Anche se si è senza fissa dimora, portarsi un coltello non è giustificabile (Corte di Cassazione, Sezione II Penale, Sentenza 25 agosto 2021, n. 32103).

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GALLO Domenico – Presidente –

Dott. TUTINELLI Vincenzo – Consigliere –

Dott. CIANFROCCA Pierluigi – Consigliere –

Dott. PACILLI Giuseppina Anna Rosaria – Rel. Consigliere –

Dott. RECCHIONE Sandra – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS) ABDELMAJID, nato in Marocco il primo gennaio 19xx;

avverso la sentenza n. 3144/2020, emessa il 12 ottobre 2020 dalla Corte d’appello di Firenze;

visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

udita nell’udienza del primo giugno 2021 la relazione fatta dal Consigliere, Dott.ssa Giuseppina Anna Rosaria Pacilli;

Letta la requisitoria scritta, presentata ai sensi dell’art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020, dal Sostituto Procuratore Generale in persona del Dott. Ettore Pedicini, che ha chiesto di dichiarare l’inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

Con sentenza del 12 ottobre 2020 la Corte d’appello di Firenze ha confermato la pronuncia emessa il 13 gennaio 2020 dal locale Tribunale, con cui (OMISSIS) ABDELMAJID è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia per i reati ascrittigli.

Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, che ha dedotto i seguenti motivi:

1) violazione della legge penale, per avere la Corte territoriale ritenuto integrato il delitto di tentata rapina, nonostante non vi fosse stata la sottrazione della res, peraltro cercata in un posto (reparto ortofrutticola) dove era impossibile trovarla, e le commesse del supermercato non avessero subito alcuno stravolgimento psichico;

2) violazione della legge penale, per insussistenza del reato di porto di armi od oggetti atti ad offendere, in quanto, non avendo il ricorrente una fissa dimora, sarebbe giustificato portare con sé il coltello, usato per tagliare verdura e fare da mangiare;

3) violazione di legge e vizi della motivazione per non essere stata applicata la continuazione con riferimento al rifiuto di indicazioni sulla propria identità personale, che non potrebbe considerarsi estranea a quell’unità di fini e di intenti che sta alla base della continuazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

1.1 Riguardo al primo motivo, concernente l’affermazione della responsabilità per il reato di tentata rapina impropria, deve rilevarsi che la Corte territoriale ha evidenziato che le due testimoni oculari avevano riferito che l’imputato, con il coltello in mano, si era aggirato nei corridoi del supermercato e aveva sottratto merce, pronunciando frasi minacciose.

Alla luce di siffatte argomentazioni, che rendono evidente la sussistenza del reato di rapina impropria, le deduzioni, formulate dal ricorrente, sono prive di specificità, posto che esse non si confrontano con la compiuta e lineare motivazione della pronuncia impugnata e, dunque, omettono di assolvere alla tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 20377 dell’11/3/2009, Rv. 243838); esse, inoltre, sono volte a sollecitare una rilettura delle emergenze processuali, non consentita in questa sede (ex plurimis Sez. U, n. 47289 del 24/9/2003, Rv. 226074).

1.2 Il secondo motivo difetta di specificità, avendo la Corte d’appello evidenziato che il reato di cui all’art. 4 L. n. 110/1975 si configura anche in relazione a un soggetto privo di fissa dimora, venendo in rilievo la disponibilità non di un’abitazione in senso proprio ma di qualunque luogo riservato, dove l’individuo fissa un proprio luogo di rifugio, anche temporaneo.

Siffatte argomentazioni sfuggono ad ogni rilievo censorio.

Difatti, al soggetto senza fissa dimora non può ritenersi consentito il porto indiscriminato e ingiustificato di coltelli sol perché egli si trova a non godere di un’abitazione stabile, dal momento che anche tale soggetto fa ordinariamente riferimento a un luogo a lui riservato, dove depositare gli oggetti, che, se portati al di fuori di esso, sono tali da determinare l’integrazione della succitata fattispecie incriminatrice.

Invero, la ratio della norma incriminatrice induce a identificare il motivo giustificativo del porto di tali strumenti soltanto nello scopo determinato da particolari esigenze del portatore perfettamente corrispondenti a regole comportamentali lecite e correntemente seguite ed accettate: in mancanza della sussistenza di un giustificato motivo, il destinatario di essa, se intende possedere siffatti strumenti, deve necessariamente provvedere a custodirli nell’abitazione o nelle sue appartenenze.

Viene, dunque, in rilievo il condiviso principio di diritto in base al quale il giustificato motivo del porto degli oggetti di cui all’art. 4, secondo comma, legge n. 110 del 1975 ricorre soltanto quando particolari esigenze dell’agente siano perfettamente corrispondenti a regole comportamentali lecite relazionate alla natura dell’oggetto, alle modalità di verificazione del fatto, alle condizioni soggettive del portatore, ai luoghi dell’accadimento e alla normale funzione dell’oggetto (Sez. 1, n. 578 del 30/9/2019, Rv. 278083).

1.3 Anche l’ultimo motivo, relativo al mancato riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati di cui ai capi nn. 1 e 2 con quello di cui al capo n. 3, è privo di specificità.

La Corte territoriale ha escluso che, al momento della condotta integrante i reati di cui ai capi nn. 1 e 2, il ricorrente avesse programmato, sia pure nelle linee essenziali, il reato di cui all’art. 651 c.p., connesso al sopravvenuto controllo della polizia giudiziaria. Trattasi di argomentazioni scevre da vizi.

La Corte territoriale ha escluso, infatti, la continuazione, avendo adeguatamente motivato sul difetto del medesimo disegno criminoso, che costituisce elemento integrativo dell’istituto in questione.

2. La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché – apparendo evidente che il medesimo ha proposto il ricorso determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) – al versamento della sanzione pecuniaria, indicata in dispositivo, in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle ammende.

Sentenza con motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, udienza del primo giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 25 agosto 2021.

SENTENZA – copia non ufficiale -.