corte, è poi che il giovane si sia fermato al primo posto utile o al secondo, posto che è pacifico che abbia comunque arrestato la sua marcia.

E, certo, la sua attendibilità complessiva non può essere posta in dubbio, a fronte di quanto già rilevato, dalla sola circostanza che egli versasse in illecito amministrativo circolando su un motorino privo della targa di identificazione, visto anche che egli non ha mai contestato di aver commesso tale illecito, e, quindi, non era interessato ad accusare i militari per sottrarsi alle sue responsabilità.

La ritenuta attendibilità della persona offesa aveva consentito alla Corte di ritenere fondata anche l’accusa di ingiuria.

3 – Il terzo motivo è assorbito dalla eliminazione delle statuizioni penali ancorchè debba ricordarsi che il sistema sanzionatorio disciplinato dal D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 74 istitutivo del giudice di pace conserva la sua autonomia e non è pertanto consentito aggiungere alle pene ivi stabilite le ulteriori sanzioni, di carattere penale seppur accessorio, previste nel libro primo, capo terzo, del codice penale, posto che, altrimenti, si determinerebbe la violazione dell’art. 1 c.p., applicando una pena non prevista dalla legge.

4 – Il rigetto del ricorso in riferimento alle statuizioni civili comporta la condanna per gli imputati a rifondere in solido le spese sostenute nel grado dalla parte civile che si ritiene equo liquidare nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata, senza rinvio, agli effetti penali per essere i reati estinti per prescrizione.

Rigetta i ricorsi agli effetti civili e condanna i ricorrenti in solido alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile, liquidate in Euro 1.500 oltre accessori come per legge.

Dispone che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 203 del 2003, art. 52.

Così deciso in Roma, il 21 dicembre 2015.

Depositato in Cancelleria il 14 marzo 2016.