Affinché sia integrata la fattispecie sanzionata dall’art. 624 bis cod. pen., è necessario che sia accertato che il luogo nel quale è perpetrato il furto sia per sua struttura o per l’uso che se ne faccia in concreto, una destinazione legata e riservata alla esplicazione di attività proprie della vita privata della persona offesa, ancorché non necessariamente coincidenti con quelle propriamente domestiche o familiari, ma identificabili anche con attività produttiva, professionale, culturale, politica; deve cioè trattarsi di luoghi deputati allo svolgimento di attività che richiedano una qualche apprezzabile permanenza, ancorché transitoria e contingente, della persona offesa, per taluna delle finalità predette.