REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PICCIALLI Patrizia – Presidente –
Dott. CIAMPI Francesco Maria – Consigliere –
Dott. FERRANTI Donatella – Consigliere –
Dott. CAPPELLO Gabriella – Rel. Consigliere –
Dott. PAVICH Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI TRIESTE
nel procedimento a carico di:
(OMISSIS) Roberto nato a (OMISSIS) il 11/03/19xx;
avverso la sentenza del 05/06/2020 del TRIBUNALE di TRIESTE;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott.ssa Gabriella CAPPELLO;
lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto Dott. Pietro MOLINO, il quale ha chiesto annullarsi parzialmente la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Trieste per nuova deliberazione sul punto specifico omessa applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.
Ritenuto in fatto
1. Il Tribunale di Trieste ha applicato all’imputato (OMISSIS) Roberto una pena su concorde richiesta delle parti per i reati di cui all’art. 590, cod. pen., aggravato dalla violazione delle norme sulla circolazione stradale, 189 c. 6 e 189, c. 7 C.d.S. (in Trieste il 28 gennaio 2019).
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il Procuratore generale presso la Corte d’appello di Trieste, formulando un motivo unico, con il quale ha dedotto violazione di legge, in relazione all’art. 222, d.lgs. 285/1992 e 189, c. 6 e 7, C.d.S. per omessa irrogazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per ciascun reato, come correttamente segnalato dallo stesso giudice nella motivazione della sentenza impugnata.
3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto, Dott. Pietro MOLINO, ha rassegnato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto l’annullamento della sentenza limitatamente alla omessa applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, con rinvio al Tribunale di Trieste per nuova deliberazione sul punto specifico.
Considerato in diritto
1. Il ricorso è intanto ammissibile, pur avendo a oggetto una sentenza di applicazione pena.
La novella di cui all’art. 1 comma 50, legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 03/08/2017, nell’introdurre il comma 2 bis all’art. 448 cod. proc. pen., ha limitato la proponibilità dell’impugnazione della sentenza di applicazione della pena ai motivi concernenti l’espressione della volontà dell’imputato, il difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, l’erronea qualificazione giuridica del fatto e la illegalità della pena o della misura di sicurezza.
Tuttavia, nella specie, la violazione dedotta riguarda una statuizione che si pone al di fuori dell’accordo ratificato dal giudice, cosicché le relative statuizioni potranno formare oggetto di ricorso per cassazione secondo la disciplina generale di cui all’art. 606, co. 2, cod. proc. pen. (cfr., sul punto, sez. 4 n. 29179 del 23/05/2018, Stratta, Rv. 273091).
Tale principio è vieppiù valido, all’indomani della decisione assunta dal Supremo collegio di questa Corte di legittimità, con riferimento alle ipotesi di impugnazione della sentenza di applicazione della pena, con la quale si è riconosciuta l’ammissibilità del ricorso per cassazione con il quale si censuri, per l’appunto, l’erronea ovvero l’omessa applicazione di esse (cfr. Sez. U. n. 21369 del 26/9/2019, dep. 2020, PG c/Melzani Symon, Rv. 279349).
2. Il motivo è fondato.
La sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, prevista dall’art. 222 cod. strada, trova applicazione in tutti i casi in cui vi è un danno alla persona derivante dalla violazione delle regole sulla circolazione stradale, anche se non contenute nel codice della strada (cfr. sez. 4, n. 6410 del 22/1/2019, PG ci Bertolo Alberto Emil, Rv. 275126).
In mancanza, la sentenza deve essere annullata limitatamente a tale aspetto, con rinvio al giudice del merito affinché vi provveda (cfr. sez. 4, n. 43997 del 2/10/2013, PG. in proc. Di Marco, Rv. 257702).
Ciò anche nel caso di sentenza resa ai sensi dell’art. 444, cod. proc. pen., in quanto il divieto, eccezionale, di cui all’art. 445 stesso codice è limitato alle pene accessorie ed alle misure di sicurezza diverse dalla confisca obbligatoria (cfr. sez. 4, n. 50060 del 4/10/2017, Mucci, Rv. 271326, in cui, in motivazione la Corte ha sottolineato che nel patteggiamento, anche se non si fa luogo all’affermazione della responsabilità dell’imputato, si procede comunque all’accertamento del reato, sia pure “sui generis”, fondato sulla descrizione del fatto reato, nei suoi elementi, soggettivo ed oggettivo, contenuta nel capo d’imputazione, e non contestata dalle parti nel formulare la richiesta).
3. La sentenza, pertanto, deve essere annullata, limitatamente alla omessa statuizione sulle sanzioni amministrative accessorie conseguenti per legge ai reati accertati.
L’annullamento, tuttavia, contrariamente a quanto assume parte ricorrente, va disposto con rinvio al Tribunale di Trieste per nuovo esame sul punto, atteso che la relativa quantificazione implica valutazioni di merito, estranee al giudizio di legittimità.
Nel procedere a nuovo esame, peraltro, il giudice terrà conto del principio di diritto, applicabile anche al caso di specie, per il quale – in tema di circolazione stradale – in caso di condanna per una pluralità di violazioni del codice della strada che comportano l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente, il giudice deve determinarne la durata complessiva effettuando la somma dei vari periodi di sospensione previsti per ciascun illecito, dovendosi escludere l’applicabilità sia dell’art. 8 I. 24 novembre 1981 n. 689, che riguarda esclusivamente le sanzioni amministrative proprie e non quelle accessorie ad una sentenza penale di condanna, che delle discipline tipicamente penalistiche finalizzate a limitare l’inflizione di pene eccessive, come nel caso dell’art. 81 cod. pen. (cfr. sez. 4, n. 20990 del 30/3/2016, Khairi, Rv. 266704; n. 12363 del 4712/2013, dep. 2014, Capobianco, Rv. 262136; n. 17759 del 6/3/2012, Pg. in proc. Papolini, Rv. 253503).
