3 giorni di consegna ad un Maresciallo dell’Arma. Nello svolgimento di attività di polizia giudiziaria non si sarebbe astenuto dalla trattazione della questione, pur in presenza di una relazione di acclarata amicizia con una delle parti, provocando il formale risentimento della controparte, unitamente alla mancata informazione al diretto superiore in ordine alla anzidetta questione.

(T.A.R. Aosta, (Valle d’Aosta), sez. I, sentenza 10 aprile 2014, n. 19)

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Valle D’Aosta
(Sezione Unica)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 58 del 2013, proposto da:

– An. Vi. Ca., rappresentato e difeso dall’Avv. Massimiliano Sciulli, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Aosta, Via Losanna n. 10;

contro

– il Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso per legge all’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino, e domiciliato presso la sede della stessa in Torino,
Corso Stati Uniti n. 45;

– la Legione Carabinieri Piemonte e Valle d’Aosta, in persona del Comandante pro-tempore;

– il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, in persona del Comandante pro-tempore;

per l’annullamento

– del provvedimento n. 222/4 del Comandante del Gruppo Carabinieri di Aosta datato 12 luglio 2013 con il quale è stato rigettato il ricorso gerarchico del 27 giugno 2013 avverso il provvedimento n. 189/2011-2013 del 28 maggio 2013;

– nonché del provvedimento n. 189/2011-2013 con il quale è stata inflitta al ricorrente la sanzione della consegna di gg. 3.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Designato relatore il primo referendario Antonio De Vita;

Udito, all’udienza pubblica del 6 marzo 2014, il procuratore della parte ricorrente, come specificato nel verbale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

Fatto

Con ricorso notificato in data 29 ottobre 2013 e depositato il 9 novembre successivo, il ricorrente ha impugnato sia il provvedimento n. 222/4 del Comandante del Gruppo Carabinieri di Aosta datato 12 luglio 2013 con il quale gli è stato rigettato il ricorso gerarchico del 27 giugno 2013 avverso il provvedimento n. 189/2011-2013 del 28 maggio 2013, sia quest’ultimo provvedimento con il quale gli è stata inflitta la sanzione della consegna di 3 giorni.

Va premesso che, in data 10 aprile 2013, il Comandante della Compagnia dei Carabinieri di Aosta comunicava al ricorrente, Maresciallo Capo dell’Arma dei Carabinieri, di aver instaurato un procedimento disciplinare a suo carico per la condotta non consona al ruolo rivestito, tenuta dallo stesso ricorrente in occasione dello svolgimento di attività di Polizia giudiziaria in relazione ad una controversia intercorsa tra soggetti privati.

All’esito del procedimento disciplinare, con provvedimento del 28 maggio 2013, veniva inflitta al ricorrente la sanzione della consegna di tre giorni, motivandola con la circostanza che il predetto nello svolgimento di attività di polizia giudiziaria non si sarebbe astenuto dalla trattazione della questione, pur in presenza di una relazione di acclarata amicizia con una delle parti, provocando il formale risentimento della controparte, unitamente alla mancata informazione al diretto superiore in ordine alla anzidetta questione. Il ricorrente impugnava il provvedimento sanzionatorio con ricorso gerarchico che, in data 12 luglio 2013, veniva rigettato.

Con il presente ricorso si censurano i predetti provvedimenti per eccesso di potere per violazione di legge, per violazione e falsa applicazione dell’art. 58 e 59 D.P.R. n. 545 del 1986, per violazione e falsa applicazione degli artt. 1371, 1397 e 1398 del Codice dell’Ordinamento Militare (D. Lgs. n. 66 del 2010) e per violazione e falsa applicazione dell’art. 8 del D.M. 690 del 1996.

Ulteriormente si eccepiscono l’eccesso di potere per eccessiva genericità ed indeterminatezza, per violazione e falsa applicazione di legge, per difetto dei presupposti e travisamento dei fatti e per carenza di istruttoria, la violazione per erronea applicazione dell’art. 5 del D.P.R. n. 1199 del 1971 e degli artt. 713-716 e 717-732 del D.P.R. n. 66 del 2010.

