Vicebrigadiere dei Carabinieri, al rientro da diverse missioni fuori dal territorio nazionale, chiede il riconoscimento causa di servizio. Rinviato al Giudice del Lavoro (T.A.R. Toscana – Firenze, Sezione I, Sentenza 16 gennaio 2018, n. 67)

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Prima)

con l’intervento dei magistrati:

Dott. Manfredo Atzeni, Presidente

Dott. Gianluca Bellucci, Consigliere, Estensore

Dott. Pierpaolo Grauso, Consigliere

ha pronunciato la presente

SENTENZA (non definitiva)

sul ricorso numero di registro generale -OMISSIS-7-OMISSIS–OMISSIS- del 20-OMISSIS-5, proposto da:

-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Michele Cipriani, con domicilio eletto presso il suo studio in Firenze, via dei Rododendri n. -OMISSIS-;

contro

Ministero dell’Interno, Ministero della Difesa e C.M.O. di -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall’Avvocatura dello Stato, e domiciliati per legge presso la stessa in Firenze, via degli Arazzieri n. 4;

per l’annullamento

– del decreto del Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza Prot.n.(…) del -OMISSIS-5.4.20-OMISSIS-5, notificato il 3-OMISSIS-.7.20-OMISSIS-5, con cui il ricorrente è stato riconosciuto vittima del dovere, nella parte in cui: a) ha negato l’attribuzione dei benefici di cui all’art.2 commi -OMISSIS-05 e -OMISSIS-06 L. n. 244 del 2007 e 5 commi 3 e 6 L. n. 206 del 2004, e segnatamente dell’assegno vitalizio previsto dall’art.2 L.407/-OMISSIS-998, sul presupposto dell’avvenuto accertamento con verbale della C.M.O. di -OMISSIS- del 26.5.20-OMISSIS-4, di una invalidità del solo 2-OMISSIS-% in riferimento alla capacità lavorativa per l’infermità “esiti di -OMISSIS- totale per -OMISSIS- papillare variante classica in buon compenso con terapia sostitutiva”; b) ha negato la maggiore elargizione ai sensi dell’art.5 comma -OMISSIS- L. n. 206 del 2004 spettante in base alla percentuale di invalidità permanente e di invalidità complessiva da riconoscersi in misura superiore rispettivamente a quella dell’-OMISSIS–OMISSIS-% e del 2-OMISSIS-% riconosciute nell’anzidetto verbale della C.M.O. di -OMISSIS- del 26.5.20-OMISSIS-4, nonché gli ulteriori benefici previsti dalla vigente normativa per le “vittime del dovere” e per i soggetti ad esse equiparate;

– del verbale della C.M.O. di -OMISSIS- BL/G n.3854/C.C. del 26.5.20-OMISSIS-4, nella parte in cui ha accertato una invalidità permanente dell’-OMISSIS–OMISSIS-%, un danno biologico del 2-OMISSIS-% ed un danno morale dello 0% per una invalidità complessiva del 2-OMISSIS-%, impugnato con ricorso iscritto al R.G. 2-OMISSIS–OMISSIS-2/20-OMISSIS-4 innanzi al T.A.R. adito;

per la declaratoria del diritto del ricorrente ad essere inserito nell’elenco di cui all’art.3, comma 3, del D.P.R. n. 243 del 2006 tenuto dal Ministero dell’Interno ai fini della integrale concessione dei suddetti benefici previsti a favore delle vittime del dovere di cui all’art.-OMISSIS- commi 563 e 564 L. n. 266 del 2005;

e per la condanna ex art.30 del D.Lgs. -OMISSIS-04/20-OMISSIS-0 del Ministero dell’Interno a corrispondere al ricorrente le provvidenze previste dall’art. 2, commi -OMISSIS-05 e -OMISSIS-06, L. n. 244 del 2007, dall’art.5 commi -OMISSIS- e 3 L. n. 206 del 2004 e dall’art.4 del D.P.R. 7.7.2006 n.243, e segnatamente la speciale elargizione “una tantum” prevista dall’art.5 comma -OMISSIS- L. n. 206 del 2004 per ogni punto percentuale di invalidità da attribuirsi nella misura del 77% ovvero in subordine del 68% ovvero in ulteriore subordine nella misura del 37% ed in ultima ipotesi nella misura del 28%, detratta la somma indennizzata in ragione della percentuale del 2-OMISSIS-% riconosciuta con il D.M. prot.n.(…) del -OMISSIS-5.4.20-OMISSIS-5, l’assegno vitalizio previsto dall’art.5 comma 3 L. n. 206 del 2004, l’assegno vitalizio previsto dall’art.2 L.407/-OMISSIS-998, nonchè gli ulteriori benefici previsti dalla vigente normativa per le “vittime del dovere” e per i soggetti ad esse equiparate, previa rideterminazione della invalidità permanente e del danno morale subiti in conseguenza della infermità “esiti di -OMISSIS- totale per -OMISSIS- papillare variante classica in buon compenso con terapia sostitutiva” attribuita con verbale della CMO di -OMISSIS- del 26.5.20-OMISSIS-4, da sommarsi al danno biologico fino a concorrenza di una invalidità complessiva, comprensiva di danno morale, del 77% o in subordine del 67% e/o comunque non inferiore al 28% ed in ogni caso superiore a quella del 2-OMISSIS-% accertata nel verbale della C.M.O. di -OMISSIS- del 26.5.20-OMISSIS-4 presupposto al decreto impugnato, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali sulle somme rivalutate dalla data della domanda o in subordine da quella in cui avrebbe dovuto essere adottato il provvedimento concessivo dei benefici delle vittime del dovere richiesti dal ricorrente;

