Al fine di escludere la credibilità del richiedente asilo non può attribuirsi rilievo esclusivo alla tardiva produzione dei documenti, in quanto l’art. 3, comma 5 d. lgs. 2007, n. 251 prevede che essi possono essere prodotti, ben potendo la domanda essere accolta anche se non suffragata da riscontri documentali.

(Corte di Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 23 novembre 2016, n. 23884)

…, omissis …

ORDINANZA

sul ricorso 13798-2014 proposto da:

(OMISSIS), ammesso al patrocinio a spese dello Stato, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS), giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, C.F (OMISSIS), in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 2141/2013 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA emessa il 29/11/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/09/2016 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ACIERNO.

FATTO E DIRITTO

In ordine al procedimento recante il n. 13798 del 2014 e’ stata depositata la seguente relazione:

Il Sig. (OMISSIS) aveva ottenuto davanti al Tribunale di Bologna il riconoscimento dello status di rifugiato politico, pur avendo richiesto in via subordinata anche quello relativo alla protezione sussidiaria.

Il tribunale aveva ritenuto coerente e plausibile il racconto del cittadino straniero, nonche’ ammissibili e rilevanti i documenti prodotti comprovanti ordini di ricerca e cattura relativi all’anno 2007. In tale anno il richiedente era rimasto coinvolto in uno scontro con le forze di polizia durante una manifestazione di protesta contro la corruzione e la dittatura in Guinea.

Su appello del Ministero dell’Interno la Corte d’appello ha escluso il riconoscimento sia del rifugio politico che della protezione sussidiaria.

A sostegno della decisione assunta ha rilevato:

l’interessato non ha adeguatamente assolto all’onere di collaborazione immediata, spontanea e completa su di esso gravante.

Nelle dichiarazioni iniziali (rese il 20/6/2012) ha riferito di aver lasciato la Guinea nel 2007 una volta uscito dall’Ospedale della citta’ di (OMISSIS) dove era stato ricoverato per ferite alle gambe provocate dalle armi dei soldati che avevano guidato la repressione della manifestazione contro la dittatura alla quale egli aveva partecipato. In tale evenienza non aveva precisato che la Polizia lo aveva personalmente cercato per interrogarlo in merito ai disordini.

Tale ulteriore precisazione e’ stata resa soltanto davanti alla Commissione il 12/7/2012, riferendo inoltre che la Polizia lo aveva contattato piu’ volte per interrogarlo ma lui non si era presentato perche’ altri amici che erano andati erano scomparsi. Soltanto all’udienza del 17/572013 davanti al Tribunale ha anche riferito di ordini di cattura a suo carico senza spiegare il ritardo con il quale i documenti venivano allegati e prodotti.

A fronte dei dubbi dell’Avvocatura dello Stato sulla veridicita’ ed attendibilita’ dei documenti in questione ha precisato di essere stato informato tardivamente dell’importanza degli ordini di arresto che si e’ fatto inviare da persone con le quali era ancora in contatto in Guinea.

Questa condotta evidenzia il non assolvimento dell’obbligo di spontanea ed immediata collaborazione. Peraltro non ha indicato il nominativo della persona che gli ha fornito i documenti datati 2007 ed infine, deve rilevarsi che il cittadino straniero in essi e’ indicato come commerciante mentre ha riferito di essere studente.

Le incongruenze rilevate inducono a ritenere il racconto inattendibile ed in quanto tale inidoneo a suffragare non solo la domanda di rifugio politico ma anche la subordinata di protezione sussidiaria.

Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione il cittadino straniero affidato ai seguenti motivi:

Nel primo motivo viene dedotta la violazione del Decreto Legislativo n. 251 del 2007, articolo 3 e del Decreto Legislativo n. 25 del 2008, articolo 8 per avere la Corte d’Appello ritenuto l’inattendibilita’ del ricorrente non sulla base del parametro normativo stabilito dal citato articolo 3 ma sul rilievo non pertinente della gradualita’ delle dichiarazioni e della tardività della produzione dei documenti, omettendo di rilevare che, da un lato, non vi era alcuna incoerenza tra le dichiarazioni e che non vi e’ alcuna sanzione nella produzione in corso di giudizio dei documenti specie quando come nella specie, si fugge dal proprio paese a 14 anni per sfuggire alla polizia.

