Anche nei rapporti col vicinato, può configurarsi lo stalking (Corte di Cassazione, Sezione V Penale, Sentenza 9 maggio 2018, n. 20473).

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

 SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUNO Paolo Antonio – Presidente –

Dott. DE MARZO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CAPUTO Angelo – Consigliere –

Dott. RICCARDI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI BOLOGNA;

nel procedimento a carico di:

T.M., nato il (OMISSIS);

inoltre:

L.C.;

L.D.;

avverso la sentenza del 14/02/2017 della CORTE APPELLO di BOLOGNA;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE RICCARDI;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Fimiani Pasquale, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio;

udito il difensore della parte civile, Avv. Angelo Osvaldo Rovegno, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso;

uditi i difensori dell’imputato, Avv. Francesco Petrelli e Stefanina Losi, che hanno concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso.

Svolgimento del processo

1. Il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Bologna ricorre per cassazione avverso la sentenza emessa il 14/02/2017 con la quale la Corte di Appello di Bologna, in riforma della sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Piacenza il 02/02/2015, ha assolto T.M. dal reato di atti persecutori, contestato per avere, con condotte reiterate, minacciato e molestato i vicini di casa, ed in particolare L.F. e L.C. .

In particolare, secondo la contestazione, l’imputato creava disturbo collegando al telefono della sua abitazione una campana elettrica, installata all’esterno, attivando quotidianamente, ogni mattina, un impianto di allarme, tenendo il motore del camion acceso anche per ore sotto le finestre dei vicini, custodendo degli asini con adiacente letamaio a pochi metri dall’abitazione degli stessi, lanciando nel loro giardino sassi e mozziconi di sigaro, e posizionando una latrina mobile sul confine.

Deduce i seguenti motivi, qui enunciati, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen., nei limiti strettamente necessari per la motivazione.

1.1. Violazione di legge in relazione all’art. 612 bis cod. pen. e vizio di motivazione: la Corte di Appello avrebbe assolto l’imputato sostenendo che le condotte contestate integrassero una mera inosservanza di norme civilistiche che regolano il diritto di proprietà, che non rende dolosi gli atti posti in essere nè conferisce loro carattere penale, e che non fosse ravvisabile una finalità persecutoria delle singole azioni.

Lamenta, tuttavia, che sia illogico ed erroneo negare la natura volontaria degli atti posti in essere, e che eventuali scopi perseguiti dall’imputato (quali l’affermazione del diritto di proprietà, le esigenze lavorative o l’amore per gli animali) connotino il movente della condotta, ma non incidono sul dolo generico del reato.

1.2. Vizio di motivazione: la sentenza impugnata ha pronunciato l’assoluzione dell’imputato con motivazione insufficiente ed illogica, trascurando tutti gli elementi di prova analiticamente valutati dal Tribunale di Piacenza, e riformando la prima decisione senza dimostrare la incompletezza, non correttezza o incoerenza delle argomentazioni poste a fondamento della affermazione di responsabilità.

In particolare, con riferimento all’installazione di una campana acustica collegata al telefono di casa, ed alla successiva attivazione di un allarme sonoro, la Corte territoriale ne ha affermato la funzionalità alle esigenze lavorative, senza valutare che: la campana veniva suonata fin dalle prime luci dell’alba, per tutta la giornata, e che, in seguito agli accertamenti tecnici, veniva intimato lo spostamento della stessa, per il superamento della normale tollerabilità; nell’immobile dell’imputato non veniva svolta alcuna attività lavorativa, atteso che la sede dell’impresa edile era situata in altro luogo; nel periodo in cui all’imputato venne applicata la misura cautelare del divieto di avvicinamento, l’allarme smise di suonare, per riprendere alle prime luci dell’alba della mattina successiva al rientro del T..

La motivazione relativa al preteso mancato superamento della normale tollerabilità sarebbe comunque priva di fondamento, e contraddetta dalle risultanze probatorie.

Con riferimento alle immissioni di odori e rumori molesti, derivanti dal posizionamento di un recinto con tre asini ed annesso letamaio, l’affermazione della Corte del mancato superamento della normale tollerabilità sarebbe contraddetta da tutti gli interventi dell’autorità amministrativa che hanno disposto lo spostamento del letamaio e la predisposizione di un recinto che impedisse agli animali un transito libero.