e per la condanna del Ministero della Difesa, ai sensi degli artt. 30 commi -OMISSIS-, 2 e 5, del D. Lgs. -OMISSIS-04/20-OMISSIS-0, degli artt. 7 e -OMISSIS-33 comma -OMISSIS- lett i) del D.Lgs. n. -OMISSIS-04/20-OMISSIS-0, dell’allegato 4 art.4 del D. Lgs. -OMISSIS-04/20-OMISSIS-0, nonché ai sensi dell’art. 3 e dell’art. 63 D.Lgs. -OMISSIS-65/200-OMISSIS- e degli artt. 2059 e 2087 c.c., al risarcimento del danno biologico da invalidità permanente e del danno morale derivanti al ricorrente dall’infermità “esiti di -OMISSIS- totale per -OMISSIS- papillare variante classica in buon compenso con terapia sostitutiva” contratta per causa di servizio, da cumularsi con i benefici specificamente previsti dalla vigente normativa per le “vittime del dovere”, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulle somme annualmente rivalutate dalla data della domanda;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno, del Ministero della Difesa e della C.M.O. di -OMISSIS-;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 20 dicembre 20-OMISSIS-7 il consigliere Gianluca Bellucci e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Visto l’art. 36, co. 2, cod. proc. amm.;

Svolgimento del processo

Il ricorrente, vicebrigadiere in forza al -OMISSIS- Reggimento -OMISSIS- -OMISSIS-, è stato impegnato in numerose campagne militari al di fuori dell’Italia.

Egli, con istanza presentata il 2-OMISSIS-.-OMISSIS-.20-OMISSIS–OMISSIS- al suddetto reggimento, ha chiesto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e la concessione dell’equo indennizzo per l’infermità “micro focolaio -OMISSIS- papillare variante classica infiltrante il parenchima tiroideo”.

La Commissione medica ospedaliera, in data 2-OMISSIS-.2.20-OMISSIS-2, ha ascritto la menomazione “esiti di -OMISSIS- per -OMISSIS- papillare”, ai fini dell’equo indennizzo, alla tabella A categoria 8 (documento n. -OMISSIS-0 allegato al ricorso).

Il ricorrente, in data 30.7.20-OMISSIS-2, ha chiesto al Ministero dell’Interno ed al Ministero della Difesa, in relazione alla predetta infermità, il riconoscimento dei benefici previsti per le vittime del dovere ed i soggetti equiparati dall’art. -OMISSIS-, commi 562, 563, 564 e 565, della L. n. 266 del 2005 e dall’art. 4 del D.P.R. n. 243 del 2006, previo riesame della ascrizione a tabella e conseguente assegnazione alla tabella A categoria 6 anziché alla tabella A categoria 8.

Il Ministero della Difesa, con D.M. n. -OMISSIS-65-OMISSIS- del 24.9.20-OMISSIS-3, ha riconosciuto la dipendenza da causa di servizio degli “esiti di -OMISSIS- per -OMISSIS- papillare variante classica infiltrante” ed ha concesso l’equo indennizzo in riferimento alla tabella A categoria 8 (e non alla categoria 6 voluta dall’interessato), dopo avere annullato in autotutela l’atto di disconoscimento della causa di servizio e il diniego di equo indennizzo (si veda la sentenza del TAR Toscana, sez. I, n. 3-OMISSIS- del -OMISSIS-3.-OMISSIS-.20-OMISSIS-4, con cui è stata dichiarata la cessazione della materia del contendere in ordine al ricorso n. 799/20-OMISSIS-3, proposto dall’attuale parte istante avverso il diniego ministeriale di riconoscimento della dipendenza da fatto di servizio).

Il Ministero dell’Interno, ad esito dell’istanza di riconoscimento dei benefici previsti per le vittime del dovere, ha chiesto alla Commissione medica ospedaliera di stabilire la percentuale di invalidità, la cui determinazione era necessaria ai fini del parere del Comitato di verifica per le cause di servizio.

La CMO, in data 26.5.20-OMISSIS-4 (documento n. 2 allegato al ricorso), ha quantificato l’invalidità complessiva nella misura del 2-OMISSIS-%, derivante dal computo di un’invalidità permanente dell’-OMISSIS–OMISSIS-% (corrispondente a “neoplasia a prognosi favorevole con modesta compromissione funzionale”: codice 9322 della tabella del D.M. Sanità del 5.2.-OMISSIS-992, il quale prevede per tale patologia la percentuale fissa dell’-OMISSIS–OMISSIS-%) e di un danno biologico del 2-OMISSIS-% (codice -OMISSIS–OMISSIS-9, fino al 22%, delle tabelle del D.M. Lavoro e della Previdenza), senza computo del danno morale (ritenuto pari a zero).

