Appuntato della Guardia di Finanza viene condannato per furto di energia elettrica. Viene successivamente inflitta la sanzione della perdita del grado per rimozione (Consiglio di Stato sez. IV, sentenza 9 luglio 2015, n. 3431).

Sentenza

sul ricorso numero di registro generale 3862 del 2009, proposto da: Ga. Cl., rappresentato e difeso dall’avv. Lu. Ce., con domicilio eletto presso Gi. Ma. St. Gr. in Roma, corso Vi. Em. II. Nº18;

contro

Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro p.t., Comando Generale della Guardia di Finanza, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici, ope legis, domiciliano in Roma, Via (omissis…);

per la riforma della sentenza del T.A.R. PUGLIA – SEZ. STACCATA DI LECCE: SEZIONE III n. 00044/2009, resa tra le parti, concernente diniego riesame procedimento disciplinare.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell’Economia e delle Finanze e di Comando Generale della Guardia di Finanza;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 20 gennaio 2015 il Cons. Ni. Ru. e uditi per le parti gli avvocati Cecinato e l’avv. dello Stato Palatiello;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

Fatto

Il sig. Cl. Ga., appuntato appartenente al Corpo della Gu. di Finanza, nel 1994 veniva sottoposto a procedimento penale innanzi alla Pretura di Reggio Calabria, perché imputato del reato di cui agli artt. 624 e 625 comma 2 e comma 7 c.p., per aver rimosso i sigilli, apposti dal personale ENEL, dall’interruttore del limitatore di potenza, sottraendo, in tal modo, 231 Kw; e per il reato di cui all’art. 9 del R.D.L. n. 54/1936 ed art. 20 T.U. dell’8 luglio 1924, per aver evaso l’imposta erariale sul consumo dell’energia elettrica.

Il Pretore di Reggio Calabria con sentenza del 25.3.1998, dichiarava il sig. Ga. colpevole del reato di cui agli artt. 624 e 625 comma 2 e comma 7 c.p. e lo condannava alla pena di mesi sei di reclusione e lire 600.000 di multa, con i benefici di legge, assolvendolo dal reato di evasione dell’imposta erariale sul consumo dell’energia elettrica.

Avverso la suddetta sentenza lo stesso proponeva appello innanzi alla Corte d’Appello di Reggio Calabria che, con sentenza n. 2/874 del 31 ottobre 2002, passata in giudicato il 15 gennaio 2003, dichiarava il non luogo a procedere per intervenuta prescrizione.

A seguito del processo penale, nel febbraio del 2003, il Comando Generale della Guardia di Finanza incaricava l’Ufficiale inquirente di svolgere un’inchiesta formale disciplinare; quest’ultima si concludeva con determina dell’11 marzo 2004, con cui il Comandante Generale della Guardia di Finanza, previo parere della Commissione di disciplina, infliggeva al Ga. la sanzione della perdita del grado per rimozione.

Avverso il suddetto provvedimento l’odierno appellante proponeva ricorso innanzi il Tar della Puglia, sezione staccata di Lecce, che lo accoglieva con sentenza n. 8335 del 27 novembre 2004; in virtù dell’appello spiegato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e dal Comando Generale della Guardia di Finanza la decisione n. 1851 del 22 aprile 2005 riformava la pronuncia di prime cure.

Due anni dopo l’anzidetta pronuncia e, precisamente, nel gennaio del 2007, il sig. Ga. presentava un’istanza di riesame del procedimento disciplinare sostenendo: << di non essere stato l’autore della rimozione dei sigilli dal contatore, la cui responsabilità era da addebitare ad esclusiva colpa della moglie […] all’epoca dei fatti … affetta da “grave astenia conseguente ad episodi di meno-metrorragia” comportante improvvisa perdita di memoria […]; tale circostanza non aveva potuto evidenziarla nel procedimento disciplinare, essendo emersa solo in una fase successiva; il presunto debito per il quale l’ENEL aveva apposto i sigilli, si era rilevato insussistente e determinato da un errore di tale Ente, che aveva erroneamente calcolato la tariffa in uso per i non residenti, al punto che la stessa ENEL aveva disposto il rimborso delle somme indebitamente richieste; tale circostanza non aveva fatto sorgere alcun sospetto in ordine alla riattivazione dell’erogazione di energia elettrica”.