I documenti sono stati richiesti quando se ne e’ compresa la necessita’ non rinvenuta davanti la Commissione territoriale che ha escluso la protezione solo in virtu’ della risalenza dei fatti.

Infine ha precisato la parte ricorrente che dai documenti emerge come la qualifica di commerciante appartiene al padre del ricorrente.

Infine e’ stata del tutto omessa la verifica della situazione generale della Guinea Decreto Legislativo n. 25 del 2008, ex articolo 8.

Nel secondo motivo viene dedotta del Decreto Legislativo n. 251 del 2007, articoli 3 e 14 e 25 del 2008 per non avere la Corte d’Appello neanche affrontato l’esame della domanda subordinata volta al riconoscimento della protezione sussidiaria ed in particolare per avere ignorato la documentazione prodotta a sostegno della sussistenza delle condizioni per riconoscere la protezione sussidiaria ex articolo 14, lettera b) e c).

Entrambe le censure vengono formulate anche sotto il profilo dell’articolo 360 c.p.c., n. 5.

Secondo il rapporto del 2010 di Human Right Watch la modifica politica intervenuta non ha mutato il contesto d’insicurezza politica, assenza d’indipendenza dell’autorita’ giudiziaria, insufficiente tutela degli indagati e degli arrestati.

Negli anni successivi la situazione e’ peggiorata a causa della violenza diffusa ad opera dei militari. Sono continuati l’uso improprio di forza letale da parte della polizia nonche’ torture e maltrattamenti dei detenuti. Il rientro del ricorrente lo esporrebbe ad un serio rischio per la propria incolumita’ nonche’ la probabile esposizione a trattamenti inumani e degradanti.

L’esame dei due motivi di ricorso puo’ essere svolto congiuntamente dal momento che il nucleo delle censure e’ analogo.

Al fine di esaminarle e’ necessaria un’attenta esegesi del testo del Decreto Legislativo n. 251 del 2007, articolo 3 norma che costituisce il cardine del sistema di distribuzione dell’onere probatorio dei procedimenti di protezione internazionale, anche alla luce dei rilevanti interventi ermeneutici della giurisprudenza di legittimita’ al riguardo.

Il comma 1 stabilisce che il richiedente deve presentare, unitamente alla domanda di protezione internazionale o comunque appena disponibili, tutti gli elementi e la documentazione necessari a motivare la medesima domanda. Il legislatore ha prescritto un onere di leale e pronta collaborazione.

Tale onere evidenzia, in primo luogo che la proposizione del ricorso volto al riconoscimento della protezione internazionale non si sottrae al principio dispositivo e all’obbligo di allegare i fatti costitutivi della domanda, non potendo il giudice fondare la propria decisione su situazione del tutto estranee alle allegazioni di parti e interamente accertate officiosamente, (Cass. 19197 del 2015).

Entro tale perimetro, tuttavia, deve ritenersi che si consumi l’attuazione del principio dispositivo e l’onus probandi del richiedente. In particolare non e’ richiesta la puntuale produzione dei documenti posti a fondamento della descrizione della situazione di persecuzione e pericolo, in quanto la norma prevede nell’incipit del comma 1 che essi possano essere prodotto quando disponibili e nell’u.c. che la domanda possa essere accolta anche se non suffragata da riscontri documentali inerenti la situazione descritta se le dichiarazioni rese possano essere ritenute attendibili in base ai parametri tipizzati indicati nel richiamato Decreto Legislativo n. 251 del 2007, articolo 3, comma 5. Tali parametri sono cosi’ descritti:

a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda;

b) lutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed e’ stata fornita una idonea motivazione dell’eventuale mancanza di altri elementi significativi;

c) le dichiarazioni del richiedente sono ritenute coerenti e plausibili e non sono in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso, di cui si dispone:

d) il richiedente ha presentato la domanda di protezione internazionale il prima possibile, a meno che egli non dimostri di aver avuto un giustificato motivo per ritardarla;

e) dai riscontri effettuati il richiedente e’, in generale, attendibile.