Il suddetto giudizio della CMO è stato impugnato con ricorso n. 2-OMISSIS–OMISSIS-2/20-OMISSIS-4, dichiarato inammissibile da questo TAR con sentenza n. 67 del -OMISSIS-8.-OMISSIS-.20-OMISSIS-6.

Il Comitato di Verifica per le cause di servizio, nell’adunanza del 27.-OMISSIS-.20-OMISSIS-5, ha ritenuto che la patologia denunciata potesse ritenersi riconducibile alle particolari condizioni ambientali e operative di missione.

Il Ministero dell’Interno, con decreto del -OMISSIS-5.4.20-OMISSIS-5, ha riconosciuto il ricorrente vittima del dovere, liquidandogli l’importo di Euro 44.646 a titolo di speciale elargizione ex artt. -OMISSIS-078 e seguenti del D.P.R. n. 90/20-OMISSIS-0.

Avverso tale provvedimento l’interessato insorge deducendo:

-OMISSIS-) Violazione dell’art. -OMISSIS-082 del D.P.R. n. 90/20-OMISSIS-0, degli artt. -OMISSIS-, 2, 3, 4, 5 e 6 del D.P.R. n. -OMISSIS-8-OMISSIS-/2009 nonché dell’allegato -OMISSIS-, dell’art. -OMISSIS-38 del D.Lgs. n. 209 del 2005 e degli artt. -OMISSIS-, 2, 3, 4, 5 e 6 del D.P.R. n. 243 del 2006; violazione degli artt. 2043 e 2059 cod. civ.; eccesso di potere per errore nei presupposti di fatto; difetto di istruttoria, carenza di motivazione, illogicità manifesta del giudizio medico legale, erronea applicazione delle tabelle allegate al D.M. Sanità del 5.2.-OMISSIS-992 e della tabella delle corrispondenze di cui all’allegato -OMISSIS- del D.P.R. n. -OMISSIS-8-OMISSIS-/2009; illegittimità derivata dal verbale della CMO del 26.5.20-OMISSIS-6.

Il ricorrente contesta la quantificazione dell’invalidità complessiva nella misura del 2-OMISSIS-%, rilevando la violazione del procedimento di calcolo stabilito dall’art. -OMISSIS-082 del D.P.R. n. 90/20-OMISSIS-0 (che recepisce l’art. 4 del D.P.R. n. -OMISSIS-8-OMISSIS-/2009), in quanto a suo avviso sussiste in realtà una grave compromissione funzionale, corrispondente al codice 9323 della tabella annessa al D.M. Sanità del 5.2.-OMISSIS-992, indicante una percentuale fissa di invalidità permanente pari al 70%, che porta ad un incremento della connessa percentuale dell’invalidità complessiva; l’esponente osserva che la tabella A, categoria 8, del D.P.R. n. -OMISSIS-8-OMISSIS-/2009 (attribuita dalla CMO nel verbale del 2-OMISSIS-.2.20-OMISSIS-2, ai fini dell’equo indennizzo) corrisponde ad una percentuale di invalidità permanente tra il 2-OMISSIS-% ed il 30%. L’interessato evidenzia due profili di erroneità nella condotta dell’Amministrazione: la mancata applicazione del codice 9323 ed il valore del 2-OMISSIS-% dell’invalidità complessiva, corrispondente al minimo previsto nella citata tabella delle corrispondenze allegata al D.P.R. n. -OMISSIS-8-OMISSIS-/2009. Il ricorrente aggiunge che la terapia continuativa con tiroxina non assicura il buon compenso dell’organo tiroideo mancante e lamenta il difetto di motivazione del giudizio espresso dalla CMO in ordine alla quantificazione della percentuale di invalidità permanente (riferita alla capacità di lavoro), deducendo l’omessa determinazione della categoria tabellare dell’infermità con riferimento alle tabelle allegate al D.P.R. n. 9-OMISSIS-5/-OMISSIS-978.

Sotto altro profilo la parte istante lamenta l’immotivata mancata individuazione di una qualsiasi percentuale di danno morale da parte della CMO nell’impugnato verbale del 26.5.20-OMISSIS-4.

2) In via subordinata: violazione dell’art. 5 del D.P.R. n. -OMISSIS-8-OMISSIS-/2009 ed omessa applicazione della tabella relativa alle menomazioni delle ghiandole endocrine di cui agli artt. -OMISSIS-38, comma -OMISSIS-, e -OMISSIS-39, comma 4, del D.Lgs. n. 209 del 2005; violazione dell’art. -OMISSIS-082, comma -OMISSIS- lett. c, d, del D.P.R. n. 90/20-OMISSIS-0, dell’art. 6, comma -OMISSIS-, della L. n. 206 del 2004, dell’art. 2, comma -OMISSIS-, e dell’art. 4, comma -OMISSIS- lett. c, d, del D.P.R. n. -OMISSIS-8-OMISSIS-/2009; eccesso di potere per difetto di istruttoria, carenza di motivazione ed erronea valutazione dei presupposti di fatto, errore nei presupposti di calcolo, illogicità e manifesta ingiustizia; illegittimità derivata dal provvedimento medico legale di cui al verbale della CMO del 26.5.20-OMISSIS-4.

