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Continue to ChatAl fine di escludere la credibilità del richiedente asilo non può attribuirsi rilievo esclusivo alla tardiva produzione dei documenti, in quanto l’art. 3, comma 5 d. lgs. 2007, n. 251 prevede che essi possono essere prodotti, ben potendo la domanda essere accolta anche se non suffragata da riscontri documentali. https://noiradiomobile.org/al-fine-di-escludere-la-credibilita-del-richiedente-asilo-non-puo-attribuirsi-rilievo-esclusivo-alla-tardiva-produzione-dei-documenti-in-quanto-lart-3-comma-5-d-lgs-2007-n-251-prevede/