La sentenza avrebbe invece valorizzato le deposizioni dei testi P. e M., entrambi acquirenti di immobili loro venduti dal T., concernenti o un periodo successivo a quello in contestazione (da febbraio 2014) o irrilevanti (la seconda teste ha riferito di essere fuori casa tutto il giorno).

In ogni caso, l’eventuale finalità alternativa perseguita dal T. non esclude il rilievo penale della molestia.

Quanto al lancio di sassi e mozziconi di sigaro, la Corte ha affermato che la condotta non è stata confermata da testimoni esterni al conflitto di vicinato; tuttavia, ha omesso di considerare che T. era l’unico fumatore di sigaro, che i rinvenimenti di sassi e mozziconi riguardavano sempre la zona adiacente alla proprietà dell’imputato; la pretesa simulazione da parte delle persone offese sarebbe frutto di una mera congettura, priva di qualsivoglia riscontro fattuale.

In ordine alle bruciature nel manto erboso, la pretesa incertezza sull’eziologia sarebbe smentita dal periodo dell’anno (agosto 2010) nel quale sono state accertate, in una stagione calda, che esclude la possibilità di una gelata, e dalla consulenza tecnica della dott.ssa Pa., agronoma, che ha riferito trattarsi di bruciature dovute ad agenti chimici esterni.

Quanto all’autocarro pesante lasciato acceso, il problema non è, come sostenuto dalla Corte, nell’ingombro del diritto di passaggio, bensì nelle esalazioni dei gas di scarico e nei rumori provocati nelle prime ore del mattino; in ogni caso, l’eventuale finalità lavorativa non escluderebbe la natura penale della molestia.

Quanto alla latrina mobile, posizionata da operai impegnati nei lavori di ristrutturazione dell’immobile dell’imputato, non emerge da alcun atto processuale la realizzazione di tali lavori, affermazione di “pura fantasia”.

Quanto al danneggiamento dei bidoni, non è vero che essi erano allocati su una porzione di fondo del T., come sostenuto dalla Corte territoriale, essendo invece allocati su area di proprietà esclusiva L.; inoltre, le tracce di pneumatico rinvenute ed il danneggiamento provocato sarebbero incompatibili con un urto accidentale, che ne avrebbe determinato solo il rovesciamento.

2. Con memoria depositata il 04/12/2017 T.M. ha chiesto l’inammissibilità o il rigetto del ricorso.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è fondato.

1.1. E’ consolidato il principio secondo cui, in tema di motivazione della sentenza, il giudice di appello che riformi totalmente la decisione di primo grado ha l’obbligo di delineare le linee portanti del proprio, alternativo, ragionamento probatorio e di confutare specificamente i più rilevanti argomenti della motivazione della prima sentenza, dando conto delle ragioni della relativa incompletezza o incoerenza, tali da giustificare la riforma del provvedimento impugnato (Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231679); il principio per cui, nel caso di riforma da parte del giudice di appello di una decisione assolutoria emessa dal primo giudice, il secondo giudice ha l’obbligo di dimostrare specificamente l’insostenibilità sul piano logico e giuridico degli argomenti più rilevanti della sentenza di primo grado, con rigorosa e penetrante analisi critica seguita da completa e convincente motivazione che, sovrapponendosi a tutto campo a quella del primo giudice, dia ragione delle scelte operate e della maggiore considerazione accordata ad elementi di prova diversi o diversamente valutati, trova applicazione anche in caso di radicale rovesciamento di una valutazione essenziale nell’economia della motivazione, in un processo nel quale siano determinanti i contributi dichiarativi di alcuni soggetti chiamanti in reità o in correità, non essendo sufficiente la manifestazione generica di una differente valutazione ed essendo, per contro, necessario il riferimento a dati fattuali che conducano univocamente al convincimento opposto rispetto a quello del giudice la cui decisione non si condivida (Sez. 5, n. 35762 del 05/05/2008, Aleksi, Rv. 241169); analogamente, il giudice di appello che, riformando integralmente la sentenza di condanna di primo grado, assolve l’imputato per contraddittorietà del quadro probatorio, ha un dovere di motivazione “rafforzata”, consistente nell’obbligo di offrire un autonomo ragionamento che non si limiti ad una valutazione soltanto numerica degli elementi di prova contrapposti, ma consideri anche il peso, inteso come capacità dimostrativa, degli stessi (Sez. 3, n. 6880 del 26/10/2016, dep. 2017, D L, Rv. 269523).