Il ricorrente rivendica l’applicazione della tabella approvata in relazione all’art. -OMISSIS-38, comma -OMISSIS-, del D.Lgs. n. 209 del 2005 (“Codice delle assicurazioni private”), in tema di “danno non patrimoniale per lesioni di non lieve entità”.

3) Obbligo del Ministero di corrispondere i benefici previsti dall’art. 2, commi -OMISSIS-05 e -OMISSIS-06, della L. n. 244 del 2007, dall’art. 5, comma 3, della L. n. 206 del 2004 e dall’art. 2, comma -OMISSIS-, della legge n. 407/-OMISSIS-998.

L’accoglimento di uno dei precedenti motivi di ricorso comporta l’accertamento di un’invalidità permanente complessiva superiore ad un quarto della capacità lavorativa, con conseguente obbligo del Ministero di corrispondere, oltre all’elargizione una tantum di cui all’art. 5 comma -OMISSIS- della L. n. 206 del 2004, l’assegno vitalizio non reversibile di Euro -OMISSIS-.033 al mese ex art. 5, comma 3, della L. n. 206 del 2004 ed art. 2, commi -OMISSIS-05 e -OMISSIS-06, della L. n. 244 del 2007, nonché l’assegno vitalizio non reversibile di Euro 258,23 ex art. 2, comma -OMISSIS-, della legge n. 407/-OMISSIS-998 richiamato dall’art. 4, comma -OMISSIS-, n. 2 lett. b, del D.P.R. n. 243 del 2006.

4) Obbligo del Ministero della Difesa di risarcire il danno per violazione degli obblighi del rapporto di lavoro; responsabilità risarcitoria contrattuale ex artt. 2087, 2059 e -OMISSIS-223 cod. civ..

Il ricorrente chiede la condanna al risarcimento del danno biologico da invalidità permanente e del danno morale derivati dagli esiti della -OMISSIS-per -OMISSIS-, cumulabile con la speciale elargizione di cui all’art. 5, comma -OMISSIS-, della L. n. 206 del 2004 e con gli assegni vitalizi di cui all’art. 5, comma 3, della stessa legge, nonché con quelli previsti dall’art. 2, comma -OMISSIS-, della legge n. 407/-OMISSIS-998: la parte istante rivendica la spettanza del risarcimento del danno subito a causa dell’attività di servizio nelle due componenti del danno biologico e del connesso danno morale.

L’interessato sostiene che gli esiti invalidanti dell’asportazione della tiroide, a seguito di diagnosi di -OMISSIS- papillare, sono imputabili (stante l’accertata dipendenza da causa di servizio) all’esposizione all’-OMISSIS-, usato massicciamente durante l’intervento militare nei -OMISSIS-, in assenza di protezione specifica. Il ricorrente richiama i rapporti informativi da cui si evince che nelle missioni in -OMISSIS-egli ha operato quale addetto all’armeria, in contatto con solventi e materiali nocivi, ed ha prestato servizio in teatri di conflitto con rischi di contaminazione da -OMISSIS- (documenti n. 5, 6, 7, 8 e 9); inoltre, è stato sottoposto a molteplici vaccinazioni.

Il ricorrente deduce di non essere stato avvisato, dai propri Comandi, dei rischi da esposizione alle radiazioni e contaminazioni provenienti dall’esplosione di proiettili all’-OMISSIS-, né del rischio derivante dal circolare in zone contaminate, senza equipaggiamento con tute, caschi e mascherine protettive; secondo l’esponente, la responsabilità del Ministero della Difesa discende da inadempienza degli obblighi che l’art. 2087 cod. civ. pone a carico del datore di lavoro onde garantire la salute e la sicurezza dei dipendenti. Tali circostanze dimostrerebbero il nesso causale intercorrente tra l’omissione della P.A. ed il pregiudizio subito.

Infine, il ricorrente deduce che il risarcimento del danno biologico e morale è cumulabile con le indennità previste per le vittime del dovere, con la conseguenza che dall’importo liquidato a titolo risarcitorio non può essere detratto quanto già percepito dal danneggiato a titolo di assegni, equo indennizzo o di elargizioni connesse alla morte o all’invalidità.

Si costituiscono in giudizio il Ministero dell’Interno ed il Ministero della Difesa, i quali controdeducono alle censure sollevate ed eccepiscono l’incompetenza del TAR adito, opponendo la competenza del TAR Lazio.

L’Avvocatura dello Stato richiama il precedente giurisprudenziale di cui alla richiamata pronuncia di questo TAR n. 566 del -OMISSIS-3.4.20-OMISSIS-5, secondo cui l’attribuzione dello status di “vittima del terrorismo” riguarda una qualità giuridica dispiegante i suoi effetti in ambito nazionale, ed è beneficio non riservato al dipendente pubblico per fatti dipendenti dalla prestazione del servizio o a questi collegati, ma a qualunque soggetto vittima in atti di terrorismo; le Amministrazioni resistenti sostengono che tali considerazioni si attagliano al caso di specie, giacché il riconoscimento dello status di vittima del dovere ha effetto in ambito nazionale, mentre invece in sede locale segue, in via meramente secondaria, l’erogazione di benefici di ordine economico.