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla omessa applicazione delle sanzioni amministrative accessorie della sospensione della patente di guida e rinvia al Tribunale di Trieste per la relativa determinazione.
Deciso il giorno 11 febbraio 2021.
Depositato in Cancelleria il 1° marzo 2021.
SENTENZA – copia non ufficiale -.
______//
(*)Art. 222. Sanzioni amministrative accessorie all’accertamento di reati.
1. Qualora da una violazione delle norme di cui al presente codice derivino danni alle persone, il giudice applica con la sentenza di condanna le sanzioni amministrative pecuniarie previste, nonche’ le sanzioni amministrative accessorie della sospensione o della revoca della patente.
2. Quando dal fatto derivi una lesione personale colposa la sospensione della patente e’ da quindici giorni a tre mesi. Quando dal fatto derivi una lesione personale colposa grave o gravissima la sospensione della patente e’ fino a due anni. Nel caso di omicidio colposo la sospensione e’ fino a quattro anni. Alla condanna, ovvero all’applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati di cui agli articoli 589-bis e 590-bis del codice penale consegue la revoca della patente di guida. La disposizione del quarto periodo si applica anche nel caso in cui sia stata concessa la sospensione condizionale della pena. Il cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza divenuta irrevocabile ai sensi dell’articolo 648 del codice di procedura penale, nel termine di quindici giorni, ne trasmette copia autentica al prefetto competente per il luogo della commessa violazione, che emette provvedimento di revoca della patente e di inibizione alla guida sul territorio nazionale, per un periodo corrispondente a quello per il quale si applica la revoca della patente, nei confronti del soggetto contro cui e’ stata pronunciata la sentenza. ((149))
2-bis. La sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente fino a quattro anni e’ diminuita fino a un terzo nel caso di applicazione della pena ai sensi degli articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale.
2-bis. La sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente fino a quattro anni e’ diminuita fino a un terzo nel caso di applicazione della pena ai sensi degli articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale.
3. Il giudice puo’ applicare la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente nell’ipotesi di recidiva reiterata specifica verificatasi entro il periodo di cinque anni a decorrere dalla data della condanna definitiva per la prima violazione.
3-bis. Nel caso di applicazione della sanzione accessoria di cui al quarto periodo del comma 2 del presente articolo per i reati di cui all’articolo 589-bis, secondo, terzo e quarto comma, del codice penale, l’interessato non puo’ conseguire una nuova patente prima che siano decorsi quindici anni dalla revoca; per il reato di cui all’articolo 589-bis, quinto comma, del codice penale, l’interessato non puo’ conseguire una nuova patente prima che siano decorsi dieci anni dalla revoca. Tale termine e’ elevato a venti anni nel caso in cui l’interessato sia stato in precedenza condannato per i reati di cui all’articolo 186, commi 2, lettere b) e c), e 2-bis, ovvero di cui all’articolo 187, commi 1 e 1-bis, del presente codice. Il termine e’ ulteriormente aumentato sino a trenta anni nel caso in cui l’interessato non abbia ottemperato agli obblighi di cui all’articolo 189, comma 1, del presente codice, e si sia dato alla fuga.
3-ter. Nel caso di applicazione della sanzione accessoria di cui al quarto periodo del comma 2 del presente articolo per i reati di cui agli articoli 589-bis, primo comma, e 590-bis del codice penale, l’interessato non puo’ conseguire una nuova patente di guida prima che siano decorsi cinque anni dalla revoca. Tale termine e’ raddoppiato nel caso in cui l’interessato sia stato in precedenza condannato per i reati di cui all’articolo 186, commi 2, lettere b) e c), e 2-bis, ovvero di cui all’articolo 187, commi 1 e 1-bis, del presente codice. Il termine e’ ulteriormente aumentato sino a dodici anni nel caso in cui l’interessato non abbia ottemperato agli obblighi di cui all’articolo 189, comma 1, e si sia dato alla fuga.
3-quater. Per i titolari di patente di guida rilasciata da uno Stato estero, il prefetto del luogo della commessa violazione adotta un provvedimento di inibizione alla guida sul territorio nazionale valido per il medesimo periodo previsto dal sesto periodo del comma 2. L’inibizione alla guida sul territorio nazionale è annotata nell’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di cui all’articolo 225 del presente codice per il tramite del collegamento informatico integrato di cui al comma 7 dell’articolo 403 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.
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AGGIORNAMENTO:
La Corte Costituzionale, con sentenza 19 febbraio – 17 aprile 2019, n. 88 (in G.U. 1ª s.s. 24/04/2019, n. 17), ha dichiarato “l’illegittimita’ costituzionale dell’art. 222, comma 2, quarto periodo, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nella parte in cui non prevede che, in caso di condanna, ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’art. 444 del codice di procedura penale, per i reati di cui agli artt. 589-bis (Omicidio stradale) e 590-bis (Lesioni personali stradali gravi o gravissime) del codice penale, il giudice possa disporre, in alternativa alla revoca della patente di guida, la sospensione della stessa ai sensi del secondo e terzo periodo dello stesso comma 2 dell’art. 222 cod. strada allorche’ non ricorra alcuna delle circostanze aggravanti previste dai rispettivi commi secondo e terzo degli artt. 589-bis e 590-bis cod. pen.”.