Truffa online: decide il giudice del luogo in cui avviene il bonifico. Per la Cassazione, il delitto si consuma al conseguimento dell’ingiusto profitto coincidente con l’accredito della somma sul conto del beneficiario.
Per le truffe online la competenza è del giudice del tribunale del luogo in cui il beneficiario ha ricevuto materialmente il bonifico. Non conta, in sostanza, da dove sia partita la disposizione di pagamento, perché il delitto si consuma nel momento in cui è stato conseguito l’ingiusto profitto, il quale coincide con l’accredito della somma sul Continua …