Accertamento auxologico – Minore – Permesso di soggiorno per minore età.

(TAR Emilia Romagna, sez. Bologna, sentenza 18.06.2015, n. 593)

In tema di conversione del permesso di soggiorno per maggiore età, l’accertamento auxologico prevale sulla certificazione rilasciata da una Ambasciata italiana?

Il TAR felsineo dice no. Deve pertanto ritenersi prevalente la certificazione anagrafica rispetto all’esame medico.

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 382 del 2015, proposto da:

R.H., rappresentato e difeso dall’avv. Luigi De Fatico, con domicilio eletto presso il suo studio in Bologna, Via Garibaldi 7;

contro

Ministero dell’Interno, Questura di Bologna; Prefetto di Bologna, in persona dei rispettivi titolari in carica, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, anche domiciliataria in Bologna, Via Guido Reni 4;

per l’annullamento

del provvedimento prot. (…) emesso dal Prefetto di Bologna in data 17.02.15 a seguito di ricorso gerarchico presentato dal ricorrente teso ad ottenere il rinnovo / conversione del permesso di soggiorno avverso il diniego del Questore di Bologna del 4.6.2014;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2015 il dott. Ugo De Carlo e uditi per le parti i difensori Luigi De Fatico e Laura Paolucci;

Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il ricorrente aveva fatto ingresso in Italia nel 2010 venendo sottoposto a tutela con provvedimento del Tribunale di Bologna, ottenendo così un permesso di soggiorno per minore età in data 4.4.2011, rinnovato poi fino al 28.12.2012.

In detto lasso di tempo il ricorrente studiava e lavorava presso una ditta di panificazione ed otteneva il parere favorevole del Comitato per i minori stranieri presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per il proseguimento del soggiorno anche dopo la maggiore età.

Presentava pertanto permesso di soggiorno attestando una regolare attività lavorativa che veniva respinto perché la Questura disponeva un accertamento auxologico da cui risultava che al momento della presentazione del permesso (6.11.2012) era già maggiorenne poiché l’età riscontrata era pari a 19 anni.

Nell’unico motivo del ricorso presentato avverso tale provvedimento, si contesta la validità dell’esame disposto dalla Questura ai fini di trarne convincimenti inequivocabili relativamente alla reale età del soggetto.

Tenuto conto della minima differenza tra età anagrafica ed età accertata con l’esame auxologico, il margine di errore è sempre possibile.

Deve pertanto ritenersi prevalente la certificazione anagrafica rispetto all’esame medico.

Il Ministero dell’Interno si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.

Il ricorso è fondato.

A fronte di un certificato di nascita tradotto e legalizzato, proveniente dall’ambasciata italiana in Bangladesh, non si può negare il permesso richiesto ritenendo più rilevante un accertamento auxologico.

Tale documentazione fa fede fino a prova contraria che, però, non può essere costituito da un accertamento medico che presenta comunque un tasso di aleatorietà.

Se si esaminano i protocolli redatti anche presso il Ministero della Giustizia per l’accertamento dell’età di minori privi di documenti, si potrà riscontrare come in essi gli ausili medici, sia di tipo radiografico che auxologico, non vengono ritenuti metodi incontrovertibili.

Di conseguenza il provvedimento impugnato merita di essere annullato per un nuovo esame che tenga conto della documentazione anagrafica.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.

Condanna il Ministero dell’Interno alla rifusione delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 2.000,00 oltre C.P.A. ed I.V.A. e con restituzione del contributo unificato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2015 con l’intervento dei magistrati:

Michele Perrelli, Presidente

Alberto Pasi, Consigliere

Ugo De Carlo, Primo Referendario, Estensore