Arresti domiciliari: non imputabile il soggetto che non risponde al citofono rotto (Corte di Cassazione, Sezione VI Penale, Sentenza 20 marzo 2020, n. 10423).

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FIDELBO Giorgio – Presidente

Dott. COSTANZO Angelo – Consigliere

Dott. MOGINI Stefano – Consigliere

Dott. CALVANESE Ersilia – Rel. Consigliere

Dott. APRILE Ercole – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

Oneata Petru, nato in Romania il xx/xx/xxxx;

avverso la sentenza del 19/12/2018 della Corte di appello di Brescia;

visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Dott.ssa Ersilia Calvanese;

udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott.ssa Maria Giuseppina Fodaroni, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Brescia confermava la sentenza del Tribunale di Bergamo che aveva dichiarato Petru Oneata responsabile del reato di evasione, condannandolo alla pena di due anni di reclusione.

2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, denunciando i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all’art. 173, disp. att. cod. proc. pen.

2.1. Vizio di motivazione e violazione di legge (artt. 385 cod. pen., 192, 530 cod. proc. pen.).

La ricostruzione dei fatti accolta dai giudici di merito, contestata in appello, è il frutto di una mera sommatoria di indizi che tuttavia non risultano analizzati secondo i criteri di cui all’art. 192, comma 2, cod. proc. pen.

Nella specie, la Corte di appello ha desunto la prova della assenza dell’imputato dalla abitazione dove era ristretto agli arresti domiciliari dalla sola circostanza che l’agente avesse inutilmente suonato il campanello del citofono condominiale per circa 10 minuti, senza tuttavia considerare se tale citofono fosse funzionante o meno (l’imputato aveva infatti sostenuto di non aver udito il campanello per un guasto riparato in giornata).

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato e va accolto.

2. La sentenza impugnata, al pari di quella di primo grado, ha fondato la prova dell’evasione in definitiva sui soli dati costituiti,da un lato dalla mancata risposta da parte del ricorrente alla chiamata effettuata dagli operanti attraverso il citofono, posto al di fuori del condominio dove lo stesso era ristretto agli arresti domiciliari, e dall’altro dal mancato riscontro alla tesi difensiva del mal funzionamento del citofono.

Come è stato più volte affermato in sede di legittimità, la regola di giudizio che richiede l’accertamento della sussistenza del reato “al là di ogni ragionevole dubbio” implica che, in caso di prospettazione di un’alternativa ricostruzione dei fatti, siano individuati gli elementi di conferma dell’ipotesi accusatoria e sia motivatamente esclusa la plausibilità della tesi difensiva (Sez. 6, n. 10093 del 05/12/2018, dep. 2019, Esposito, Rv. 275290).

Tale regola è venuta ad ulteriormente rafforzare in chiave difensiva il consolidato e più risalente principio secondo cui l’alibi non verificato o comunque “fallito” è irrilevante sul piano probatorio, con la conseguenza che è manifestamente illogica l’inclusione nel compendio indiziario del fallimento dell’alibi dell’imputato (Sez. 5, n. 4663 del 10/12/2013, dep. 2014, Larotondo, Rv. 258720).

Pertanto, venendo al caso in esame, dal mancato riscontro della tesi difensiva, pur oggettivamente plausibile, la Corte di appello non poteva trarre elementi di prova a carico del ricorrente, dovendo valutare piuttosto la forza dimostrativa del compendio probatorio disponibile, in grado di far risultare la non razionalità del dubbio derivante dalla stessa ipotesi alternativa.

Gli unici dati probatori disponibili erano peraltro costituiti soltanto dalla inutile chiamata al citofono, risultando irrilevante – alla luce della tesi difensiva – la durata del tentativo di rintraccio, mentre alcun riscontro, anche solo di tipo logico, si rinviene nelle sentenze di merito in ordine all’effettivo funzionamento del citofono.

Da ciò consegue che non poteva aversi la certezza che il mancato riscontro al suono del campanello attestasse l’assenza da casa del ricorrente.

3. La situazione giuridico-fattuale ricostruita nella sentenza impugnata impone l’annullamento senza rinvio di tale decisione per le regioni esposte e per la superfluità di regresso del processo per la inidoneità degli elementi esposti nella stessa sentenza a colmare il vuoto probatorio posto in risalto.

Nel giudizio di legittimità l’annullamento della sentenza di condanna va disposto senza rinvio allorché un eventuale giudizio, per la natura indiziaria del processo e per la completa disamina del materiale acquisito e utilizzato nei pregressi giudizi di merito, non potrebbe in alcun modo colmare la situazione di vuoto, probatorio storicamente accertata (Sez. U, n. 45276 del 30/10/2003, Andreotti, Rv. 226100).

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.

Così deciso il 19/02/2020.

Depositato in Cancelleria il 20 marzo 2020.

SENTENZA – copia non ufficiale -.