Aggredisce la vittima con una testata al volto: sussiste l’aggravante del fatto commesso da più persone (Corte di Cassazione, Sezione I Penale, Sentenza 29 aprile 2022, n. 16629).

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TARDIO Angela – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. ROCCHI Giacomo – Consigliere –

Dott. DI GIURO Gaetano – Consigliere –

Dott. SANTALUCIA Giuseppe – Rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS) GIAMPIETRO nato a REGALBUTO il 23/06/19xx;

avverso la sentenza del 27/04/2021 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere, Dott. GIUSEPPE SANTALUCIA;

il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Dott. PIERGIORGIO MOROSINI, (si omette, in quanto indecifrabile), che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

Ritenuto in fatto

1. La Corte di appello di Caltanissetta, giudicando in sede di rinvio a seguito di annullamento disposto dalla Corte di cassazione, ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Enna condannò alla pena di mesi sei e giorni quindici di reclusione Giampietro (OMISSIS) per il reato di cui agli articoli 110, 582 e 585 cod. pen. per aver cagionato lesioni a Davide (OMISSIS), unitamente ad una persona rimasta ignota.

La Corte di cassazione dispose l’annullamento con rinvio in punto della circostanza aggravante delle più persone riunite, ricordando che ai fini della configurabilità dell’aggravante è richiesto che le violenze nei confronti della persona offesa siano poste in essere da diversi coimputati contestualmente, non da soli e in momenti successivi.

2. La Corte di appello ha allora rilevato che, secondo quanto risulta dalle prove in atti, quando l’imputato colpì la persona offesa erano presenti altre persone, rimaste ignote, che pure avevano aggredito la persona offesa.

Ciò è stato riferito da Davide (OMISSIS), che ha puntualizzato che l’aggressione fu eseguita in due momenti e che quando intervenne l’imputato lui era ancora all’interno del locale e lì si trovavano anche tutti gli altri giovani che avevano partecipato all’aggressione. Queste dichiarazioni sono state confermate da Samanta (OMISSIS), fidanzata di Davide (OMISSIS), e da Vito Enrico (OMISSIS).

3. Avverso la, sentenza ha proposto ricorso il difensore di Giampietro (OMISSIS).

Con il primo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione.

La Corte di appello ha travisato le prove dichiarative e non ha quindi preso atto che l’aggressione posta in essere dall’imputato (con una testata al volto) avvenne quando il primo segmento dell’aggressione ad opera degli altri soggetti era cessato e costoro erano già andati via.

Anche a voler ipotizzare che almeno uno di costoro si trovasse nei pressi dell’uscita del locale, e quindi del luogo in cui l’imputato dette la testata al volto alla persona offesa, non è comunque dubbio che la condotta dell’imputato fu del tutto scollegata dalla prima aggressione.

Tanto premesso, non può ritenersi sussistente l’aggravante delle più persone riunite.

4. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso.

Considerato in diritto

1. Il ricorso non merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.

2. Il giudice del rinvio ha fatto corretta applicazione del principio di diritto espresso dalla sentenza di annullamento.

Si è mosso tenendo conto della statuizione della Corte di cassazione e ha evidenziato che al momento dell’aggressione portata avanti dall’imputato erano presenti al fatto altre persone, rimaste ignote, che poco prima avevano loro stesse aggredito la vittima.

Ha ribadito che quell’aggressione avvenne in due tempi ma ha precisato che l’imputato, che agì nella seconda fase, colpì la vittima alla presenza quando “ancora gli altri aggressori non si erano allontanati verso le macchine”.

Il giudice del rinvio ha chiarito che l’aggressione avvenne in due momenti, come dichiarato dalla persona offesa, e che l’imputato intervenne proprio quando gli amici di Davide (OMISSIS) stavano allontanando quest’ultimo dal locale.

Le due fasi dell’aggressione non hanno segnato, come emerge dalla ricostruzione della impugnata sentenza e di quella della sentenza di primo grado, due diversi e distinti fatti del tutto slegati, perché non è emerso che l’imputato si determinò all’aggressione per ragioni tutt’affatto diverse ed estranee a quelle sottese alla prima fase.

L’imputato, per come è dato leggere nella sentenza di primo grado (fl. 3), era parte di quel gruppo di persone che quella sera importunavano le ragazze presenti nel locale, fatto questo che fu all’origine dell’aggressione.

3. Non sono pertanto fondate le critiche di ricorso con cui si afferma una totale autonomia delle due fasi dell’aggressione, perché l’imputato si determinò ad aggredire la vittima nell’ambito di un unico contesto di insensata contrapposizione.

Sono poi inammissibili le doglianze con cui si è contrastata la ricostruzione accolta in sentenza, per la parte in cui attraverso una rilettura dei dati di prova hanno accreditato una versione dei fatti diversa, ossia che al momento dell’aggressione portata avanti dall’imputato si fossero già allontanati gli altri aggressori.

4. Deve allora concludersi che il giudice del rinvio ha osservato il principio di diritto e si è attenuto all’insegnamento per il quale “in tema di delitti contro la vita e l’incolumità individuale, ai fini della configurabilità dell’aggravante del fatto commesso da più persone riunite, introdotta dalla legge 15 luglio 2009, n. 94, nel corpo dell’art. 585, comma primo, cod. pen., è richiesta la simultanea presenza di non meno di due persone nel luogo ed al momento di realizzazione della condotta violenta, pur se questa sia posta in essere da una soltanto di esse” – Sez., n. 12743 del 20/02/2020, Rv. 279022; cfr., anche, Sez.2, n. 33210 del 15/06/2021, Rv. 281916 -.

5. Il ricorso deve pertanto essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 30 marzo 2022.

Depositato in Cancelleria il 29 aprile 2022.

SENTENZA – copia non ufficiale -.