Alla guida di ciclomotore, in stato di ebbrezza, non si ferma all’alt delle FF.OO. dandosi alla fuga per poi rovinare al suolo (Corte di Cassazione, Sezione IV Penale, Sentenza 8 novembre 2021, n. 40018).

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PICCIALLI Patrizia – Presidente –

Dott. DOVERE Salvatore – Consigliere –

Dott. DI SALVO Emanuele – Consigliere –

Dott. SERRAO Eugenia – Consigliere –

Dott. PICARDI Francesca – Rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS) MARCO nato a PESARO il 27/02/19xx;

avverso la sentenza del 23/03/2021 della CORTE APPELLO di ANCONA;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dott.ssa FRANCESCA PICARDI;

trattato il processo con le modalità della trattazione scritta.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di Appello di Ancona ha confermato la sentenza di condanna di Marco (OMISSIS) alla pena sospesa di mesi 8 di arresto ed euro 1.000,00 di ammenda, con la sanzione amministrativa della revoca della patente, per il reato di guida in stato di ebbrezza (in data 9 settembre 2016), aggravato dall’ora notturna e dalla provocazione di un incidente (per aver circolato, alla guida di un ciclomotore di proprietà di terzi, in stato di ebbrezza, non fermandosi all’alt delle forze dell’ordine e successivamente dandosi alla fuga, dopo aver perso il controllo del mezzo ed essere caduto in terra).

2. Avverso tale sentenza ha proposto tempestivo ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, l’imputato, che ha dedotto:

1) l’omessa motivazione e l’erronea applicazione della legge in ordine all’aggravante della provocazione di un incidente, non essendo stato individuato un concreto pericolo per la circolazione, in assenza di una collisione con altro mezzo, di un investimento di un pedone o di un danno a cose o persone, e non essendo stato accertato il collegamento tra lo stato di ebbrezza e la perdita del controllo del mezzo;

2) l’inosservanza della legge in ordine all’aggravante dell’ora notturna, atteso che, come si desume dall’annotazione di servizio, la condotta di guida è anteriore alle 22,00, ma i giudici di merito sono stati tratti in inganno dall’orario degli accertamenti;

3) la violazione dell’art. 131-bis cod.pen., che non è stato applicato nonostante l’assoluta tenuità della condotta, commessa con un ciclomotore e non con una macchina, con modalità scarsamente significative, senza provocare alcun danno o pericolo.

3. La Procura Generale presso la Corte di cassazione ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Il primo motivo, avente ad oggetto l’aggravante della provocazione del sinistro, è manifestamente infondato.

Occorre premettere che, secondo la giurisprudenza di legittimità, in tema di guida in stato di ebbrezza, ai fini della configurabilità dell’aggravante prevista dall’art. 186, comma 2-bis, cod. strada, deve intendersi per incidente stradale qualsiasi avvenimento inatteso che, interrompendo il normale svolgimento della circolazione, possa provocare pericolo alla collettività, senza che assuma rilevanza l’avvenuto coinvolgimento di terzi o di altri veicoli (Sez. 4, n. 27211 del 21/05/2019, Granelli, Rv. 275872; v. anche Sez. 4, n. 36777 del 02/07/2015, Scudiero, Rv. 264419, secondo cui è sufficiente che si verifichi l’urto del veicolo contro un ostacolo ovvero la sua fuoriuscita dalla sede stradale, senza che sia necessaria la constatazione di danni a persone o cose, di talché basta qualsiasi, purché significativa, turbativa del traffico, potenzialmente idonea a determinare danni), e che è necessaria la sussistenza di un nesso di strumentalità – occasionalità tra lo stato di ebbrezza e l’incidente, non potendosi giustificare un deteriore trattamento sanzionatorio a carico di chi, pur procedendo illecitamente in stato di ebbrezza, sia stato coinvolto in un incidente stradale di per sé oggettivamente imprevedibile e inevitabile e in ogni caso privo di ogni connessione con il suo stato di alterazione alcolica (Sez. 4, n. 40269 del 23/05/2019, Tripani, Rv. 277620).

