Anche se solo responsabili di una carrozza di un treno, possono agire con querela contro l’insolvente (Corte di Cassazione, Sezione II Penale, Sentenza 26 febbraio 2020, n. 7578).

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIOTALLEVI Giovanni – Presidente –

Dott. MESSINI D’AGOSTINO Piero – Consigliere –

Dott. DE SANTIS Anna Maria – Consigliere –

Dott. AIELLI Lucia – Rel. Consigliere –

Dott. COSCIONI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI FIRENZE

nel procedimento a carico di:

BRUNINI CARLO nato a CAMAIORE il xx/xx/xxxx;

avverso la sentenza del 09/05/2019 del TRIBUNALE di FIRENZE;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dott.ssa Lucia AIELLI;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dott. Delia CARDIA che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio;

udito il difensore.

Premesso in fatto

Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Firenze ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Firenze in composizione monocratica del 9/5/2019 con la quale è stato dichiarato non doversi procedere nei confronti di Brunini Carlo in ordine a due episodi di insolvenza fraudolenta commessi a bordo di due carrozze ristorante del treno, per mancanza di querela.

Assume il ricorrente che la decisione di proscioglimento sarebbe errata non tenendo il giudice, in considerazione la recente giurisprudenza di legittimità in tema di legittimazione a proporre la querela.

Considerato in diritto

1. Il ricorso del Pubblico Ministero è fondato.

I soggetti che hanno sporto la querela nei confronti di Brunini Carlo per il reato di cui all’art 641 c.p., sono stati identificati in Martina Grado, dipendente della società Elior con la qualifica di responsabile dei servizi di bordo e Ciccacci Roberto dipendente della società Itinere anch’egli responsabile dei servizi di bordo, la loro carenza di legittimazione a proporre la querela viene fatta discendere, dal giudicante, dalla mancata indicazione della fonte di derivazione del potere di rappresentanza ai fini di sporgere querela (in tal senso si cita Sez. 3, n. 6197/2015 ) mentre la si riconosce, pur in assenza di apposito mandato, al legale rappresentate della società di capitali.

E tuttavia non tiene conto il giudicante della specifica posizione rivestita dai due dipendenti nell’ambito delle società che gestiscono i servizi ristorante nelle due carrozze del treno occupato dal Brunini, soggetti specificamente destinati al controllo di bordo e che consentiva agli stessi di esercitare il diritto di querela pur in assenza della indicazione specifica della fonte del potere di rappresentanza, non essendo peraltro necessaria la procura speciale.

La procura speciale, prevista dall’art. 122 cod. proc. pen., è necessaria infatti solo nel caso in cui il potere di rappresentanza abbia fonte “negoziale”, ovvero sia presentata da soggetto “terzo”, che non ha un rapporto organico con la società querelante, non essendo necessaria quando la stessa sia presentata, come nel caso di specie, da persona fisica che agisce in nome e per conto dell’aggregato collettivo in forza del rapporto organico, in quanto, in questo caso, il potere di rappresentanza discende dalla carica ricoperta, e la querela si considera emessa personalmente dalla società per mezzo dell’organo a ciò abilitato (Sez. 2 , n. 36119/2019, Rv. 277077).

Deve ritenersi dunque che la specifica qualità di responsabile dei servizi di bordo ricoperta dai due dipendenti li abilitasse a sporgere querela trattandosi di diritto compreso nella carica ricoperta.

In un caso analogo questa Corte ha già affermato che ai fini della procedibilità di un furto commesso all’interno di un supermercato, il responsabile della sicurezza dell’esercizio commerciale è legittimato a proporre querela, anche quando non sia munito dei poteri di rappresentanza del proprietario, in quanto titolare della detenzione qualificata della cosa in custodia, che è compresa nel bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice ( Sez. 5, n. 3736 del 04/12/2018, Rv. 275342).

In questa prospettiva, è stata espressamente attribuita dalle Sezioni Unite al direttore dell’esercizio commerciale, che ha l’obbligo di custodia delle cose ivi contenute e la conseguente detenzione delle stesse, la qualifica di persona offesa, a causa del pregiudizio socialmente protetto che questi subisce per effetto della sottrazione del bene che gli è affidato (Sez. U, n. 40354 del 18/07/2013, Rv. 255975).

La sentenza impugnata è incorsa in palese violazione di legge procedendo alla pronuncia di non luogo a procedere sul presupposto della semplice mancata indicazione dei poteri di rappresentanza dei querelanti, ignorando la costante giurisprudenza che afferma il principio per il quale l’art. 337 c.p.p., comma 3, non commina la nullità della querela che sia priva delle indicazioni della fonte dei poteri di rappresentanza conferiti al legale rappresentante della persona giuridica che ha proposto l’istanza di punizione, sì che, in tal caso, non si verifica nullità, in virtù del principio di tassatività sancito dall’art. 177 c.p.p. (Cass. Pen. Sez. 2, 20 settembre 2005, n. 37365, Muroni, in C.E.D. Cass., n. 232691) e che solo alla mancanza di un effettivo rapporto tra il querelante e l’ente si ricollega l’inefficacia della querela e non alla mancata enunciazione formale della fonte del potere di rappresentanza (Sez. 2, n. 37377/2003, Rv. 227038; Sez. 2 , n. 39839/2012, Rv. 253442).

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti per il giudizio al Tribunale di Firenze.

Così deciso in Roma il 24/01/2020.

Depositato i Cancelleria il 26 febbraio 2020.

SENTENZA – copia non ufficiale -.