I criteri indicati nella norma sono stati cosi’ declinati dalla giurisprudenza di legittimita’:

Nella pronuncia n. 8282 del 2013 e’ stato affermato che “la valutazione di affidabilita’ del dichiarante alla luce del Decreto Legislativo 19 novembre 2007, n. 251, articolo 3, comma 5 e’ vincolata ai criteri indicati dalla lettera a) e d) e deve essere compiuta in modo unitario (lettera e), tenendo conto dei riscontri oggettivi e del rispetto delle condizioni soggettive di credibilita’ contenute nella norma, non potendo lo scrutinio.finale essere fondato sull’esclusiva rilevanza di un elemento isolato.

Nella successiva n. 15782 del 2014 e’ stato incisamente sottolineato che: In tema di protezione internazionale, ai sensi del Decreto Legislativo 17 novembre 2007, n. 251, articolo 3, comma 5, le lacune probatorie del racconto del richiedente asilo non comportano necessariamente inottemperanza al regime dell’onere della prova, potendo essere superate dalla valutazione che il giudice del merito e’ tenuto a compiere delle circostanze indicate alle lettera da a) ad e) della citata norma, ed ulteriormente precisato che: ai fini della domanda di protezione internazionale, il Decreto Legislativo n. 251 del 2007, articolo 3, comma 5, richiede che il giudice non debba prendere in considerazione puramente e semplicemente la maggiore o minore specificita’ del racconto del richiedente asilo, ma gli impone anche di valutare se questi abbia compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda (lettera a), se tutti gli elementi pertinenti in suo possesso siano stati prodotti e se sia stata fornita una idonea motivazione dell’eventuale mancanza di altri elementi significativi (lettera b) (Cass. 16201 del 2015).

Nel provvedimento impugnato la valutazione negativa della credibilita’ del richiedente e l’applicazione della regola di giudizio non appaiono conformi ai predetti parametri normativi cosi’ come interpretati da questa Corte, dal momento che il rilievo decisivo se non esclusivo ritenuto fondante l’esclusione della credibilita’ del ricorrente si e’ individuato nella tardiva produzione di documenti, peraltro coerenti con la descrizione della situazione di persecuzione o comunque di pericolo per la propria incolumita’ fisica, prospettata dal ricorrente.

Al riguardo la Corte d’Appello di Bologna ha valutato negativamente il mero dato fenomenico della produzione in giudizio senza tuttavia fornire alcuna indicazione in ordine alla mancanza di giustificazioni in ordine al tempo della produzione nonostante, secondo quanto emerge dal ricorso, e secondo quanto risulta dalla ricostruzione delle dichiarazioni contenute nella sentenza impugnata, il ricorrente avesse dovuto lasciare il suo paese a 15 anni dopo una degenza in ospedale per sottrarsi ad una cattura da parte delle forze dell’ordine.

E’ mancata del tutto una giustificazione dell’inattendibilità fondata sui parametri indicati dal Decreto Legislativo n. 251 del 2007, articolo 3, comma 5, lettera a), b) e c) ovvero una spiegazione dell’inverosimiglianza intrinseca delle dichiarazioni del richiedente (risultate conformi e non contrastanti con la documentazione prodotta) e una valutazione delle circostanze soggettive (eta’ in primo luogo) ed oggettive di abbandono del proprio paese di origine.

Infine non e’ stato censurato neanche un difetto di specificità o di contraddittorieta’ delle predette dichiarazioni, essendo stata evidenziato soltanto la progressiva indicazione di circostanze volte a fornire precisazioni all’interno del medesimo contesto narrativo e del medesimo nucleo di denuncia di fatti di persecuzione o pericolose. Infine nessun cenno contiene la decisione impugnata alla situazione generale della Guinea con riferimento ai fatti denunciati, da svolgersi all’attualità Decreto Legislativo n. 251 del 2007, ex articolo 3, comma 1, (Cass. 8399 del 2014; 13172 del 2013).

La domanda relativa alla protezione sussidiaria e’ stata respinta senza alcun esame dei requisiti specifici ad essa inerenti.

In conclusione, ove si convenga sui rilievi il ricorso deve essere accolto”.

Il collegio condivide senza osservazioni la relazione depositata e per l’effetto cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Bologna in diversa composizione.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso. Cassa la pronuncia impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Bologna in diversa composizione.