Violazione di sigilli: non occorre la rimozione degli stessi dal veicolo.

(Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 24 giugno 2016, n. 26442)

Ritenuto in fatto

1. Con sentenza del 23 maggio 2014 il Tribunale di Asti ha assolto L. dal reato di cui all’art. 349 cod. pen. (contestatogli per aver violato i sigilli apposti alla sua automobile per eseguirne il fermo ed il contestuale sequestro amministrativo, affidata alla sua custodia a seguito della constatazione di varie violazioni al codice della strada) perché il fatto non sussiste.

Ha ritenuto il Tribunale che la sola apposizione sul veicolo sottoposto a sequestro amministrativo perché privo di copertura assicurativa (in violazione dell’art. 213 dei codice della strada) di fogli di carta formato A4 sui finestrini anteriori e posteriori costituisse solamente la segnalazione dello stato di sequestro (prescritta dagli artt. 394 e 395 del regolamento di esecuzione dei codice della strada, d.P.R. 495/92), ma non anche apposizione dei sigilli, costituenti un vincolo diverso ed ulteriore rispetto ai cartelli di segnalazione, con la conseguente insussistenza del fatto contestato, non essendo stati apposti, e dunque neppure rimossi o violati, i sigilli.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Asti, lamentando violazione di legge penale, affermando che i cartelli apposti sul veicolo assolvevano alla medesima funzione di rendere evidente la indisponibilità della cosa propria dei sigilli, con la conseguente sussistenza del reato contestato.

3. II Procuratore Generale ha concluso per il rigetto del ricorso, sottolineando che l’utilizzo di automobile sottoposta a sequestro non integra il reato di cui all’art 334 cod. pen. ma la violazione amministrativa di cui all’art. 213 codice della strada, con la conseguente irragionevolezza (anche sotto il profilo della eventuale possibile violazione dell’art. 3 Cost. in caso di diversa interpretazione) della interpretazione prospettata nel ricorso, circa la sussistenza della violazione di sigilli nella diversa ipotesi della violazione dell’art. 214 codice della strada.

Considerato in diritto

Il ricorso del Pubblico Ministero è fondato.

Secondo un consolidato orientamento di questa Corte, cui si intende dare continuità, ai fini della configurabilità dei reato di cui all’art. 349 cod. pen., non occorre la rottura o !a rimozione dei sigilli, che potrebbero anche non essere stati fisicamente apposti, dal momento che oggetto specifico della tutela penale cui tende la norma incriminatrice è l’interesse pubblico a garantire il rispetto dovuto al particolare stato di custodia imposto, per disposizione di legge o per ordine della autorità, ad una determinata cosa mobile o immobile al fine di assicurarne la conservazione, l’identità o la consistenza oggettiva.

Ne consegue che, avuto riguardo alla tutela del bene giuridico come sopra individuato, il segno esteriore attraverso il quale sia resa manifesta la volontà dello Stato, volta a garantire la cosa sequestrata contro ogni atto di disposizione o manomissione da parte di persone non autorizzate, può essere caratterizzato non soltanto dalla materiale apposizione di sigilli, che possono anche mancare (Sez. 3, n. 3133 del 03/12/2013, dep. 23/01/2014, Parato Rv. 258381), bensì da qualsiasi atto a tale attività pienamente equivalente, come, ad esempio, l’interdizione all’uso della cosa, l’espressa intimazione a non provocare immutazione alcuna dello stato dei luoghi, analoghi provvedimenti inibitori, l’apposizione di cartelli o la nomina a custode della cosa il sequestro (Sez. 3, n. 24684 dei 18/02/2015, Di Gennaro, RV 263882).

Ora, nella vicenda in esame, il Tribunale ha ritenuto non sussistente la violazione di sigilli contestata all’imputato, sulla base del rilievo che il veicolo dallo stesso condotto era stato sottoposto a sequestro amministrativo ai sensi dell’art. 213 del codice della strada (perché privo di copertura assicurativa) ed a fermo amministrativo ai sensi dell’art. 214 del codice della strada (perché non sottoposto alla prescritta revisione), escludendo che i sigilli apposti su tale veicolo (consistenti in fogli di carta di formato A4 posti sui finestrini anteriori e posteriori dell’autovettura) possano essere considerati come sigilli ai sensi dell’art. 349 cod. pen., ritenendo che gli stessi costituiscano esclusivamente segnalazione dello stato di sequestro ai sensi dell’art. 394 del regolamento di esecuzione ed attuazione dei codice della strada (d.P.R. 495/1992), in quanto apposti in relazione ai suddetti sequestro e fermo amministrativo e con le modalità previste per la loro esecuzione dall’art. 394, comma 9, citato, senza l’indicazione della necessità ulteriore di apporre anche i sigilli contemplata dal quinto comma della medesima disposizione, affermando che i fogli di carta apposti sul veicolo, benché qualificati come sigilli nel verbale, rappresentino solamente la segnalazione dello stato di sequestro e non anche un sigillo ai sensi della legge penale.

