REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE
Composta da:
GIUSEPPE SANTALUCIA – Presidente –
FRANCESCO CENTOFANTI – Consigliere –
BARBARA CALASELICE – Consigliere –
RAFFAELLO MAGI – Consigliere –
ANGELO VALERIO LANNA – Relatore –
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CASA CIRCONDARIALE di SASSARI DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
nel procedimento a carico di
(OMISSIS) (OMISSIS), nato a (OMISSIS) (OMISSIS) (OMISSIS) il xx/xx/19xx;
avverso l’ordinanza del 27/09/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di Sassari;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione del Consigliere Dott. ANGELO VALERIO LANNA;
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale, Dott.ssa CRISTINA MARZAGALLI, che ha chiesto l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato
RITENUTO IN FATTO
1. Il Magistrato di sorveglianza di Sassari – in accoglimento del reclamo presentato da (omissis) (omissis), soggetto sottoposto al regime penitenziario differenziato ex art. 41-bis legge 26 luglio 1975, n. 354 – ha disposto che il detenuto potesse adoperare il lettore per ascoltare compact disk, all’interno della propria camera detentiva, senza limiti di orario e, infine, che potesse acquistare ulteriori supporti musicali di libero commercio, direttamente tramite l’Amministrazione penitenziaria o l’impresa di mantenimento.
1.1. Avverso tale provvedimento ha proposto reclamo il D.A.P., evidenziando come la notte vi sia una ridotta presenza del personale di custodia, così scemando le possibilità di efficace controllo e aggiungendo che i supporti musicali, una volta manipolati, ben si prestano anche a eventuali utilizzi impropri. Secondo il reclamante, inoltre, non sussiste il relativo diritto soggettivo, in capo al detenuto.
1.2. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Sassari ha respinto il reclamo del D.A.P., ritenendo l’utilizzo del lettore CD assimilabile a quello degli apparecchi televisivi e radiofonici, consentiti nell’intero arco delle ventiquattro ore.
Le esigenze di vigilanza poste a fondamento del reclamo, inoltre, sono state reputate prive di riscontro, anche in considerazione del fatto che si tratta di materiale acquistato tramite l’impresa di mantenimento. Circoscrivere l’utilizzo del lettore CD alle sole ore diurne, infine, rappresenterebbe una profonda limitazione all’esercizio di un diritto del soggetto ristretto.
2. Ricorrono per cassazione la Casa Circondariale di Sassari, il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, in persona del Direttore in carica e il Ministro della Giustizia, in persona del Ministro in carica, con unico atto di impugnazione a firma dell’Avvocatura dello Stato, in persona dell’avv. (omissis) (omissis), deducendo un solo motivo – articolato in plurime doglianze – che viene di seguito enunciato entro i limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen. e a mezzo del quale viene denunciata violazione dell’art. 41-bis legge 26 luglio 1975, n. 354, nonché violazione dell’art. 14 della Circolare del D.A.P. del 02/10/2017.
L’ordinanza impugnata si fonda su una valutazione di carattere esclusivamente astratto, ma manca di interrogarsi sull’incidenza che l’ampliamento della possibilità di utilizzo del lettore CD in orario notturno possa avere, sull’organizzazione del carcere, in termini di risorse umane e materiali da destinare al relativo adempimento.
In realtà, la sezione che ospita i detenuti assoggettati al regime detentivo di cui all’art. 41-bis Ord. pen. è una delle più affollate dell’intero territorio nazionale e i controlli demandati al personale riguardano non solo la messa in sicurezza esterna dei dispositivi, ma anche il controllo circa la natura del contenuto. Trascura inoltre, il Tribunale di sorveglianza, l’abitudine dei detenuti di servirsi dei supporti magnetici in modo improprio, ossia per verificare la presenza del personale penitenziario.
3. Il Procuratore generale ha chiesto l’annullamento con rinvio.
La Circolare del D.A.P. del 02/10/2017 regolamenta le modalità di possesso e di utilizzo di strumenti tecnologici, da parte dei soggetti sottoposti al regime detentivo ex art. 41-bis legge 354 del 1975 e, segnatamente:
a) consente di detenere una radio e una televisione;
b) prevede l’autorizzazione all’acquisto di un apparecchio di modico valore, sfornito di connessioni esterne.