Sotto altro profilo, i Ministeri della Difesa e dell’Interno eccepiscono il proprio difetto di legittimazione passiva circa la richiesta di risarcimento del danno riferita alle missioni all’estero svolte dal ricorrente su incarico del Ministero degli Affari Esteri (presso le ambasciate italiane in -OMISSIS- dal 29.-OMISSIS–OMISSIS-.2006 al -OMISSIS-5.4.2007, e in -OMISSIS- nel 2008 e nel 2009), con conseguente inammissibilità del ricorso in parte qua (il ricorrente ha svolto compiti di scorta all’ambasciatore italiano, con relativa sicurezza della sede diplomatica, a -OMISSIS- dal 29.-OMISSIS–OMISSIS-.2006 al -OMISSIS-7.4.2007 ed a -OMISSIS-dal 29.8.2008 al 28.-OMISSIS-.2009: documento n. 5 depositato in giudizio dall’interessato).

All’udienza del 20 dicembre 20-OMISSIS-7 la causa è posta in decisione, dopo che il Presidente ha rilevato d’ufficio e fatto presente alle parti, ai sensi dell’art. 73, comma 3, del d.lgs. n. -OMISSIS-04/20-OMISSIS-0, il possibile difetto di giurisdizione in ordine alla parte del ricorso relativa alla domanda di annullamento in parte qua del decreto ministeriale del -OMISSIS-5.4.20-OMISSIS-5, alla domanda di accertamento del diritto ad essere inserito nell’elenco di cui all’art. 3, comma 3, del D.P.R. n. 243 del 2006 ed alla richiesta di condanna al pagamento delle provvidenze economiche previste per le vittime del dovere. Inoltre, per quanto riguarda la questione risarcitoria dedotta nel ricorso, il Presidente ha comunicato alle parti la necessità di un differimento dell’udienza, onde attendere la pubblicazione della decisione dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato sulla stessa questione.

Motivi della decisione

-OMISSIS-, preliminarmente il Collegio osserva che il ricorso è in parte inammissibile per difetto di giurisdizione, sulla base delle seguenti considerazioni.

In relazione ai benefici di cui alla L. n. 266 del 2005, art. -OMISSIS-, comma 565, in favore delle vittime del dovere (ai quali fanno riferimento i primi tre motivi di gravame), il legislatore ha configurato un diritto soggettivo, e non un interesse legittimo, in quanto, sussistendo i requisiti previsti, i soggetti di cui all’art. -OMISSIS-, commi 563 e 564, di quella legge, o i loro familiari superstiti, hanno una posizione giuridica soggettiva nei confronti di una P.A. priva di discrezionalità, sia in ordine alla decisione di erogare, o meno, le provvidenze che alla misura di esse.

Tale diritto non rientra nell’ambito di quelli inerenti il rapporto di lavoro subordinato dei dipendenti pubblici, potendo esso riguardare anche coloro che non abbiano con l’Amministrazione un siffatto rapporto, ma abbiano in qualsiasi modo svolto un servizio, ed ha, inoltre, natura prevalentemente assistenziale, sicché la competenza a conoscerne è regolata dall’art. 442 c.p.c. e la giurisdizione è del giudice ordinario, quale giudice del lavoro e dell’assistenza sociale. A tale conclusione sono pervenute, anche recentemente, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (n. 23300 del -OMISSIS-6.-OMISSIS–OMISSIS-.20-OMISSIS-6; n. 759 del -OMISSIS-3.-OMISSIS-.20-OMISSIS-7; n. 776-OMISSIS- del 27.3.20-OMISSIS-7), oltre che numerose pronunce del giudice amministrativo (si veda, da ultimo, TAR Lazio, Roma, I, 2-OMISSIS-.8.20-OMISSIS-7, n. 9338).

2. D’altra parte la stessa Cassazione aveva poco prima precisato che la disciplina dettata dalla L. n. 206 del 2004 evidenzia la volontà del legislatore di attribuire al giudice ordinario le controversie riguardanti il riconoscimento dei benefici previsti in favore delle vittime del terrorismo (Cass. Civ., I, -OMISSIS-2.2.20-OMISSIS-5, n. 2822).

Nello stesso senso si pongono d’altronde non isolate sentenze del giudice amministrativo, come la decisione 29 dicembre 2009 n. 6699 della IV Sezione del Consiglio di Stato, che ha cassato senza rinvio per difetto di giurisdizione la sentenza del TAR Campania 30 luglio 2003 n. -OMISSIS-0353 (la sentenza del Consiglio è stata poi annullata da Cass. Civ., Sez. Un., 9.-OMISSIS–OMISSIS-.20-OMISSIS–OMISSIS-, n. 23306, ma solo per motivi inerenti la violazione del giudicato interno sulla giurisdizione).

