Viola l’equo processo rifiutare l’armonizzazione della prassi ad alcuni ricorrenti, consentendola ad altri.

La S.C., contrariamente ad altri analoghi casi, rifiutò di risolvere il contrasto sul dies a quo (fine lavori o sisma del 1999) della prescrizione per ottenere l’indennizzo dovuto al mancato rispetto delle norme antisismiche, sì che le azioni sia civili che penali mosse contro il costruttore ed i suoi associati furono rigettate.

La CEDU non può sostituirsi ai giudici interni nell’interpretare le leggi nazionali e del resto è possibile che si creino contrasti tra i vari distretti della giustizia ed all’interno della stessa Corte (sul punto le linee guida sono state dettate nel caso Nejdet Şahin e Şahin di Perihan c. Turchia [GC] del 20/10/11): dato che lo Stato e soprattutto le Corti devono ispirare nel pubblico la fiducia nella giustizia e rispettare il principio della certezza del diritto dovranno adottare meccanismi di armonizzazione del diritto.

La S. C. deve risolvere i contrasti onde evitare discriminazioni e de facto rendere impossibile adire la giustizia come nella fattispecie (Beian c. Romania del 2007 ed Unedic c. Francia del 18/12/08).

Si noti che un analogo caso Vijatovic c. Croazia (ric. 50200/13: riscatto della casa popolare intestata all’altro coniuge) sarà deciso il 16/2/16.

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