Accordo tra le parti ed accertamento dell’inesistenza della servitù di passaggio (Corte di Cassazione, Sezione VI Civile, Sentenza 26 agosto 2022, n. 25423).

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. BERTUZZO Mario – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CRICUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27987-2021 proposto da:

(OMISSIS) VANIA e (OMISSIS) VALLIS, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA (OMISSIS) (OMISSIS) n. 51, presso lo studio dell’avv. ANTONELLO (OMISSIS), rappresentati e difesi dall’avv. VIERI (OMISSIS)

-ricorrenti-

contro

(OMISSIS) FABRIZIO e (OMISSIS) GIUSEPPE

-intimati –

avverso la sentenza n. 746/2021 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 02/04/2021;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/07/2022 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.

FATTI DI CAUSA

Con ricorso ex art. 702 c.p.c. (OMISSIS) Vallis e Vania evocavano in giudizio (OMISSIS) Giuseppe e Fabrizio innanzi il Tribunale di Firenze, sezione distaccata di Empoli, invocando l’accertamento dell’inesistenza di una servitù di passaggio originariamente esistente sul fondo attoreo, a fronte dell’accordo, intervenuto tra le parti e consacrato in apposito contratto scritto, per trasferire detto diritto di transito in altra collocazione.

Gli attori invocavano altresì la condanna dei convenuti al pagamento di un’indennità a fronte delle violazioni ed inosservanze alle prescrizioni di cui all’accordo dianzi richiamato, nonché al risarcimento del danno.

Nella resistenza dei convenuti, che eccepivano la realizzazione del nuovo tracciato della servitù con modalità non conformi agli accordi raggiunti tra le parti, il Tribunale accoglieva la domanda, relativamente all’accertamento di inesistenza della servitù ed all’indennità per le relative violazioni, rigettando invece la richiesta risarcitoria.

Interponevano appello avverso detta decisione i convenuti e la Corte di Appello di Firenze, con la sentenza impugnata, n. 746/2021, resa nella resistenza degli appellati, accoglieva il gravame, rigettando le domande proposte dai (OMISSIS) e condannandoli alle spese del doppio grado.

Propongono ricorso per la cassazione di detta decisione (OMISSIS) Vallis e Vania, affidandosi ad un unico motivo.

Le parti intimate non hanno svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: “PROPOSTA DI DEFINIZIONE EX ART. 380-BIS COD. PROC. CIV. INAMMISSIBILITA’ del ricorso.

Con ricorso ex art. 702 c.p.c. (OMISSIS) Vallis e Vania evocavano in giudizio (OMISSIS) Giuseppe e Fabrizio innanzi il Tribunale di Firenze, sezione distaccata di Empoli, invocando l’accertamento dell’inesistenza di una servitù di passaggio originariamente esistente sul fondo attoreo, a fronte dell’accordo, intervenuto tra le parti e consacrato in apposito contratto scritto, per trasferire detto diritto in altra collocazione.

Gli attori invocavano altresì la condanna dei convenuti al pagamento di un’indennità a fronte delle violazioni ed inosservanze alle prescrizioni di cui all’accordo dianzi richiamato, nonché al risarcimento del danno.

Nella resistenza dei convenuti, che eccepivano la realizzazione del nuovo tracciato della servitù con modalità non conformi agli accordi raggiunti tra le parti, il Tribunale accoglieva la domanda, relativamente all’accertamento di inesistenza della servitù ed all’indennità per le relative violazioni, rigettando invece la richiesta risarcitoria.

Interponevano appello avverso detta decisione i convenuti e la Corte di Appello di Firenze, con la sentenza impugnata, n. 746/2021, resa nella resistenza degli appellati, accoglieva il gravame, rigettando le domande proposte dai (OMISSIS) e condannandoli alle spese del doppio grado.

Propongono ricorso per la cassazione di detta decisione (OMISSIS) Vallis e Vania, affidandosi ad un unico motivo.

Le parti intimate non hanno svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità.

Con l’unico motivo, i ricorrenti lamentano l’omesso esame, da parte del giudice di merito, del fatto che i (OMISSIS) avevano accettato il trasferimento della servitù dal vecchio tracciato al nuovo.

La censura è inammissibile.

La Corte di Appello non ha omesso l’esame dell’accordo intervenuto tra le parti sul trasferimento della servitù dal tracciato originario ad una nuova sede, ma –al contrario– ne ha considerato il contenuto e, all’esito, ha ritenuto che nella realizzazione del nuovo percorso gli odierni ricorrenti non avessero rispettato le misure specificamente previste nell’accordo di trasferimento (cfr. pagg. 9 e s. della sentenza impugnata).

Di conseguenza, a fronte del ravvisato inadempimento, da parte dei (OMISSIS), agli obblighi nascenti dalla scrittura privata che disciplinava il trasferimento della servitù, la quale costituiva titolo costitutivo del diritto di transito sul nuovo tracciato previsto dalle parti, la Corte fiorentina ha ritenuto irrilevante la circostanza che il diritto di passaggio potesse comunque essere esercitato (cfr. pag. 11).

In presenza, infatti, di un titolo certo che disciplina le modalità di esercizio del diritto reale, solo al suo contenuto deve farsi riferimento, posto il criterio di graduazione delle fonti regolatrici dell’estensione e dell’esercizio delle servitù previsto dall’art. 1063 c.c.”.

Il Collegio condivide la proposta del Relatore.

Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile.

Nulla per le spese, in assenza di svolgimento di attività difensiva da parte intimata nel presente giudizio di legittimità.

Stante il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D .P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello art. 13, se dovuto.

Così deciso nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile della Suprema Corte di cassazione, in data 14 luglio 2022.

Depositato in Cancelleria il 26 agosto 2022.

SENTENZA – copia non ufficiale -.