Infine, si assumono l’eccesso di potere per violazione di legge e per carenza di motivazione circa l’omessa considerazione dei criteri di legge, in quanto nei provvedimenti impugnati nulla si riscontrerebbe in ordine ai criteri applicati nell’irrogare il tipo di sanzione e circa gli eccellenti precedenti di servizio del militare.

Si è costituito in giudizio il Ministero della Difesa, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

Alla pubblica udienza del 6 marzo 2014, su richiesta del procuratore della parte ricorrente, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Diritto

1. Il ricorso è fondato.

2. Con la prima censura si eccepisce l’illegittimità della sanzione impugnata, in quanto il procedimento disciplinare a carico del ricorrente si sarebbe svolto in un arco temporale eccessivamente lungo, in violazione della norma dell’ordinamento militare (art. 1398 del Codice dell’Ordinamento Militare) che impone di instaurare il procedimento disciplinare senza ritardo.

2.1. La doglianza è fondata.

Va evidenziato che nel caso di specie i fatti contestati al ricorrente si sono svolti in un periodo compreso tra il mese di agosto 2011 e il mese di gennaio 2012 (si veda relazione dell’Amministrazione: all. A).

Dall’esame della documentazione versata in atti e da quanto affermato nel ricorso, e sostanzialmente confermato anche dalla difesa erariale, emerge che il diretto superiore del ricorrente, il Luogotenente della Stazione dei Carabinieri di Aosta, è venuto a conoscenza della situazione nel mese di gennaio 2012, ovvero dei rapporti di frequentazione intercorrenti tra il Maresciallo Ca. e una delle parti in conflitto, e per questa ragione ha redarguito il suo sottoposto suggerendogli di astenersi dal trattare ulteriormente l’affare.

Pertanto è dalla fine del mese di gennaio 2012 che era noto alla gerarchia il comportamento asseritamente non consono ai doveri d’ufficio del ricorrente; l’azione disciplinare è stata avviata con la lettera di contestazioni comunicata soltanto in data 10 aprile 2013 (all. 4 dell’Amministrazione), ossia oltre un anno dopo dalla conoscenza dei fatti da parte del superiore gerarchico.

A tal proposito l’art. 1398, comma 1, lett. a), del D. Lgs. n. 66 del 2010 (Codice dell’Ordinamento Militare) dispone, tra l’altro, che il procedimento disciplinare deve essere instaurato senza ritardo dalla conoscenza dell’infrazione. Inoltre, l’art. 1397, comma 1, del citato Codice militare stabilisce che “ogni superiore che rilevi l’infrazione disciplinare, per la quale non è egli stesso competente a infliggere la sanzione, deve far constatare la mancanza al trasgressore, procedere alla sua identificazione e fare rapporto senza ritardo allo scopo di consentire una tempestiva instaurazione del procedimento disciplinare”.

Appare evidente che i tempi legati all’instaurazione del procedimento disciplinare, rispetto allo svolgimento dei fatti che ne hanno determinato l’avvio, non possono dirsi affatto ravvicinati, anzi apparendo del tutto sproporzionati anche con riguardo alla scarsa complessità degli accadimenti e al loro evolversi, come dimostrato dall’intervento del superiore gerarchico nei confronti del ricorrente (cfr., per una fattispecie similare, T.A.R. Lazio, Roma, I bis, 16 dicembre 2013, n. 10840).

Pertanto, non può che affermarsi l’illegittimità del procedimento disciplinare e del provvedimento sanzionatorio finale in conseguenza dell’eccessivo ritardo con cui il predetto procedimento è stato attivato.

2.2. La fondatezza della predetta censura, previo assorbimento delle restanti doglianze, determina l’accoglimento del ricorso e il conseguente annullamento degli atti impugnati con lo stesso ricorso.

3. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Valle d’Aosta (Sezione Unica), definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso indicato in epigrafe e, per l’effetto, annulla gli atti con lo stesso ricorso impugnati.

Condanna il Ministero della Difesa al pagamento delle spese di giudizio in favore della parte ricorrente nella misura di € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre I.V.A. e C.P.A., come per legge; dispone altresì la rifusione del contributo unificato sempre a favore della parte ricorrente.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Aosta nella camera di consiglio del 6 marzo 2014 con l’intervento dei magistrati:

Paolo Turco, Presidente

Silvia Cattaneo, Primo Referendario

Antonio De Vita, Primo Referendario, Estensore

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 10 APR. 2014.