Anche una recente pronuncia del T.A.R. Campania, Napoli, sez. I, 5.-OMISSIS-0.20-OMISSIS-6, n. 4477 ha ribadito che le controversie relative al riconoscimento della speciale elargizione prevista dalle leggi in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata (l. n. 302/-OMISSIS-990; l. n. 407/-OMISSIS-998; L. n. 206 del 2004) rientrano, alla stregua dell’orientamento giurisprudenziale maggioritario, nella giurisdizione ordinaria, in quanto la posizione soggettiva degli aspiranti beneficiari si configura quale diritto soggettivo, essendo la pubblica amministrazione priva di ogni potere discrezionale sia con riguardo ai presupposti dell’erogabilità, sia con riferimento alla quantificazione del beneficio, prefissata dalla legge. I richiami giurisprudenziali recati in tale decisione sono cospicui (cfr. Cass. civ., sez. un., 2-OMISSIS- luglio 2003, n. -OMISSIS–OMISSIS-337; -OMISSIS-8 dicembre 2007, n. 26627; Cons. Stato, sez. VI, -OMISSIS-4 marzo 2006, n. -OMISSIS-338; -OMISSIS-8 settembre 2009, n. 56-OMISSIS-8; Tar Campania, Napoli, I, -OMISSIS-3 settembre 20-OMISSIS-6, n. 4263, Tar Lazio, Roma, sez. I ter, -OMISSIS-0 luglio 2008, n. 66-OMISSIS-9; sez. II, 5 novembre 2009, n. -OMISSIS-0840; 2 aprile 20-OMISSIS-0, n. 563-OMISSIS-M -OMISSIS-9 gennaio 20-OMISSIS–OMISSIS-, n. 505; 9 gennaio 20-OMISSIS-5, n. 244; TAR Sicilia, Palermo, sez. I, 3 marzo 20-OMISSIS-5, n. 587; 2-OMISSIS- maggio 20-OMISSIS-5, n. -OMISSIS-204).

3. A contrastare l’esposto ordine argomentativo non può certo valere l’incontestata giurisdizione amministrativa sull’equo indennizzo, da sempre istituto tipico ed esclusivo del pubblico impiego ed oggi limitato ad una cerchia ristrettissima di pubblici impiegati (l’art. 6 del decreto legge 6 dicembre 20-OMISSIS–OMISSIS-, n. 20-OMISSIS- ha abrogato gli antichi istituti dell’accertamento della dipendenza dell’infermità da causa di servizio, del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio, dell’equo indennizzo e della pensione privilegiata, con esclusione del solo personale appartenente al comparto sicurezza, difesa, vigili del fuoco e soccorso pubblico: TAR Toscana, n. -OMISSIS-732/20-OMISSIS-6).

In definitiva, si ritiene di aderire all’indirizzo interpretativo espresso dal giudice della giurisdizione e già recepito da questo TAR con sentenza n. -OMISSIS-9.-OMISSIS-.20-OMISSIS-7, n. 63.

Sono quindi inammissibili, per difetto di giurisdizione, la domanda di annullamento in parte qua del decreto ministeriale del -OMISSIS-5.4.20-OMISSIS-5, la domanda di accertamento del diritto ad essere inserito nell’elenco di cui all’art. 3, comma 3, del D.P.R. n. 243 del 2006 e la richiesta di condanna al pagamento delle provvidenze previste per le vittime del dovere.

4. A diverse considerazioni si presta la domanda di condanna al risarcimento del danno, a sostegno della quale si pone il quarto motivo di gravame.

