REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUINTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CATENA Rossella – Presidente
Dott. ROMANO Michele – Consigliere
Dott. SESSA Renata – Consigliere
Dott. BORRELLI Paola – Rel. Consigliere
Dott. BRANCACCIO Matilde – Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS) GIOVANNI BATTISTA nato a (OMISSIS) il 10/03/1962;
avverso la sentenza del 23/09/2019 della CORTE APPELLO di ROMA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott.ssa PAOLA BORRELLI;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Dott. VINCENZO SENATORE — ai sensi dell’art. 23, comma 8, d.l. 137 del 2020, conv. dalla I. 176 del 2020 – che ha chiesto l’annullamento senza rinvio per intervenuta remissione di querela.
RITENUTO IN FATTO
1. La sentenza impugnata è stata emessa il 23 ottobre 2019 dalla Corte di appello di Roma ed ha confermato la decisione del Tribunale della stessa città che aveva condannato Giovanni Battista (OMISSIS) per furto semplice di carburante dall’interno di un distributore, dove aveva fatto rifornimento per poi allontanarsi senza pagare.
2. Contro l’anzidetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia dell’imputato, ricorso suddiviso in quattro motivi.
2.1. Il primo motivo di ricorso invoca l’estinzione del reato per intervenuta remissione di querela, giacché il firmatario dell’originaria denunzia-querela, Silvano (OMISSIS), preso atto del risarcimento da parte dell’imputato, l’aveva rimessa e l’imputato aveva accettato detta remissione.
2.2. Per dichiarato mero scrupolo difensivo, il ricorrente formula altre censure.
Nel secondo motivo di ricorso denunzia violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla ritenuta legittimazione del (OMISSIS) a sporgere la querela.
Incontestato che la legittimazione suddetta spetta anche anche al soggetto che sia solo titolare di una posizione qualificata sul bene sottratto, anche se privo di poteri di rappresentanza conferitigli dal titolare, il ricorrente contesta che la posizione del (OMISSIS) non sia stata correttamente inquadrata.
Egli, infatti, non sarebbe il responsabile del distributore di carburanti, ma un semplice dipendente che si trovava in servizio al momento dei fatti.
2.3. Il terzo motivo di ricorso lamenta vizio di motivazione quanto al ragionamento probatorio concernente l’individuazione dell’imputato da parte di (OMISSIS).
A quest’ultimo, prima di sottoporgli in visione l’album fotografico per il riconoscimento, non era stato chiesto di descrivere l’autore del fatto e, in dibattimento, egli aveva reso una descrizione confusa.
Inoltre, non essendo stati escussi gli operanti, non era stato appurato il criterio attraverso il quale erano state selezionate le fotografie, nonché la ragione per la quale, nell’album, non fosse stata inserita la foto di Paolo (OMISSIS), intestatario dell’autovettura e quali fossero i rapporti di quest’ultimo con il prevenuto.
Il Tribunale, nonostante, nei filmati di sorveglianza, non fossero visibili il volto e altri tratti somatici del soggetto che stava effettuando il rifornimento, aveva affermato che questi assomiglia all’imputato come effigiato.
Nulla i Giudici dell’appello hanno osservato quanto al coefficiente soggettivo del reato.
2.4. Il quarto motivo di ricorso deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche, affidato ad una motivazione stereotipata.
3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto l’annullamento senza rinvio per remissione di querela.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
2. In allegato al ricorso c’è, infatti, una remissione di querela della persona offesa, raccolta dalla polizia giudiziaria, ed un atto di accettazione a firma dell’imputato.
2.1. Come invocato con il primo motivo di ricorso, dunque, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio per essere il reato estinto per remissione di querela, trattandosi di fattispecie procedibile a querela di parte.
3. Ai sensi dell’art. 340, ultimo comma, cod. proc. pen., in assenza di diverso accordo, le spese del procedimento vanno poste a carico del querelato.
P.Q.M.
annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per remissione di querela.
Pone le spese del procedimento a carico del querelato Giovanni Battista (OMISSIS).
Così deciso il 20/1/2021.
Depositato in Cancelleria l’8 febbraio 2021.