Secondo il Tribunale di Sorveglianza di Sassari, questa limitazione non terrebbe conto del diritto del detenuto di personalizzare l’ascolto di musica per finalità ricreative.
L’accertamento della situazione dell’istituto penitenziario, compiuta dal provvedimento impugnato, è però espressiva di un apprezzamento astratto, che rischia di vincolare la Direzione del carcere a una prestazione inesigibile, colma di adempimenti non individuati concretamente, in termini di risorse umane e materiali.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
2. Quanto alle regole ermeneutiche che governano la materia, giova anzitutto precisare come venga in rilievo – nel presente procedimento – non il diritto del detenuto di poter adoperare un lettore di compact disk (diritto a lui già accordato) bensì le modalità di esercizio di tale diritto, con particolare riferimento alla possibilità di fruire di tale dispositivo in orario notturno.
2.1. Noto è poi come il reclamo giurisdizionale al magistrato di sorveglianza, previsto dagli artt. 35-bis e 69, comma 6, lett. b), Ord. pen., ammetta la tutela delle posizioni giuridiche soggettive qualificabili in termini di “diritto”, incise da condotte dell’Amministrazione violative di disposizioni previste dalla legge penitenziaria e dal relativo regolamento, dalle quali “derivi al detenuto o all’internato un attuale e grave pregiudizio”.
L’utilizzo di tale rimedio postula allora la sussistenza – in capo al detenuto – di una posizione giuridica attiva, non ulteriormente comprimibile per effetto della carcerazione e direttamente meritevole di protezione, nonché una condotta, imputabile all’Amministrazione penitenziaria, che si collochi in una situazione di illegittimo contrasto con tale posizione soggettiva (Sez. 1, n. 36865 del 08/06/2021, Ministero della Giustizia, Rv. 281907, in motivazione; si veda anche Sez. 1, n. 43516 del 27/06/2023, Mignolo, n.m., nella cui parte motiva può leggersi quanto segue: ‹‹È, peraltro, evidente che dalla condizione detentiva possano derivare limitazioni, anche significative, all’ordinaria sfera dei diritti soggettivi della persona, anche quale diretta conseguenza dell’adozione di misure e provvedimenti organizzativi dell’Amministrazione stessa, volti a disciplinare la vita degli istituti, a garantire l’ordine e la sicurezza interna e l’irrinunciabile principio del trattamento rieducativo; misure e provvedimenti che, ove adottati nel rispetto dei canoni di ragionevolezza e proporzionalità, incidono legittimamente sulla posizione soggettiva del ristretto, andando ad integrarne l’ambito di autorizzata e lecita compressione (Sez. 1, n. 4030 del 04/12/2020, Ministero della Giustizia, Rv. 280532).
A partire da tale constatazione, questa Corte, da tempo, evidenzia che il diritto soggettivo del detenuto, nel suo nucleo intangibile, cui è garantita protezione, non va confuso con le mere modalità di esercizio di esso, inevitabilmente assoggettate a regolamentazione (Sez. 1, n. 23533 del 07/07/2020, Mandala, Rv. 279456; Sez. 1, n. 767 del 15/11/2013, Attanasío, Rv. 258398): la sola negazione del diritto in quanto tale integra lesione suscettibile di reclamo giurisdizionale, mentre le modalità di esplicazione del diritto restano affidate alle scelte discrezionali dell’Amministrazione penitenziaria, in funzione delle esigenze dì ordine e disciplina interne, che, ove non manifestamente irragionevoli, ovvero sostanzialmente inibenti la fruizione del diritto, non sono sindacabili in sede giudiziaria (Sez. 7, n. 373 del 29/05/2014, dep. 2015, Attanasio, Rv. 261549)››.
