Art. 385 del codice penale. L’evasione è un reato istantaneo ad effetti permanenti (Corte di Cassazione, Sezione I Penale, Sentenza 2 gennaio 2020, n. 2).

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IASILLO Adriano – Presidente

Dott. CIAMPI Francesco Mari – Consigliere

Dott. DI SALVO Emanuele – Consigliere

Dott. DOVERE Salvatore – Consigliere

Dott. ROCCHI Giacomo – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS) STEFANO nato a (OMISSIS) il xx/xx/xxxx;

avverso l’ordinanza del 15/02/2019 del GIP TRIBUNALE di FIRENZE;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Giacomo ROCCHI;

sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Procuratore Generale Dott. Alfredo Pompeo VIOLA che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe il G.i.p. del Tribunale di Firenze, quale giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’istanza di applicazione della disciplina di cui all’art. 669 cod. proc. pen. formulata nell’interesse di Stefano (OMISSIS), con la quale si è chiesto l’annullamento della sentenza emessa in data 22/05/2005 dal Tribunale di Firenze, confermata dalla Corte di appello di Firenze in data 6/02/2007, in quanto pronunciata contro Marrucci per il medesimo fatto-reato ex art. 385 cod. pen., di cui alla sentenza della Corte di appello di Firenze del 14/12/2004, irrevocabile il 23/09/2005.

2. Avverso detta ordinanza (OMISSIS), tramite il proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione degli artt. 385 cod. pen., 649 cod. proc. pen. e 4, prot. 7 Cedu.

Argomenta il ricorrente che, sebbene le due sentenze si riferiscano formalmente a diversi episodi di evasione, commessi rispettivamente in data 21.1.2003 e in data 27.1.2003, in realtà si tratta di un unico episodio di evasione, risultando (OMISSIS) non essere rientrato nell’abitazione nella quale si trovava in stato di detenzione domiciliare per tutto il periodo intercorrente tra dette date.

Evidenzia il difensore:

– come l’evasione, secondo la giurisprudenza di legittimità, sia reato istantaneo ad effetti permanenti, che cessano nel momento in cui cessa lo stato di evasione;

– come una contestazione ripartita della medesima condotta, quale verificatasi nel caso in esame, comporti necessariamente la violazione del divieto di ne bis in idem ex art. 649 cod. proc. pen.;

– come nel caso in esame si sia errato nell’individuare due violazioni sanzionabili ex art. 385 cod. pen..

La difesa insiste, pertanto, per l’annullamento del provvedimento impugnato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile, in quanto manifestamente infondato e aspecifico.

Nel caso di specie non sembra rilevare la natura del delitto di cui all’art. 385 cod. pen., pacificamente riconosciuto da questa Corte come fattispecie di reato istantaneo ad effetti permanenti (si veda per tutte Sez. 6, n. 25976 del 4/05/2010).

Invero, nel provvedimento impugnato si evidenzia come il giudice della cognizione e in particolare la Corte di appello di Firenze, chiamata a giudicare sull’episodio di evasione del 21.1.03, con sentenza in data 6/02/2007, di conferma della sentenza del Tribunale di Firenze in data 22/05/05, in modo assolutamente condivisibile secondo il giudice dell’esecuzione, abbia osservato :

– che detta evasione era commessa nella città di Viareggio; – che, risultando (OMISSIS) rientrato in Firenze successivamente, dove in data 28.1.03 realizzava il tentato omicidio a lui contestato, va ragionevolmente ritenuto che nelle more lo stesso tornava presso il proprio alloggio dal quale si allontanava in data 21.1.03 “parendo poco verosimile che abbia trascorso in città circa una settimana, non usufruendo del proprio domicilio e restando nascosto come evaso”;

– che, quindi, non è configurabile un unico episodio di evasione, ma due distinti episodi, dei quali uno successivo, commesso il 27.1.03, giudicato con sentenza della Corte di appello di Firenze in data 14/12/2004, irrevocabile il 23/09/2005.

A fronte di dette argomentazioni, scevre da vizi logici e giuridici, il ricorrente non pone argomentazioni diverse ed oppositive, nuove o sopravvenute, in grado di modificare le doglianze già espresse precedentemente, e propone argomenti di fatto e generici, ritornando ancora una volta sulla natura, non contestata, dell’evasione come reato istantaneo con effetti permanenti, e comunque non di specifica censura ai passaggi logici della decisione impugnata.

2. All’inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna di (OMISSIS) al pagamento delle spese processuali e di una somma che si ritiene equo determinare in euro tremila a favore della Cassa delle ammende, non ricorrendo le condizioni previste dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in Roma, il giorno 27 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il giorno 2 gennaio 2020.