Vendita internazionale di beni mobili – Foro competente ex art. 5, del Reg. CE 44/2001 – Applicazione alle azioni di nullità, annullabilità ed accertamento negativo – Fondamento.

In tema di compravendita internazionale di beni mobili, l’art. 5, comma 1, lett. b), del Reg. CE 44/2001, che devolve la giurisdizione al giudice del luogo in cui va eseguita l’obbligazione caratterizzante il negozio, si applica anche alle domande di nullità, annullabilità o accertamento negativo dell’esistenza del vincolo, in quanto le stesse, postulando l’originaria, effettiva o putativa, assunzione volontaria dell’obbligo che mirano a caducare, attengono alla “materia contrattuale”.

In senso conforme, Cass. Sez. U, Ordinanza 11532/2009: ai fini dell’individuazione del giudice avente giurisdizione nei confronti dello straniero nelle controversie relative a rapporti obbligatori contrattuali, il foro speciale previsto dall’art. 5, n. 1, lettera b), del Regolamento CE 44/01 del Consiglio, del 22 dicembre 2000 (c.d. “forum destinatae solutionis”), è applicabile non solo alle azioni volte alla realizzazione del vincolo contrattuale ma anche a quelle di nullità o annullabilità del negozio o di accertamento negativo dell’esistenza del vincolo stesso, in ordine alle quali, pertanto, la giurisdizione, ai sensi della predetta disposizione, spetta al giudice del luogo in cui dev’essere eseguita l’obbligazione principale o quella caratterizzante il negozio.