La richiesta del dipendente volta alla condanna dell’Amministrazione al risarcimento del danno biologico si presta ad essere qualificata sia come azione di natura extracontrattuale, se proposta ai sensi dell’art. 2043 c.c., e dunque appartenente alla giurisdizione del giudice ordinario, sia come azione per l’accertamento della responsabilità contrattuale della Pubblica Amministrazione, quando essa sia invece correlata alla violazione da parte dell’Amministrazione di appartenenza dell’obbligo di tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei lavoratori dipendenti; e tale ricostruzione è stata più volte avallata in sede di regolamento di giurisdizione dalla Suprema Corte (cfr. Cass. SS.UU. n. 5785 del 4.3.2008; Cass. SS.UU., n. 7394 del 28.7.-OMISSIS-998), la quale (cfr. Cass. SS.UU. n. 5468 del 6.3.2009), nell’annullare la decisione n. 6678 del -OMISSIS-4.-OMISSIS–OMISSIS-.2006 della sez. V del Consiglio di Stato che sul punto aveva negato la giurisdizione amministrativa, ha ribadito che “la soluzione della questione del riparto della giurisdizione, rispetto ad una domanda di risarcimento danni per la lesione della propria integrità psico-fisica proposta da un pubblico dipendente nei confronti dell’Amministrazione, è strettamente subordinata all’accertamento della natura giuridica dell’azione di responsabilità in concreto proposta, in quanto, se è fatta valere la responsabilità contrattuale dell’ente datore di lavoro, la cognizione della domanda rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, mentre, se è stata dedotta la responsabilità extracontrattuale, la giurisdizione spetta al giudice ordinario”, precisando, altresì, che “non rileva, ai fini dell’accertamento della natura giuridica dell’azione di responsabilità proposta, la qualificazione formale data dal danneggiato in termini di responsabilità contrattuale o extracontrattuale, ovvero mediante il richiamo di norme di legge (art. 2043 e ss., 2087 c.c.), indizi di per sé non decisivi, essendo necessario considerare i tratti propri dell’elemento materiale dell’illecito posto a base della pretesa risarcitoria, onde stabilire se sia stata denunciata una condotta dell’amministrazione la cui idoneità lesiva possa esplicarsi, indifferentemente, nei confronti della generalità dei cittadini e nei confronti dei propri dipendenti, costituendo, in tal caso, il rapporto di lavoro mera occasione dell’evento dannoso; oppure se la condotta lesiva dell’amministrazione presenti caratteri tali da escluderne qualsiasi incidenza nella sfera giuridica di soggetti ad essa non legati da rapporto d’impiego e le sia imputata la violazione di specifici obblighi di protezione dei lavoratori (art. 2087 c.c.), nel qual caso la responsabilità ha natura contrattuale conseguendo l’ingiustizia del danno alle violazioni di taluna delle situazioni giuridiche in cui il rapporto di lavoro si articola e sostanziandosi la condotta lesiva nelle specifiche modalità di gestione del rapporto di lavoro. Soltanto nel caso in cui, all’esito dell’indagine condotta secondo gli indicati criteri, non possa pervenirsi all’identificazione dell’azione proposta dal danneggiato, si deve qualificare l’azione come di responsabilità extracontrattuale”.

5. Nel caso di specie la domanda risarcitoria fa leva sulla violazione degli obblighi propri del datore di lavoro, ex art. 2087 cod. civ., ed assume a presupposto l’obbligo dell’Amministrazione di appartenenza di assicurare al militare la specifica protezione e le cautele necessarie a prevenire il rischio di danni alla salute, in relazione alla particolare tipologia di servizio svolto in esecuzione del rapporto di pubblico impiego tra militare e -OMISSIS- dei -OMISSIS-. In altri termini, il ricorrente agisce per il risarcimento del danno da riconnettersi all’attività lavorativa da lui prestata quale dipendente dall’-OMISSIS- dei -OMISSIS-, deducendo il mancato apprestamento delle cautele da parte dell’Amministrazione datrice di lavoro, necessarie ad evitare l’insorgere della patologia in questione.

Sulla scorta di tali elementi è indiscutibile, a giudizio di questo TAR, che la formulata domanda risarcitoria trovi il proprio fondamento nella responsabilità conseguente all’inosservanza dei precisi obblighi che l’art. 2087 cod. civ. (“L’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”) pone a carico del datore di lavoro rispetto ai dipendenti; norma ritenuta applicabile anche nei confronti della Pubblica Amministrazione: la sua cognizione, quindi, riguardando una questione riferibile specificamente al rapporto di impiego di personale non contrattualizzato della P.A., è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (Cons. Stato, V, 27.5.2008, n. 25-OMISSIS-5; TAR Campania, Napoli, VII, -OMISSIS-8.2.20-OMISSIS-6, n. 868).

In conclusione, il ricorrente fa valere un’azione di responsabilità contrattuale nei confronti dell’ente datore di lavoro, rispetto alla quale la giurisdizione appartiene a questo TAR.

6. Precisata la giurisdizione esistente in ordine alla domanda di risarcimento dei danni, il Collegio ritiene di soffermarsi sull’eccezione di difetto di competenza territoriale, sollevata dalle amministrazioni resistenti sull’assunto che sussisterebbe la competenza del TAR Lazio anche in riferimento alla pretesa risarcitoria, in quanto le questioni dedotte dall’interessato attengono allo status di vittima del dovere, costituente a loro avviso una qualità giuridica che dispiega i suoi effetti in ambito nazionale (pagine -OMISSIS-2 e -OMISSIS-3 della memoria depositata in giudizio il -OMISSIS-8.-OMISSIS–OMISSIS-.20-OMISSIS-7).

L’eccezione non ha pregio.

Nel caso di specie trova applicazione l’art. -OMISSIS-3, comma 2, del c.p.a., a norma del quale: “Per le controversie riguardanti pubblici dipendenti è inderogabilmente competente il tribunale nella cui circoscrizione territoriale è situata la sede di servizio” (TAR Puglia, Lecce, II, -OMISSIS-2.3.20-OMISSIS-4, n. 746), in quanto la domanda risarcitoria proposta dall’interessato, come visto, fa leva sulla violazione degli obblighi inerenti al rapporto di pubblico impiego nascenti dall’art. 2087 cod. civ.