Nel caso di specie, i giudici di merito, con una motivazione puntuale e logica, hanno accertato sia l’incidente quale avvenimento inatteso e potenzialmente pericoloso per la circolazione sia il nesso di strumentalità – occasionalità tra stato di ebbrezza ed indicente (“quanto accaduto interrompeva e comunque turbava significativamente lo svolgimento della normale circolazione stradale e costituiva un elemento potenzialmente idoneo a determinare danni o pericoli per la collettività”; “il sinistro si era verificato quindi a causa delle condizioni alterate del conducente che gli avevano inibito ogni azione difensiva”).

Può, peraltro, sottolinearsi che nessuna rilevanza assume la circostanza che la caduta del mezzo si sia verificata nel corso della fuga del ciclomotore, rispetto alla quale è ancora più intenso il nesso di strumentalità-occasionalità con lo stato di ebbrezza.

3. Il secondo ed il terzo motivo, aventi ad oggetto il primo l’aggravante dell’ora notturna ed il secondo la mancata applicazione dell’art. 131-bis cod.pen., sono inammissibili, ai sensi dell’art. 606, terzo comma, cod.proc.pen., trattandosi di violazioni di legge non rilevabili di ufficio e non dedotte con i motivi di appello (con cui era stata formulata un’unica censura avente ad oggetto l’aggravante della provocazione del sinistro).

In proposito va ricordato che, in tema di ricorso per cassazione, la regola ricavabile dal combinato disposto degli artt. 606, comma terzo, e 609, comma secondo, cod. proc. pen. – secondo cui non possono essere dedotte in cassazione questioni non prospettate nei motivi di appello, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o di quelle che non sarebbe stato possibile dedurre in grado d’appello – trova la sua “ratio” nella necessità di evitare che possa sempre essere rilevato un difetto di motivazione della sentenza di secondo grado con riguardo ad un punto del ricorso, non investito dal controllo della Corte di appello, perché non segnalato con i motivi di gravame (Sez. 4, n. 10611 del 04/12/2012, dep. 2013, Bonaffini, Rv. 256631; v. anche da ultimo Sez. 3, n. 16610 del 24/01/2017, Costa, Rv. 269632, secondo cui non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare, perché non devolute alla sua cognizione).

In ordine al terzo motivo, comunque, occorre segnalare che, pur sembrando prevalente l’orientamento, secondo cui la causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen. non può essere dedotta per la prima volta in cassazione, se tale disposizione era già in vigore alla data della deliberazione della sentenza di appello (come nel caso di specie), ostandovi la previsione di cui all’art. 606, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 21465 del 20/03/2019, Semmah Ayoub, Rv. 275782), vi è un’altra posizione, secondo cui la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto prevista dall’art. 131 -bis cod. pen., nel giudizio di legittimità, può essere rilevata d’ufficio, in presenza di un ricorso ammissibile, anche se non dedotta nel corso del giudizio di appello pendente alla data di entrata in vigore della norma, a condizione che i presupposti per la sua applicazione siano immediatamente rilevabili dagli atti e non siano necessari ulteriori accertamenti fattuali a tal fine (Sez. 6, n. 7606 del 16/12/2016 dep. 2017, Curia, Rv. 269164; nello stesso senso anche Sez. 6, n. 2175 del 25/11/2020 dep. 2021, Ugboh Shedrack Rv. 280707, secondo cui la causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. può essere rilevata di ufficio dal giudice d’appello in quanto, per assimilazione alle altre cause di proscioglimento per le quali vi è l’obbligo di immediata declaratoria in ogni stato e grado del processo, la stessa può farsi rientrare nella previsione di cui all’art. 129 cod. proc. pen.).

Tuttavia, nel caso di specie, dagli atti non emerge la particolare tenuità dell’offesa, tenuto conto delle modalità della condotta, che si è caratterizzata per la disobbedienza alle forze dell’ordine, per la fuga e per il coinvolgimento del passeggero del ciclomotore.

4. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo alcuna ragione di esonero, della sanzione pecuniaria, che si reputa equo liquidare in euro tremila, in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma il 3 novembre 2021.

Depositato in Cancelleria, addì 8 novembre 2021.

SENTENZA – copia non ufficiale -.