2.2. Sul punto, questa Corte ha anche ripetutamente chiarito – con riferimento ai condannati sottoposti al regime penitenziario differenziato ex art. 41-bis Ord. pen. – come occorra sempre procedere a una valutazione, in ordine al fatto che l’autorizzazione all’acquisto e alla detenzione dei supporti magnetici – e dei relativi lettori digitali – abbia, o meno, un riflesso dannoso sull’organizzazione complessiva dell’istituto, in termini di controllo e sicurezza (Sez. 1, n. 1306 del 17/11/2023, dep. 2024, Ministero della Giustizia, Rv. 285656; Sez. 1, n. 49280 del 28/09/2022, Ministero della Giustizia, Rv. 283819; Sez. 1, n. 43484 del 30/09/2021, Ministero della Giustizia, Rv. 282213).
È utile anche il richiamo a Sez. 1, n. 7324 del 22/11/2023, dep. 2024, Ministero della Giustizia, Rv. 285811 (sebbene pronunciata in tema di ricezione di libri e giornali), la quale ha ribadito la legittimità dell’adozione di limitazioni, da parte dell’Amministrazione penitenziaria, laddove esse non determinino “un’eccessiva ed ingiustificata compressione dei diritti”.
In via ancor più generale, ci si può poi rifare ad un principio di diritto valido in una molteplicità di situazioni, enunciato da Sez. 1, n. 443 del 17/11/2022, dep. 2023, Ministero della Giustizia, Rv. 283895, la quale – ancora in tema di regime differenziato ex art. 41-bis Ord. pen. – ha precisato come siano da ritenersi legittime le limitazioni imposte dall’Amministrazione penitenziaria, laddove esse non vadano a incidere direttamente su un determinato diritto soggettivo (nel caso di specie, veniva in rilievo quello all’affettività), incentrandosi invece – in via esclusiva – sulle modalità di esercizio dello stesso, che restano specificamente affidate alla discrezionalità amministrativa.
3. Nel caso di specie, la questione alla quale il giudice a quo ha risposto in senso affermativo (si ripete: se il detenuto possa fruire del lettore CD anche nelle ore notturne) riveste una natura prettamente organizzativa, e, pertanto, rientra nella sfera di attribuzione esclusiva dell’Amministrazione penitenziaria, che ha regolato le modalità di esercizio del diritto senza inibirlo.
3.1. Il Tribunale di sorveglianza ha assunto l’avversata decisione, al contrario, omettendo di considerare adeguatamente il pur rappresentato impiego di risorse umane, inevitabilmente necessario, al fine dell’ascolto preventivo dei CD; tale inadeguata valutazione, peraltro, si incentra proprio su uno dei pilastri del diniego opposto in sede amministrativo, rispetto alla richiesta inoltrata dal condannato.
3.2. Carente e contraddittoria, inoltre, risulta l’affermazione secondo la quale il divieto di uso del lettore CD, in orario notturno, debba essere intesa alla stregua di una rilevante limitazione del diritto.
Tale asserzione, infatti, non è seguita dalla esposizione degli aspetti specifici, che siano reputati atti a integrare una lesione del diritto e non, piuttosto, una legittima regolamentazione – in sede amministrativa – delle modalità di esplicazione dello stesso.
4. Per concludere, il tema proposto dal ricorso, ossia la possibilità di utilizzo del lettore CD, senza limitazioni in orario notturno, integra una questione che attiene alla regolamentazione delle modalità di esercizio del diritto, non venendo in rilievo alcuna lesione dello stesso.
A fronte di una specifica valutazione negativa, motivatamente compiuta dalla Casa circondariale, la quale ha rappresentato – in maniera né illogica, né incongrua – la sussistenza di rilevanti difficoltà di tipo organizzativo, non è consentito al giudice di sorveglianza assumere una funzione di tipo direttamente gestionale e operare una valutazione di tipo genuinamente sostitutivo, consentita esclusivamente nel caso in cui venga posto a fondamento del rifiuto una motivazione del tutto irragionevole.
5. Alla luce delle considerazioni che precedono, si impone l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata, in quanto adottata in materia eccedente ì corretti confini della giurisdizione. Per le medesime ragioni, deve essere annullata l’ordinanza emessa dal Magistrato di sorveglianza di Sassari su reclamo del 04/05/2022.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e l’ordiannza del Magistrato di sorveglianza di Sassari emessa nei confronti di (omissis) (omissis) su reclamo del 4 maggio 2022.
Così deciso, 08/01/2025.
Depositato in Cancelleria il 5 febbraio 2025.