Non pertinente si rivela al riguardo l’ordinanza del TAR Toscana n. 566 del 25.3.20-OMISSIS-5, richiamata dall’Avvocatura dello Stato, trattandosi di pronuncia che fa leva sugli effetti ultraregionali dello status di vittima del terrorismo (a fronte di provvedimento amministrativo che disconosceva tale condizione), mentre nel caso di specie rileva da un lato un provvedimento che ha riconosciuto lo status di vittima del dovere (talché nemmeno nel dedurre la pretesa risarcitoria il ricorrente ha necessità di invocare l’attribuzione di tale qualità giuridica), e dall’altro una richiesta di condanna al risarcimento del danno i cui effetti non riguardano un ambito ultraregionale. Non rileva cioè un atto di portata nazionale che possa radicare, ai sensi dell’art. -OMISSIS-3, commi 3 e 4, c.p.a., la competenza del T.a.r. centrale.

7. Occorre infine soffermarsi sull’eccezione di difetto di legittimazione passiva, sollevata dai Ministeri della Difesa e dell’Interno in ordine alla parte del petitum risarcitorio riferita alle missioni all’estero svolte presso le ambasciate italiane in -OMISSIS- ed in -OMISSIS-.

L’eccezione è infondata.

Il ricorrente ha svolto compiti di scorta all’ambasciatore italiano e relativi alla sicurezza della sede diplomatica; tuttavia, anche in occasione dello svolgimento di tali servizi, non è mutato per il ricorrente il rapporto di dipendenza dalle amministrazioni resistenti, in quanto l’esecuzione delle suddette mansioni, pur caratterizzandosi per la particolarità del luogo di esecuzione, è avvenuta nell’ambito del rapporto di servizio che lo legava all’-OMISSIS- dei -OMISSIS- e delle missioni militari.

In definitiva, la dedotta violazione degli obblighi propri del datore di lavoro, ex art. 2087 cod. civ., non è ascrivibile, né astrattamente né in concreto, al Ministero degli Affari Esteri.

8. Per quanto concerne il merito della trattazione della pretesa risarcitoria, il Collegio rileva che è stato recentemente rimesso all’Adunanza Plenaria di decidere “se sia possibile o meno sottrarre dal complessivo importo dovuto al danneggiato a titolo di risarcimento del danno gli emolumenti di carattere indennitario versati da assicuratori privati o sociali ovvero da enti pubblici, specie previdenziali” (Cons. Stato, IV, 6.6.20-OMISSIS-7, n. 27-OMISSIS-9).

Trattasi di questione di diritto rilevante ai fini di una compiuta pronuncia sulla domanda di condanna al risarcimento del danno. Pertanto il Collegio, avvisate le parti, ritiene di rinviare la propria decisione su tale domanda alla pubblica udienza del -OMISSIS-9 dicembre 20-OMISSIS-8, allorquando il punto di diritto sottoposto all’esame dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato sarà stato da questa deciso.

9. In conclusione, le domande di annullamento, di declaratoria del diritto all’inserimento nell’elenco ex art. 3, comma 3, del D.P.R. n. 243 del 2006 e di condanna al pagamento delle somme previste dall’art. 2, commi -OMISSIS-05 e -OMISSIS-06, della L. n. 244 del 2007, dall’art. 5 della L. n. 206 del 2004, dall’art. 4 del D.P.R. n. 243 del 2006 e dall’art. 2 della legge n. 407/-OMISSIS-998 (a sostegno delle quali sono stati dedotti i primi tre motivi di ricorso) sono inammissibili per difetto di giurisdizione, stante la competenza del giudice ordinario; la decisione nel merito sulla domanda risarcitoria (alla quale fa riferimento il quarto motivo di gravame) è sospesa, con rinvio della relativa trattazione all’udienza del -OMISSIS-9 dicembre 20-OMISSIS-8.

Le spese di giudizio saranno liquidate con la sentenza definitiva.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima), pronunciando sul ricorso in epigrafe, dichiara inammissibili per difetto di giurisdizione le domande di annullamento, di declaratoria del diritto all’inserimento nell’elenco ex art. 3, comma 3, del D.P.R. n. 243 del 2006 e di condanna al pagamento delle somme previste dall’art. 2, commi -OMISSIS-05 e -OMISSIS-06, della L. n. 244 del 2007, dall’art. 5 della L. n. 206 del 2004, dall’art. 4 del D.P.R. n. 243 del 2006 e dall’art. 2 della legge n. 407/-OMISSIS-998 (ovvero le richieste supportate dai primi tre motivi di ricorso).

Ai sensi dell’art. -OMISSIS–OMISSIS-, commi -OMISSIS- e 2, c.p.a. indica, quale giudice nazionale provvisto di giurisdizione sulla controversia in esame nella parte relativa alle suddette questioni, il giudice ordinario in qualità di giudice del lavoro, davanti al quale il processo potrà essere riproposto nel termine perentorio previsto dal succitato art. -OMISSIS–OMISSIS-, comma 2, con salvezza degli effetti processuali e sostanziali della domanda.

Rinvia la decisione nel merito sulla domanda risarcitoria (alla quale si riferisce il quarto motivo di gravame) alla pubblica udienza del -OMISSIS-9 dicembre 20-OMISSIS-8.

Spese al definitivo.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 22, comma 8, D.lgs. n. -OMISSIS-96/2003, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 20 dicembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 16 gennaio 2018.