Vaccino e autismo: la Cassazione esclude il nesso causale.

(Corte di Cassazione Civile, sez. lavoro, sentenza 16.06.2016, n. 12427)

Rappresenta un importante capitolo della letteratura giudiziaria, al quale la Cassazione, con sentenza n. 12427, aggiunge un ulteriore paragrafo confermativo.

Si tratta del rapporto tra autismo e vaccinazioni, e del preteso nesso causale. La Cassazione si uniforma alla scienza medica, riportandosi, puntualmente, alle perizie che, per di più, smentiscono qualsivoglia collegamento.

Con tale sentenza la Corte Suprema ha respinto il ricorso presentato avverso una pronuncia della Corte territoriale di L’Aquila la quale, pronunciandosi su un ricorso per revocazione, aveva rigettato la domanda di risarcimento formulata in base all’asserito nesso di causalità tra la vaccinazione, cui il protagonista della vicenda si era sottoposto, e che nella specie immunizza da morbillo, parotite e rosolia, con la sindrome autistica che gli era stata, in seguito, diagnosticata.

Anche in primo grado, la domanda di indennizzo formulata ai sensi della L. n. 210/1992, nonché quella di risarcimento del danno, che il ricorrente deduceva di aver subito per effetto della vaccinazione, era stata respinta.

Nel primo motivo di ricorso viene presa di mira la perizia depositata nel giudizio di merito, rispetto alla quale il ricorrente ne aveva asserito la motivazione “tautologica”.

Confutava, infatti, la sussistenza di connessione tra l’eseguita vaccinazione e lo spettro autismo, senza motivare in modo adeguato la presa di posizione.

La pronuncia di appello viene impugnata anche nella parte in cui afferma che, in seno alla letteratura scientifica, sussiste unanime esclusione del preteso legame.

Il collegio, esaminando la decisione censurata, ne ha ravvisato, al contrario, un’ampia valutazione, nella parte in cui considera la consulenza, ritenendola, peraltro, notevolmente approfondita.

La stessa si era avvalsa di più categorie professionali, fra cui quelle neurologiche, che approfondiscono lo studio dei disturbi o delle sindromi dell’autismo.

Quanto al secondo motivo, il collegio rileva che la Corte territoriale, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, ha fatto oggetto di specifico e adeguato esame la questione relativa alla valutazione, da parte dei consulenti d’ufficio, della sussistenza di un nesso causale tra le vaccinazioni e l’insorgenza del disturbo, dando conto delle posizioni assunte dagli esperti, anche sulla base di dettagliati richiami ai loro elaborati.

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