Alcolemia: al rifiuto dell’accertamento, i Carabinieri non sono tenuti ad informare il conducente: “vuole farsi assistere da un difensore” (Corte di Cassazione, Sezione IV Penale, Sentenza 5 maggio 2020, n. 13584).

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI SALVO Emanuele – Presidente

Dott. NARDIN Maura – Consigliere

Dott. ESPOSITO Aldo – Rel. Consigliere

Dott. BRUNO Mariarosaria – Consigliere

Dott. CENCI Daniele – Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

FRAGGERI ROCCO SERGIO nato a BUSTO ARSIZIO il xx/xx/xxxx;

avverso la sentenza del 18/03/2019 della CORTE APPELLO di MILANO;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Aldo ESPOSITO;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dott. Luca TAMPIERI che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso;

udito il difensore.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale di Busto Arsizio del 18 gennaio 2018, emessa all’esito di giudizio abbreviato, con cui Fraggeri Rocco Sergio era stato condannato alla pena complessiva di mesi cinque di arresto ed euro milleduecento di ammenda, in relazione ai reati di cui agli artt. 81 cod. pen., 186, comma 7, 187, comma 8, 186, comma 2, lett. c), 2- bis e 2-sexies, C.d.S..

Per quanto attiene alla dinamica del sinistro, in data 11 luglio 2015, alle ore 00.10, il personale di P.G. interveniva in Vanzeghello a seguito di segnalazione di un sinistro e sul posto era già presente tale Fraggeri, dichiaratosi conducente del veicolo, il quale, si presentava in stato di alterazione psicofisica e con alito vinoso.

Il Fraggieri rifiutava il ricovero ospedaliero e si dirigeva verso i Carabinieri, profferendo le seguenti parole: «tu non rappresenti nulla – tu non sei nessuno – domani mi arrangio col tuo maresciallo»; a questo punto i militari gli chiedevano se intendesse sottoporsi ad alcoltest per l’accertamento dello stato di ebbrezza e al prelievo di liquidi biologici presso una struttura ospedaliera per la ricerca di sostanze stupefacenti, ma l’imputato replicava, riferendo «non vado da nessuna parte – voi non siete nessuno – io conosco il vostro maresciallo» e dando un pizzicotto sulla guancia dell’App. Sc. Garbetta Domenico.

La Corte di appello ha rilevato che, quando si procede per il reato di guida in stato di ebbrezza, l’obbligo di dare avviso al conducente della facoltà di farsi assistere da un difensore per l’attuazione dell’alcoltest non ricorre se l’imputato abbia rifiutato di sottoporsi all’accertamento.

2. Il Fraggeri, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello per violazione di legge con riferimento al mancato avviso all’imputato di farsi assistere da un difensore di fiducia.

Si deduce che nel momento in cui gli operanti suggerivano la sottoposizione agli accertamenti strumentali, stavano già iniziando ‘Iter deputato all’accertamento del grado di intossicazione da alcool. Egli doveva essere informato della sua facoltà di essere assistito nel corso dell’atto di natura invasiva, a prescindere dalla circostanza che questi decidesse o meno di sottoporvisi.

Il Fraggeri era presente al momento dell’intervento degli operanti (che lo avevano raggiunto in prossimità dell’ambulanza) ma che allo stesso per giunta erano stati rivolti gli inviti a sottoporsi ad alcoltest (anche solo con la forma anomala del suggerimento) con ciò dando corso, seppure in forma embrionale, all’iter di accertamento in questione.

Non rilevava la possibilità che il Fraggeri avesse assunto un comportamento irriverente o irrispettoso nei confronti degli operanti (fatti non provati e neanche conte- stati) o che addirittura, forse non detenessero l’etilometro sull’autovettura di servizio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato.

Va premesso che il Fraggeri è stato condannato in relazione ai reati di cui agli artt. 81 cod. pen., 186, comma 7, 187, comma 8, 186, comma 2, lett. c), 2-bis e 2-sexies, C.d.S., perché, in esecuzione del medesimo disegno criminoso, ponendosi in ore notturne alla guida di auto Ford Fiesta, palesando uno stato psicofisico alterato in conseguenza dell’assunzione di sostanze alcoliche e psicotrope, si rifiutava di sottoporsi all’alcoltest, volto all’accertamento dello stato di ebbrezza alcolica, e agli accertamenti qualitativi a mezzo esame ospedaliero mediante prelievo di liquidi biologici per la verifica dell’assunzione di sostanze stupefacenti e/o psicotrope; con l’aggravante di aver causato con la propria condotta un incidente stradale.

