Condominio: cadono calcinacci dalla facciata? Paga i danni l’amministratore.
L’amministratore di condominio riveste una specifica posizione di garanzia, su di lui gravando l’obbligo, ex art. 40 cpv. c.p., di attivarsi al fine di rimuovere una situazione di pericolo per l’incolumità dei terzi. Pertanto è l’amministratore che dovrà procedere ai lavori necessari di manutenzione laddove l’edificio condominiale sia così malmesso da esservi il rischio di caduta Continua …