Al giudice ordinario i danni derivanti dalla cattiva esecuzione dell’opera pubblica (Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civile, sentenza 25 marzo 2020, n. 7529).

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Primo Presidente –

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente di Sez. –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente di Sez. –

Dott. MANNA Felice – Presidente di Sez. –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente di Sez. –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4605-2019 per regolamento di giurisdizione proposto d’ufficio dal:

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CALABRIA, con ordinanza n. 226/2019 depositata il 5/2/19,

nella causa tra:

DE PACE FRANCESCO MARIA, DE PACE SILVIO, DE PACE ROBERTO, DE PACE GIOVANNI;

– ricorrenti non costituitisi in questa fase –

contro

ANAS S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;

– resistente –

contro

ASTALDI S.P.A., ING. NINO FERRARI IMPRESA DI COSTRUZIONI GENERALI S.R.L., CO.MERI S.P.A.;

– intimati –

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/11/2019 dal Consigliere Dott.ssa Maria ACIERNO;

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott. Carmelo CELENTANO, il quale chiede che la Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, dichiari sussistente la giurisdizione del giudice ordinario.

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria ha sollevato conflitto negativo di giurisdizione in relazione alla controversia, davanti ad esso pendente per effetto di rimessione da parte del Tribunale di Catanzaro (che aveva declinato la propria giurisdizione) e tempestiva riassunzione, riguardante la domanda di risarcimento dei danni patrimoniali subita da privati alle loro proprietà per effetto dei lavori di costruzione del tratto della E90 SS 106 Jonica nonché quelli riguardanti il mancato utilizzo dell’immobile.

Il T.A.R. ha affermato la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario perché nella specie i danni lamentati sono stati la conseguenza dell’inosservanza di regole di prudenza nell’esecuzione dei lavori e non come effetto dell’esercizio della potestà autoritativa della P.A.

In particolare il pregiudizio lamentato è la conseguenza di comportamenti colposi determinatisi nella fase di progettazione e realizzazione dell’opera pubblica, in violazione del principio del neminem ledere.

La giurisdizione del giudice amministrativo, infine, sarebbe da escludere anche in ordine al risarcimento per il mancato utilizzo dell’immobile a causa di occupazione temporanea in quanto non dovuta per l’esercizio di potestà ablatoria di natura espropriativa, facendosi valere il mancato godimento dei beni a causa dei lavori.

Si è costituita l’ANAS chiedendo l’affermazione della giurisdizione del giudice ordinario.

A medesima conclusione è pervenuto il Procuratore generale con propria requisitoria scritta.

Come esattamente rilevato nella requisitoria del Procuratore generale, la giurisprudenza delle S.U. è ferma nel ritenere che l’inosservanza di regole tecniche o canoni di diligenza e prudenza nella gestione dei propri beni può essere fatta valere dal privato davanti al giudice ordinario sia per conseguire il risarcimento del danno nei confronti della P.A. sia per ottenere un facere, non investendo tale domanda scelte ed atti autoritativi della P.A. (S.U. 16986 del 2017,3732 del 2016, 2052 del 2016).

Il riferimento contenuto nella citazione davanti al tribunale di Catanzaro relativa al fatto che sarebbe mancata un’adeguata progettazione con riferimento specifico al drenaggio non è rilevante perché si tratta comunque delle modalità esecutive della realizzazione dell’opera cui è estraneo l’esercizio di potestà autoritative.

Alla medesima conclusione deve pervenirsi in relazione alla domanda risarcitoria da mancata utilizzazione temporanea dei beni in quanto anche questa domanda trae origine da un mero comportamento di natura colposa non riconducibile all’esercizio di potestà autoritativa. Deve, pertanto, essere affermato la giurisdizione del giudice ordinario.

La sentenza del Tribunale di Catanzaro deve essere cassata e davanti a tale organo giudiziario devono essere rimesse le parti anche in relazione alle spese processuali del presente procedimento.

P.Q.M.

Dichiara la giurisdizione del giudice ordinario.

Cassa la sentenza del Tribunale di Catanzaro davanti al quale rimette le parti anche in relazione alle spese processuali del presente procedimento.

Così deciso nella camera di consiglio del 5 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 25 marzo 2020.

SENTENZA – copia non ufficiale -.