Locazione. La mancanza di forma scritta, nel contratto di locazione abitativa, determina nullità relativa (Corte di Cassazione, sez. Unite Civili, sentenza 13 gennaio – 17 settembre 2015, n. 18214).
L’assenza della forma scritta è sanabile nei modi, forme e termini riportati all’art. 13 l. n. 431/1998. In ragione di ciò, compito del giudice sarà quello di accertare l’assenza di forma scritta, accertare che tale mancanza sia riconducibile alla volontà esclusiva del locatore, determinare il canone dovuto e, ove occorra, condannare il locatore alla restituzione Continua …