La Corte di appello, nel confermare la sentenza di condanna emessa dal Tribunale, ha aderito al prevalente indirizzo giurisprudenziale di questa Corte secondo cui, quando si procede per il reato di guida in stato di ebbrezza, l’obbligo di dare avviso al conducente della facoltà di farsi assistere da un difensore per l’attuazione dell'”alcoltest” non ricorre se l’imputato abbia rifiutato di sottoporsi all’accertamento (Sez. 4, n. 40275 del 19/07/2019, Jaha, non massimata; Sez. 4, n. 29275 del 12/06/2019, Chatoubi, non massimata; Sez. 4, n. 34470 del 13/05/2016, Portale, Rv. 267877; Sez. 4, n. 25534 del 20/02/2019, Riso, non massimata; Sez. 4, n. 43845 del 26/09/2014, Lambiase, Rv. 260603).

A tale orientamento si contrappone il seguente filone giurisprudenziale – tesi condivisa dal ricorrente – secondo cui, in tema di guida in stato di ebbrezza, l’avvertimento della facoltà di farsi assistere da un difensore, ex art. 114 disp. att. cod. proc. pen., deve essere rivolto al conducente del veicolo nel momento in cui viene avviata la procedura di accertamento strumentale dell’alcolemia con la richiesta di sottoporsi al relativo test, anche nel caso in cui l’interessato si rifiuti di sottoporsi all’accertamento (Sez. 4, n. 10081 del 14/02/2019, Verderio, non massimata sul punto; Sez. 4, n. 57354 del 11/10/2018, Rivas Munoz, non massimata; Sez. 4, n. 34383 del 06/06/2017, Emanuele, Rv. 270526; Sez. 4, n. 49236 del 3/11/2016, Morello, non massimata).

2. Nel caso di specie, la soluzione può essere rinvenuta prescindendo dall’analisi del predetto contrasto giurisprudenziale.

La condotta criminosa, infatti, si è perfezionata in una fase antecedente a quella della richiesta di consenso all’alcoltest o a quella di avvertimento della facoltà di farsi assistere da un difensore ex art. 114 disp. att. cod. proc. pen. e, a maggior ragione, anteriore anche a quella di avvio della procedura di accertamento strumentale dell’alcolemia con richiesta di sottoporsi al relativo test.

Emerge, infatti, che il Fraggeri, apparso in stato di alterazione psico-fisica e con alito vinoso, non aveva minimamente consentito l’interlocuzione agli operanti di P.G., dando in escandescenze e minacciandoli di rivolgersi ai loro superiori, affinché intervenissero per indurli a desistere da ogni atto d’ufficio volto ad accertare il suo tasso alcolemico.

Il rifiuto dell’imputato di sottoporsi ad esami di qualsiasi natura rivestiva carattere inderogabile ed assoluto e, di fatto, impediva lo svolgimento di ulteriori iniziative da parte delle forze dell’ordine dirette a fronteggiare l’evenienza in questione.

In conclusione, l’atteggiamento del Fraggeri totalmente restio ad ogni controllo, tale da rendere impossibile ai carabinieri di relazionarsi con lui, integra un comportamento del tutto prodromico a quelli rappresentati dalla giurisprudenza esaminata al paragrafo precedente, il quale può agevolmente essere incluso nell’alveo della previsione di cui all’art. 187, comma 8, C.d.S. di rifiuto di sottoporsi all’accertamento di cui ai commi 2, 2-bis, 3 o 4.

Una diversa interpretazione escluderebbe dalla sfera di punibilità una condotta caratterizzata dalla massima contrapposizione alla doverosa iniziativa delle forze dell’ordine, specificamente prevista in caso di incidente stradale provocato da soggetto apparentemente in stato di ebbrezza o di alterazione da stupefacenti.

In presenza di una situazione così chiara ed evidente, non sarebbe comprensibile l’utilità di richiedere al personale di P.G. di tentare di formulare le richieste di rito al soggetto coinvolto nel sinistro.

3. Per le ragioni che precedono, il ricorso va rigettato. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali (art. 616 cod. proc. pen.).

P. Q. M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma il 30 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 5 maggio 2020.

SENTENZA – copia non ufficiale -.