1.2. Tanto premesso, la Corte territoriale, pur in assenza di un quadro probatorio contraddittorio, ha riformato la sentenza di condanna di primo grado, non soltanto senza assolvere al dovere di “motivazione rafforzata”, ma altresì incorrendo in un vizio di motivazione connesso ad una evidente parcellizzazione valutativa delle condotte persecutorie contestate.

1.2.1. Sotto il primo profilo, invero, la sentenza impugnata ha omesso di dimostrare specificamente l’insostenibilità sul piano logico e giuridico degli argomenti più rilevanti della sentenza di primo grado, con rigorosa e penetrante analisi critica seguita da completa e convincente motivazione che, sovrapponendosi a tutto campo a quella del primo giudice, desse ragione delle scelte operate e della maggiore considerazione accordata ad elementi di prova diversi o diversamente valutati, limitandosi invece a valutare diversamente le condotte contestate, interpretandole apoditticamente come mera “inosservanza di norme civili che regolano il diritto di proprietà” dall’imputato “accentuato nella sua esplicazione, non per puro dispetto verso terzi, ma solo per un’eccessiva ed inurbana considerazione della sua esclusività ed assolutezza”; ebbene, poichè “le singole azioni di disturbo (…) si inseriscono in un inappropriato esercizio del diritto di proprietà e nella conseguente violazione di norme civilistiche”, la Corte territoriale ha attribuito a tutte le condotte contestate (posizionamento di una campana elettrica e di un allarme sonoro collegati al telefono, mantenimento di asini al confine con i vicini, immissioni sonore e di gas di scarico, ecc.) una valenza “civilistica”, senza, peraltro, confrontarsi nè con i dati fattuali nè con le fonti di prova.

Al riguardo, va ribadito il principio secondo cui non è sufficiente, ai fini della riforma della decisione di primo grado, la manifestazione generica di una differente valutazione, essendo, per contro, necessario il riferimento a dati fattuali che conducano univocamente al convincimento opposto rispetto a quello del giudice la cui decisione non si condivida (Sez. 5, n. 35762 del 05/05/2008, Aleksi, Rv. 241169), e che evidenzino l’insostenibilità sul piano logico e giuridico degli argomenti più rilevanti della sentenza di primo grado.

1.2.2. Peraltro, la sentenza impugnata ha formulato una valutazione parcellizzata ed atomistica delle condotte contestate, alle quali, senza fornire una lettura complessiva, ha attribuito la valenza di mere “inosservanze di norme civilistiche”; sul punto, va rammentato che è illegittima una valutazione frazionata ed atomistica dei singoli dati acquisiti, dovendo invece seguire, alla verifica della gravità e precisione dei singoli elementi indiziari, il loro esame globale ed unitario, che ne chiarisca l’effettiva portata dimostrativa del fatto e la congruenza rispetto al tema di indagine (Sez. F, n. 38881 del 30/07/2015, Salerno, Rv. 264515; ex multis, Sez. 1, n. 26455 del 26/03/2013, Knox, Rv. 255677, secondo cui, in tema di valutazione della prova indiziaria, il giudice di merito non può limitarsi ad una valutazione parcellizzata ed atomistica dei singoli indizi ma deve procedere anche ad un esame globale degli stessi al fine di verificare se l’ambiguità di ciascuno di essi, isolatamente considerato, possa essere superata).

1.3. La sentenza impugnata risulta, altresì, viziata nella parte in cui, con particolare riferimento alla condotta del getto di mozziconi di sigari e di sassi all’interno della proprietà dei vicini dell’imputato, ha svalutato le dichiarazioni delle persone offese sulla base di un ragionamento grossolanamente congetturale, ai limiti dell’illazione, esplicitando il “ragionevole dubbio che le stesse possano avere simulato il continuo gettito per poter accusare il vicino”, dedicandosi a raccogliere i mozziconi del T. e disseminarli “sul loro terreno per simulare una persecuzione volontaria del vicino”.