Questa Corte (cfr. Sez. 3, n. 39368 del 02/07/2015, La Bella, Rv. 264794; Sez. 3, n. 20869 de! 11/01/2012, Piro, Rv. 252897) ha al riguardo avuto modo di affermare che, che nella ipotesi di veicolo assoggettato a sequestro amministrativo, il reato di violazione dei sigilli non può essere integrato dall’asportazione del relativo contrassegno, cioè del foglio o cartello adesivo apposto sul veicolo e recante l’indicazione del sequestro amministrativo ex articolo 394, comma nono, d.P.R. 495/92, che non costituisce un vincolo equivalente ai sigilli, distintamente apponibili, secondo quante previsto dai comma quinto dello stesso articolo, solo in caso di necessità.

La disposizione citata distingue la segnalazione dello stato di sequestro amministrativo del veicolo dalla apposizione di sigilli, soltanto quest’ultima, ovviamente, potendo integrare il reato di cui all’articolo 349 cod. pen.

Il nono comma della disposizione stabilisce che, in caso, appunto, di sequestro amministrativo, “la segnalazione dello stato di sequestro dei veicolo è realizzata con l’apposizione di uno o più fogli adesivi sulla parte anteriore o sul vetro parabrezza, recanti l’iscrizione “Veicolo sottoposto a sequestro” e con l’indicazione degli estremi dei provvedimento che lo ha disposto”, laddove il quinto comma, dopo avere descritto il contenuto dei verbali di nomina del custode ai fini del sequestro amministrativo del veicolo (ex articolo 213 codice della strada), precisa che nel verbale di nomina – che deve tra l’altro “contenere menzione espressa degli avvertimenti rivolti al custode circa l’obbligo di conservare e di presentare il mezzo sequestrato ad ogni richiesta dell’autorità competente, nonché sulle sanzioni infliggibili a chi trasgredisce ai doveri della custodia” – “se è necessario apporre sigilli alle cose sequestrate, di tale apposizione, con la descrizione dei sigilli, si fa menzione”.

Solo nell’ipotesi, dunque, in cui siano stati apposti i sigilli – non coincidenti con la segnalazione di stato di sequestro dei nono comma – può verificarsi il reato di cui all’articolo 349 cod. pen.

Nel caso in esame, tuttavia, l’apposizione dei sigilli era avvenuta, e di ciò era stato dato atto nel verbale di sequestro, come risulta dalla sentenza impugnata, nella quale vi è il riferimento anche ad un verbale di apposizione dei sigilli sul veicolo (richiamato anche nella imputazione), apposti sul parabrezza anteriore e sul vetro posteriore sinistro, che, però, sono stati ritenuti dal Tribunale “null’altro che una segnalazione dello stato di sequestro”.

Tale conclusione risulta, però, in contrasto sia con l’orientamento ricordato, circa la non necessarietà di forme particolari per rendere palese l’esistenza di un vincolo volto ad evitare la libera disponibilità di un bene allorquando sia stata disposta l’apposizione dei sigilli, intesi nel senso anzidetto di segno esteriore idoneo a rendere palese l’esistenza del vincolo; sia con l’espressa previsione contenuta nel quinto comma de!!’art. 392 d.P.R. 495/92, della possibilità; in caso di necessità, di apporre i sigilli alle cose sequestrate, con la menzione di tale apposizione nel verbale, come avvenuto nel caso di specie.

È, infatti, pacifico, e risulta dalla stessa sentenza impugnata, che oltre al sequestro ed a, fermo dei veicolo, suo stesso, in aggiunta alla segnalazione dello stato di sequestro e di fermo (con le modalità stabilita dall’art. 394 d.P.R. 495/92), erano anche stati apposti i sigilli e di ciò era stato reso edotto l’imputato, che aveva anche sottoscritto il verbale dì sequestro.

La circostanza che la apposizione dei sigilli non fosse stata estrinsecata mediante segni ulteriori è, poi, priva di rilievo, essendo stata ritenuta sufficiente dalla polizia giudiziaria l’apposizione sul veicolo dei cartelli e l’avviso all’imputato della apposizione di tale ulteriore vincolo, non essendo prescritte al riguardo, forme vincolate.

Ne consegue, in definitiva, l’erroneità della conclusione cui è pervenuto il Tribunale di Asti, circa l’insussistenza di sigilli o la mancata apposizione degli stessi, in quanto gli stessi possono concorrere, qualora sia stato dato atto, come nel caso di specie, della loro apposizione, con le segnalazioni dello stato di sequestro e fermo amministrativo di un veicolo ai sensi degli arti. 213 e 2-14 del codice della strada.

La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata, con rinvio al Tribunale di Asti, per nuovo giudizio, sulla base del seguente principio di diritto:

“Qualora, in occasione del sequestro o fermo amministrativo di un autoveicolo, ai sensi degli artt. 213 e 214 del codice della strada, sullo stesso, oltre alle segnalazioni dello stato di sequestro e fermo con le modalità di cui all’art. 394, comma 9, d.P.R. 495/92 e 214, comma 1, codice della strada, vengano apposti anche i sigilli, dandone atto nel relativo verbale, è configurabile il reato di cui all’art. 349 cod. pen. pur in assenza di segni ulteriori oltre a quelli già apposti”.

P.Q.M.

Annullala sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Asti.