Un VFB partecipa al concorso riservato per l’assunzione di tale personale nella Polizia. Viene escluso perchè aveva avute inflitte due condanni penali (Consiglio di Stato Sez. Terza – Sent. del 23.01.2013, n. 425).

SENTENZA

ex artt. 38 e 60 c.p.a., sul ricorso n. 8673/2012 RG, proposto dal Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici si domicilia in Roma, via dei Portoghesi n. 12,

contro

il sig. G. P. ,

per la riforma della sentenza del TAR Lazio – Roma, sez. I-ter n. 7281/2012, resa tra le parti e concernente la decadenza dell’appellato dalla nomina ad allievo agente della Polizia di Stato;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’appellato;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore all’udienza camerale dell’11 gennaio 2013 il Cons. Silvestro Maria Russo e uditi altresì, per le parti, l’avv. T. e l’Avvocato dello Stato Saulino;

Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 c.p.a.;

Ritenuto in fatto che il sig. G. P. , nella sua qualità di volontario in ferma breve nelle Forze armate, ha partecipato al concorso riservato (in G.U., IV s. spec., n. 87 del 15 febbraio 2010) per l’assunzione di tal personale nella Polizia di Stato;

Rilevato che il sig. P. dichiara d’esser stato escluso dal concorso in parola, in quanto la P.A. procedente ha accertato il mancato possesso, in capo a lui, delle qualità morali e di condotta a causa delle due condanne penali inflittegli;

Rilevato quindi che il sig. P. ha impugnato tal esclusione innanzi al TAR Lazio e, con motivi aggiunti, la conferma di tal statuizione a seguito della concessione di misure cautelari;

Rilevato altresì che l’adito TAR, con sentenza n. 7281 del 6 settembre 2012, ha accolto il ricorso del sig. P. , donde il presente appello proposto dal Ministero dell’interno;

Considerato in diritto che l’appello in epigrafe non può esser condiviso, giacché, com’è noto, la P.A. è dotata sì di un’ampia discrezionalità, ai sensi dell’art. 26 della l. 1° febbraio 1989 n. 53, nella valutazione delle qualità morali e della condotta dell’aspirante all’arruolamento in Corpo di polizia ad ordinamento militare o civile, ma il provvedimento di esclusione va motivato in modo congruo con riferimento sia ai dati di fatto non controversi e rilevanti, sia alle ragioni specifiche per cui il comportamento ascritto all’aspirante si reputa che incida negativamente sullo svolgimento dei compiti d’istituto;

Considerato al riguardo che la sentenza appellata, la quale è intervenuta dopo, ma non a causa della assoluzione del sig. P. dal delitto di cui era imputato, ha precisato, con un giudizio che va ribadito in questa sede, come la P.A. appellante non possa «…recedere da un rapporto… di impiego tenendo conto del solo fatto dell’intervenuta (ma non ancora definitiva) condanna per un reato contravvenzionale e per un ben più grave delitto; per converso essa, ove la pronuncia penale sia stata opposta e/o appellata e quindi non ancora divenuta res iudicata, deve ricercare negli atti del processo o in quelli d’Ufficio…» gli argomenti da cui ragionevolmente ben evincere l’assenza dei requisiti de quibus;

Considerato che, in buona sostanza, il T.A.R. ha inteso dire che l’amministrazione doveva valutare criticamente i fatti, attingendo agli elementi risultanti dal processo penale, ma senza ritenersi in ciò condizionata né, in un senso, dalla sentenza di condanna in primo grado (perché poi riformata in appello) né, nell’altro senso, dalla sentenza di proscioglimento in secondo grado (perché motivata con considerazioni essenzialmente di ordine processuale, a proposito della inutilizzabilità delle dichiarazioni rese nelle indagini preliminari dalla persona offesa dal supposto delitto, non confortate dalla successiva testimonianza in dibattimento causa l’irreperibilità della stessa p.o.);

Considerato che in tale valutazione critica, ed autonoma, degli elementi di fatto, l’Amministrazione doveva opportunamente distinguere fra quei comportamenti dell’interessato che si possono ritenere incontroversi, e quelli che invece sono stati oggetto di contestazione e che il giudice penale ha giudicato non validamente provati sul piano processuale (ma che nondimeno l’autorità amministrativa potrebbe giudicare ugualmente attendibili purché ciò sia sorretto da idonei criteri logico-giuridici);

Considerato che la motivazione dei provvedimenti impugnati davanti al T.A.R. doveva dunque dare conto di tali autonome valutazioni; mentre tali atti, come ritenuto anche dal T.A.R., non corrispondono a questo modello;

Considerato pertanto che l’appello va respinto, fermo il potere-dovere dell’amministrazione di provvedere nuovamente sulla fattispecie, e senza escludere la possibilità che essa decida nello stesso senso, però sulla base di una motivazione appropriata nel rispetto dei criteri delineati dal T.A.R. e ulteriormente precisati da questa Sezione;

Considerato, infine e quanto alle spese del presente giudizio, che le spese seguono, come di regola, la soccombenza e sono liquidate in dispositivo;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sez. III), definitivamente pronunciando, respinge il ricorso n. 8673/2012 RG in epigrafe.

Condanna la P.A. appellante al pagamento, a favore dell’appellato, delle spese del presente giudizio che sono nel complesso liquidate in € 2.000, oltre IVA e CPA come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Depositata in Segreteria il 23/01/2013

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