La motivazione, che, sul punto, è viziata sotto il profilo logico, essendo basata su un ragionamento, come detto, congetturale, è, altresì, viziata per erronea applicazione della legge, nella parte in cui censura la mancanza di “precisi riscontri esterni”, essendo evidentemente in contrasto con la pacifica e consolidata giurisprudenza di questa Corte, che, anche a Sezioni Unite, ha affermato il principio secondo cui le regole dettate dall’art. 192 c.p.p., comma 3, non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell’affermazione di penale responsabilità dell’imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell’attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve in tal caso essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell’Arte, Rv. 253214, che, in motivazione la Corte ha altresì precisato come, nel caso in cui la persona offesa si sia costituita parte civile, può essere opportuno procedere al riscontro di tali dichiarazioni con altri elementi).

1.4. Va, infine, rilevato che la differente valutazione delle condotte persecutorie contestate è stata fondata, dalla sentenza impugnata, sulla base di un’erronea interpretazione del dolo della fattispecie di atti persecutori.

La Corte territoriale, invero, ha sostenuto che “non è ravvisabile finalità persecutoria nelle singole azioni denunciate dalla parti civili, bensì esplicazione del diritto di proprietà e di utilizzo del bene secondo le proprie esigenze e necessità, utilizzo che, comunque, deve sottostare a rigide regole civilistiche per non compromettere e sacrificare le ragioni altrui, ma non per questo, in caso di inosservanza di dette regole, rende dolosi gli atti posti in essere, nè conferisce ad essi connotazione e carattere penale”.

Al riguardo, l’esclusione di “finalità persecutorie” delle condotte poste in essere, in quanto integrerebbero mera “inosservanza di norme civili che regolano il diritto di proprietà” dall’imputato “accentuato nella sua esplicazione, non per puro dispetto verso terzi, ma solo per un’eccessiva ed inurbana considerazione della sua esclusività ed assolutezza”, prescinde dalla considerazione che l’elemento soggettivo del reato di atti persecutori è il dolo generico, che è integrato dalla volontà di porre in essere le condotte di minaccia e molestia nella consapevolezza della idoneità delle medesime alla produzione di uno degli eventi alternativamente previsti dalla norma incriminatrice (Sez. 5, n. 20993 del 27/11/2012, dep. 2013, Feola, Rv. 255436; Sez. 5, n. 43085 del 24/09/2015, A, Rv. 265230), e non è escluso da eventuali scopi asseritamente perseguiti dall’autore (quali l’affermazione del diritto di proprietà, o le esigenze lavorative).

In altri termini, l’esclusione della connotazione persecutoria delle condotte sarebbe fondata sulla deduzione di “finalità” non “persecutorie”, ma legate all’esercizio del diritto di proprietà o ad esigenze lavorative (connesse, secondo la Corte territoriale, all’installazione di una campana che suonava fin dalle prime ore del giorno), con una erronea sovrapposizione concettuale tra la nozione di dolo e quella di mero movente dell’azione, la causa psichica della condotta umana, lo stimolo che ha indotto l’autore ad agire, facendo scattare la volontà.

Al riguardo, pur prescindendo dalla valutazione dell’effettiva esistenza di un movente connesso ad esigenze lavorative o all’esercizio del diritto di proprietà, è pacifico che il movente dell’azione, pur potendo contribuire all’accertamento del dolo, costituendo una potenziale circostanza inferenziale, non coincide con la coscienza e volontà del fatto, della quale può rappresentare, invece, il presupposto (Sez. 1, n. 466 del 11/11/1993, dep. 1994, Hasani, Rv. 196106: “Il movente è la causa psichica della condotta umana e costituisce lo stimolo che ha indotto l’individuo ad agire; esso va distinto dal dolo, che è l’elemento costitutivo del reato e riguarda la sfera della rappresentazione e volizione dell’evento”; Sez. 5, n. 25936 del 13/02/2017, S, Rv. 270345; Sez. 3, n. 14742 del 11/02/2016, P, Rv. 266634; Sez. 6, n. 5541 del 02/04/1996, Tosi, Rv. 204874).

1.5. Ne consegue l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Bologna per nuovo esame.

P.Q.M.


Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Bologna per nuovo esame.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52 in quanto imposto dalla legge.

Così deciso in Roma, il 20 dicembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 9 maggio 2018.