L’Amministrazione con foglio n. (omissis…) del 19 aprile 2007 comunicava al ricorrente l’avvio del procedimento finalizzato al rigetto dell’istanza di riesame, in quanto: << la documentazione trasmessa, ad esclusione di quella attinente le condizioni di salute della sig.ra Ri., era già nota all’epoca dell’inchiesta formale esperita a carico dell’istante ed il relativo contenzioso instaurato da quest’ultimo, a fronte del prefato provvedimento disciplinare di stato, aveva visto già definitivamente vittoriosa l’Amministrazione; la richiesta risulterebbe non fondata, con riferimento alla certificazione medica afferente la patologia sofferta dalla consorte dell’istante ed inammissibile, per insussistenza del requisito della novità degli elementi di valutazione addotti dall’istante, essendo stata già ampliamente valutata nell’ambito del procedimento disciplinare di stato>>.

Assegnato termine per osservazioni al ricorrente, il Comando Generale della Guardia di Finanza, con determina del 27 luglio 2007, rigettava l’istanza di riesame.

Avverso il suddetto provvedimento il sig. Ga. proponeva ricorso al Tar Puglia, Lecce, chiedendone l’annullamento e denunciando: << Violazione e falsa applicazione dell’art. 121 del T.U. n. 3/1957 e dell’art. 71 Regolamento di Disciplina Militare. Eccesso di potere per illogicità, erroneità dei presupposti, contraddittorietà, difetto di motivazione, violazione del giusto procedimento>>.

Con sentenza n. 44/09 del 14 gennaio 2009, il Tar salentino rigettava il ricorso, compensando le spese di lite.

Con ricorso in appello ritualmente notificato e depositato il sig. Ga. ha impugnato la prefata sentenza, deducendone l’erroneità e l’ingiustizia e chiedendone l’integrale riforma, insistendo, in particolare, nella tesi della illegittimità del diniego di riesame del procedimento disciplinare, avendo allegato, in sede di istanza di riesame, fatti nuovi, supportati da idonea documentazione, da cui avrebbe dovuto evincersi la propria completa estraneità nella commissione dei fatti che avevano determinato l’irrogazione della sanzione disciplinare di stato di perdita del grado per rimozione.

Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Economia e delle Finanze e il Comando Generale della Guardia di Finanza, per mezzo del patrocinio dell’Avvocatura Generale dello Stato, che ha chiesto il rigetto dell’appello.

L’appellante ha depositato una memoria in vista dell’udienza di discussione, insistendo per l’accoglimento delle proprie domande e conclusioni.

Alla pubblica udienza del 20 gennaio 2015 l’appello è stato trattenuto in decisione.

Diritto

L’appello è infondato e non merita accoglimento.

Come rilevato dal giudice di prime cure, l’istanza di riesame difetta del necessario requisito della novità.

Appare, invero, incontrovertibile che l’Amministrazione, in sede di valutazione della condotta del Ga., aveva già valutato l’ipotesi che l’autore del reato non fosse il ricorrente, ritenendo comunque il silenzio serbato e la inattività dello stesso nel periodo contestato (dal maggio 1994, all’agosto dello stesso anno) come riprovevole in considerazione del ruolo di appartenente al corpo della Guardia di Finanza, essendo risultato inverosimile, anche dal riscontro cronologico dei fatti, che l’appellante possa essere stato ignaro della rimozione dei sigilli apposti al contatore servente la sua abitazione.

In sede di riesame, invero, sono stati esaminati attentamente dall’Amministrazione gli elementi offerti dall’attuale appellante, ritenuti del tutto deficitari sotto il profilo del requisito della novità di cui all’art. 121 TU. n. 3/1957, avendo, come si è detto, l’Amministrazione preso in considerazione la circostanza che la rimozione dei sigilli potesse essere stata effettuata da soggetto diverso.

Inoltre, dato l’arco temporale intercorso tra i fatti – ovvero 1994 (rimozione dei sigilli) e 2007 (confessione della moglie del Ga.) – appare inverosimile la prospettazione della improvvisa perdita di memoria e poi del suo successivo riacquisto nell’arco temporale di oltre un decennio.

In conclusione, l’appello deve essere respinto e, per l’effetto, deve essere confermata la sentenza impugnata.

Stante la particolarità della vicenda si ritiene che sussistano giusti motivi per disporre l’integrale compensazione fra le parti delle spese del grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 gennaio 2015 con l’intervento dei magistrati:

Giorgio Giaccardi, Presidente

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